Scuole non statali istruzione secondaria

Circolare Ministeriale 3 agosto 1998, n. 342Prot. n. 5473
Oggetto: Istituzioni scolastiche non statali meramente private d’istruzione secondaria. Scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate e scuole magistrali convenzionate. Funzioni demandate ai Provveditori agli Studi
Premessa
In coerenza con i processi in atto di decentramento e di semplificazione delle procedure, per una maggiore celerità ed efficacia dell’azione amministrativa rispetto alle esigenze dei diversi contesti territoriali, questo Ministero intende demandare ai Provveditori agli Studi, a decorrere dall’anno scolastico 1998-99, tutti gli adempimenti istituzionali in tema di istituzioni scolastiche meramente private d’istruzione secondaria, nonchè alcune altre incombenze relative alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate e alle scuole magistrali convenzionate.
Con la presente circolare si forniscono, pertanto, indicazioni sulla operatività che le SS.VV. hanno da tenere in tale settore.
A) Istituzioni scolastiche non statali meramente private d’istruzione secondaria
I) “Presa d’atto”
La fonte normativa primaria è costituita dalle disposizioni contenute nell’art. 352 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297.
A termini delle disposizioni vigenti (si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 19 giugno 1958, pubblicata sul numero 148 della Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1958) il gestore non ha un obbligo di notifica dell’istituzione scolastica aperta, ma la facoltà di comunicare all’Amministrazione scolastica l’iniziativa assunta; e ciò allo scopo di ottenere una “presa d’atto” del regolare funzionamento.
La “presa d’atto”, quindi, si configura quale provvedimento amministrativo, attivato su istanza di parte e realizza un potere-dovere di vigilanza che si conclude con un semplice accertamento dichiarativo (si richiama la circolare ministeriale n. 214 prot. n. 9405 del 18 settembre 1994 – paragrafi 1, 2, 3).

Ciò premesso, a modifica della circolare ministeriale n. 214 prot. n. 9405 del 18-9-1974, la competenza ad emanare il decreto di “presa d’atto” viene devoluta al Provveditore agli Studi; detta competenza attiene, quanto ai procedimenti amministrativi attivati ad istanza di parte, oltrechè alle istanze di presa d’atto, anche ai passaggi di gestione e al trasferimento di sede delle istituzioni scolastiche meramente private che già ne fruiscono, e, quanto ai procedimenti attivati di ufficio, alle revoche delle “prese d’atto” per accertate ragioni sopravvenute.
Per quanto concerne il potere di chiusura “per ragioni di ordine morale e didattico”, come testualmente dispone l’art. 354 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è in corso un apposito provvedimento di delega al Provveditore agli Studi; non appena perfezionato l’iter relativo, se ne darà comunicazione.
Le disposizioni che seguono sono volte a richiamare, semplicemente coordinandole, le circolari precedentemente emanate (circolare ministeriale n. 259 prot. n. 8364 del 5 agosto 1958; circolare ministeriale n. 214 prot. n. 9405 del 18 settembre 1974; circolare ministeriale n. 87 prot. n. 2810 del 2 aprile 1976; circolare ministeriale n. 256 prot. n. 8320 del 6 novembre 1976; circolare ministeriale prot. n. 9024 del 6 dicembre 1991) salve ovviamente le modifiche qui evidenziate concernenti l’organo dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione competente a definire i vari adempimenti.
II) Adempimenti del gestore
L’istanza di “presa d’atto” di regolare funzionamento dell’istituzione scolastica aperta, redatta con l’osservanza della legge sul bollo, va indirizzata non più a questo Ministero, ma direttamente al Provveditore agli Studi competente, corredata dei documenti elencati nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente circolare.
Del pari le istanze di “presa d’atto” per passaggio di gestione e trasferimento di sede, redatte nell’osservanza della legge sul bollo, vanno indirizzate al Provveditore agli Studi competente corredate dei documenti di cui agli allegati B e C della presente circolare.
Al Provveditore agli Studi dovrà essere notificato anche il mutamento del rappresentante legale del soggetto gestore – società o persona giuridica, unitamente ai documenti elencati nell’allegato D della presente circolare.
Si ricorda che al pagamento, ai sensi dell’art. 1, comma 79, della legge 23-12-1996, n. 662, di quanto dovuto all’ispettore tecnico per l’indennità di missione e rimborso spese in tutti i casi di procedimenti attivati ad iniziativa di parte, provvede direttamente il gestore con le modalità indicate dalla circolare ministeriale prot. n. 5433 del 30 maggio 1997.
III) Adempimenti del Provveditore agli Studi
La “presa d’atto” del Provveditore agli Studi, con le stesse procedure già seguite da questo Ministero, vale a dire in conformità delle disposizioni contenute negli artt. 352 e 353 del Decreto Legislativo 297/94 è disposta sulla scorta dei risultati di appositi accertamenti effettuati da ispettore tecnico e in base ad ogni altro elemento di giudizio comunque emergente dagli atti in possesso dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
L’accertamento ispettivo ha carattere preventivo anche per quanto concerne i procedimenti relativi a passaggio di gestione o trasferimento di sede o radicale modificazione della sede scolastica.
Compete anche al Provveditore agli Studi procedere di ufficio ai dovuti accertamenti presso le competenti Autorità Giudiziarie circa l’assenza o meno di precedenti penali o di carichi penali eventualmente pendenti in relazione al disposto dell’art. 353, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 297/1994.
In base alla normativa vigente, ogni procedimento amministrativo, di accoglimento o negativo, attivato sia ad iniziativa di parte sia di ufficio, dovrà concludersi con un provvedimento espresso e congruamente motivato circa l’iter logico seguito ai fini della determinazione assunta.
Si richiamano i termini previsti, per la conclusione dei vari procedimenti amministrativi, dal D.M. 6 aprile 1995,n. 190 (pubblicato sul supplemento n. 59 alla Gazzetta ufficiale n. 120 del 25 maggio 1995), emanato in adempimento all’art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai procedimenti relativi alle istituzioni scolastiche meramente private:
a. presa d’atto: giorni 300;
b. passaggio di gestione: giorni 120;
c. trasferimento o ampliamento di sede: giorni 90;
d. mutamento del rappresentante legale del soggetto gestore: giorni 60.
Le SS.VV. avranno cura di trasmettere al Ministero – Direzione Generale per l’istruzione media non statale una copia del provvedimento positivo o negativo di “presa d’atto”.
Si ricordano, in particolare, le indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 87 prot. n. 2810 del 2 aprile 1976 sul fatto che le funzioni di vigilanza proprie dell’Amministrazione scolastica non possono esaurirsi con il provvedimento di “presa d’atto”, in quanto deve essere assicurata la permanenza degli stessi requisiti e condizioni di funzionalità che hanno determinato tale provvedimento.
In sostanza, occorre coniugare l’esigenza di non limitare il libero esercizio dell’attività formativa con quella – particolarmente rilevante anche per gli affidamenti insorti – di garantire che l’impegno per la qualità dell’attività formativa, sotteso alla richiesta di presa d’atto, venga concretamente realizzato e mantenuto nel tempo.
Restano, ovviamente, ferme le competenze in materia affidate a Regioni e Province autonome.
IV) Verifica ispettiva
Si fa presente che questo Ministero, secondo una prassi consolidata in sede di conferimento del relativo incarico, ha richiesto che l’ispettore tecnico accerti l’idoneità dell’istituzione scolastica a perseguire effettivamente gli obiettivi prefissi e pubblicizzati.
In particolare, con la relazione ispettiva sono di norma forniti elementi informativi specifici sotto i seguenti profili:
1. idoneità didattica quanto a locali e attrezzature;
2. modalità di svolgimento dell’azione didattica e relativa congruenza con gli obiettivi prefissi e pubblicizzati; proficuità del rapporto docente-alunno;
3. entità numerica degli alunni iscritti e frequentanti per ogni singolo corso di cui si chiede la presa d’atto.
E’ da tener presente che le istituzioni scolastiche che assumono la denominazione generica di corsi di preparazione agli esami, ai sensi dell’art. 352, comma 2, del Decreto legislativo 16-4-1994, n. 297, hanno fini, struttura e durata atipici e organizzazione che si verifica nel quadro della libertà di gestione: si richiama il successivo comma 3 del citato art. 352.
Si sottolinea, comunque, l’esigenza che le relazioni ispettive siano caratterizzate da congrua, coerente e chiara motivazione in ordine ai pareri formulati, in modo da consentire la massima trasparenza e correttezza amministrativa.
Resta ferma la competenza della Direzione Generale per l’istruzione media non statale a disporre gli accertamenti ispettivi che riterrà necessari o opportuni.

V) Disposizioni finali
Rientra nella competenza dei Provveditori agli Studi la trattazione di tutti i procedimenti attivati con istanze presentate successivamente alla pubblicazione della presente circolare.
B) Scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate e scuole magistrali convenzionate
I) Chiusura della scuola per libera determinazione del gestore (paragrafo VII della circolare ministeriale n. 377 del 9-12-1987).
La relativa comunicazione va dal soggetto gestore comunicata al Provveditore agli Studi, il quale, con provvedimento espresso (indirizzato per conoscenza anche a questo Ministero – Direzione Generale per l’istruzione media non statale) gli rilascerà – di regola entro 30 giorni – apposita dichiarazione di esserne stato edotto, specificando la decorrenza di chiusura e la scuola secondaria, possibilmente dello stesso tipo, per il deposito degli atti scolastici.
II) Sospensione di funzionamento di classi non collaterali (paragrafo VII della circolare ministeriale n. 377 del 9-12-1987)
La relativa comunicazione del gestore e del preside, con nota a firma congiunta, circa la sospensione di funzionamento di una o più classi, va rivolta al Provveditore agli Studi, il quale con provvedimento espresso (indirizzato per conoscenza anche a questo Ministero – Direzione Generale per l’istruzione media non statale) – di regola entro 30 giorni – rilascerà loro apposita dichiarazione di esserne stato edotto, specificando la classe sospesa e la scuola a cui si riferisce.
Detta comunicazione al Provveditore agli Studi è da effettuarsi entro i primi dieci giorni dall’inizio dell’anno scolastico.
Si ricorda che, come precisato dalla circolare ministeriale suindicata, qualora una stessa classe non venga attivata per più di un anno scolastico, tranne che non sussistano particolari motivi evidenziati da gestore e preside e accettati dal Provveditore agli Studi, la scuola va considerata in via di chiusura graduale; sulla base anche degli elementi informativi acquisiti dagli atti di ufficio, il Provveditore agli Studi avrà cura di notificare a gestore e preside detta chiusura, specificando la scuola prescelta per il deposito degli atti scolastici.
Del pari si richiama la circolare ministeriale n. 377 del 9 dicembre 1987, quanto al principio che, qualora una classe venga meno nel corso dell’anno scolastico per il ritiro dalle lezioni di tutti gli alunni oppure venga ad essere costituita – in conseguenza anche di ritiri in corso d’anno – con un numero di allievi effettivamente frequentanti inferiore al minimo prescritto (almeno tre alunni), la classe stessa è da considerarsi comunque come non attivata, per gli effetti di cui sopra (è fatto salvo il valore legale degli studi per gli alunni che continuino la frequenza scolastica).
III) Istituzione classi collaterali (paragrafo VI della circolare ministeriale n. 377 del 9-12-1987) ed esami d’idoneità.
In ordine all’istituzione di classi collaterali nelle scuole secondarie di II grado, occorre, in via preliminare, tenere conto della nuova normativa di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”, e al relativo regolamento di esecuzione in corso di perfezionamento.
Si fa riserva, pertanto, di eventuali specifiche istruzioni nella materia con rinvio a successiva circolare ministeriale, che, ove necessario, sarà emanata – comunque tempestivamente – dopo l’entrata in vigore del citato regolamento di esecuzione della legge 425/1997.
C) Considerazioni finali
Tutte le determinazioni assunte dal Provveditore agli Studi nei procedimenti richiamati nella presente Circolare Ministeriale hanno carattere definitivo.
I Provveditori agli Studi vorranno dare la più ampia divulgazione alla presente Circolare.
IL MINISTRO
ALLEGATO A
ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE CON L’ISTANZA DI “PRESA D’ATTO”
(in bollo tutte le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni)
Premessa
E’ fatta salva la normativa comunitaria in riferimento ai cittadini e agli enti degli Stati membri dell’Unione Europea, nonchè la normativa di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 in ordine alla “semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa” e ai relativi regolamenti di applicazione.
A) Documentazione relativa al gestore.
1) Se il gestore è persona fisica
1. dichiarazione o certificato di nascita;
2. dichiarazione o certificato di cittadinanza italiana;
3. dichiarazione o certificato di godimento dei diritti politici;
4. curriculum firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;
2) Se il gestore è una società
1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
2. certificato della Camera di Commercio da cui si rilevi l’esistenza della società con gli estremi di registrazione e con l’indicazione del nominativo del rappresentante legale e dei componenti dell’eventuale consiglio di amministrazione;
3) Se il gestore è un ente morale
1. copia dello statuto con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’ente;
2. certificato della competente Autorità che attesti l’esistenza dell’ente ed il nominativo del legale rappresentante.
4) Se il gestore è un ente ecclesiastico
1. certificato della competente Autorità da cui risulti l’esistenza dell’ente ed attestante il nominativo del legale rappresentante;
2. nulla osta della competente autorità ecclesiastica alla apertura dell’istituzione scolastica.
5) Se il gestore è un ente pubblico territoriale (regione-provincia-comune): copia della deliberazione consiliare relativa alla apertura dell’istituzione scolastica;
E inoltre, per tutte le situazioni gestionali di cui ai numeri 2, 3 e 4, le dichiarazione o i certificati relativi al rappresentante legale quali sopra specificati per il gestore persona fisica.
B) Documentazione relativa ai locali
1. Dichiarazione del gestore o del rappresentante legale relativa al titolo di disponibilità dei locali;
2. Pianta planimetrica riguardante tutti i locali scolastici redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale e corredata dai seguenti dati:
• ubicazione;
• superficie netta, altezza media e volume netto di ciscun ambiente;
• destinazione di ciascun ambiente, specificamente numerato;
• specificazione dei servizi eventualmente in comune con altri tipi di scuola con le relative indicazioni;
• numero massimo di allievi accoglibili per aula come rilevabile dal certificato di abitabilità o da certificazione igienico-sanitaria o calcolato in base alla superficie netta dell’aula con un rapporto spazio/allievo non inferiore a 1,20 mq/alunno; in tale ultimo caso tale determinazione verrà verificata in sede ispettiva anche con riferimento ai servizi igienici, all’ampiezza delle superfici finestrate ecc.
3. Certificato di prevenzione incendi per l’attività scolastica e per quelle eventualmente connesse, oppure nulla osta provvisorio, ai sensi e nei limiti dellla vigente normativa, rilasciata dalla competente autorità, nel quale sia esplicitamente indicato se – e con quali eventuali limitazioni – i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso scolastico.
Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione del certificato di cui sopra ai sensi della vigente normativa, il gestore dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta nelle forme di legge.
4. Certificato di abitabilità rilasciato dalla competente autorità comunale, ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se – e con quali eventuali limitazioni – i locali nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente siano utilizzabili per uso scolastico. Nel caso in cui il certificato sia stato rilasciato per un uso diverso da quello scolastico o in mancanza di tale certificato, dovrà essere presentata apposita perizia tecnica redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale attestante l’idoneità statica dei locali con l’indicazione dei criteri e delle modalità seguite, nella quale sia esplicitamente indicato se – e con quali eventuali linitazioni – i locali. nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola, unitamente ad idonea documentazione comprovante l’avvenuta richiesta al comune del certificato medesimo;
5. Certificato igienico-sanitario rilasciato dalla competente autorità sanitaria ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se – e con quali eventuali limitazioni – i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso scolastico.
C) Documentazione relativa al funzionamento (a firma del gestore)
1. Quadro orario settimanale delle lezioni, con l’indicazione se debba intendersi antimeridiano, pomeridiano o serale, relativo a ciascun gruppo di alunni;
2. elenco nominativo degli alunni, distinti per corso, con l’indicazione per ciascuno del luogo e data di nascita, luogo di residenza, titolo di studio con scuola e data di conseguimento;
3. prospetto del personale direttivo ed insegnante da cui risultino, per ciascuno, nome e cognome, luogo e data di nascita, titoli di studio e di abilitazione all’insegnamento, materie insegnate e corso nel quale gli insegnamenti vengono impartiti, numero delle ore settimanali di lezione;
4. prospetto del personale non docente con specificazione per ciascuno del titolo di studio posseduto e della funzione svolta;
5. Elenco delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti, con descrizione della specifica destinazione data alle attrezzature nell’organizzazione scolastica, con riferimento alla planimetria per quanto concerne l’indicazione dei locali ove sono ubicate; ove del materiale si servano più scuole deve farsene espressa menzione.
D) Documentazione varia
1. Dichiarazione datata, a firma del gestore, da cui si rilevi che il corso, per gli effetti dell’art. 366 del Decreto legislativo 16-4-1994, n. 297, non è indirettamente promosso da persone o enti stranieri o che sia controllata da tali enti o persone o che comunque con essi non abbia rapporti amministrativi(per l’art. 353 del Decreto legislativo 297/1994 non sono da considerarsi straniere le scuole mantenute da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede, i quali abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia);
2. Elenco delle persone – e relative generalità – incaricate di compiere comunque atti di gestione;
3. Elenco di tutte le scuole e di tutti i corsi dipendenti dallo stesso gestore con indicazione, per ciascuno, del tipo, della denominazione, dell’ubicazione e dell’eventuale riconoscimento legale posseduto.
ALLEGATO B
ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE CON L’ISTANZA DI “PRESA D’ATTO” PER PASSAGGIO DI GESTIONE
(in bollo tutte le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni)
Vanno presentati tutti i documenti elencati nell’Allegato A) ai punti A e D. Ed inoltre:
a) nel caso di passaggio di gestione “inter vivos”
copia dell’atto di cessione con indicazione dell’anno scolastico da cui ha effetto;
b) nel caso di passaggio di gestione “mortis causa”
1. se il precedente gestore era persona fisica, dichiarazione o certificato di morte, copia del titolo di successione (dichiarazione di successione per gli eredi legittimi oppure testamento), atto dimostrativo dei rapporti intercorrente fra più coeredi;
2. se il precedente gestore non era persona fisica, certificato della competente Autorità che attesti l’avvenuta estinzione e atto dimostrativo della conseguente devoluzione ad altro soggetto.
ALLEGATO C
Istanza relativa al trasferimento o alla modificazione della sede scolastica (in bollo tutte le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni)
Vanno presentati tutti documenti elencati nell’allegato A) al punto B, intitolato “Documentazione relativa ai locali”
ALLEGATO D
Notifica del mutamento del rappresentante legale (in bollo tutte le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni)
Vanno presentati tutti documenti elencati nell’allegato A, al punto A, relativi al gestore “persona fisica”; ed inoltre il certificato della competente Autorità da cui si rilevi il nominativo del nuovo rappresentante legale.