Legge finanziaria per il 2003

 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.
Art. 2, c.7 – Bonus per l’iscrizione alle scuole paritarie
Art. 35 – Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica
Art. 91 – Asili nido nei luoghi di lavoro
2. Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
c.7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati i criteri per l’attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l’attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
35. Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica.
1. [Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio d’insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all’entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall’utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole] (1).
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento (2).
3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l’ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche (3).
4. Dall’anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d’istituto (4).
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall’autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge (5) (6) (7).
6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003 (8).
7. Ai fini dell’integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (9) (10) .
8. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall’applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l’anno 2004, di 58 milioni di euro per l’anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa verifica dell’effettivo conseguimento delle economie derivanti dall’applicazione dei commi 2, 4 e 6 (11).
9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall’articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell’istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l’anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell’affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per l’intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l’attivazione dei contratti (12).
(1) Comma abrogato dall’art. 24, D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 2005, n. 37 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi da 3 a 9, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del medesimo art. 35 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dello stesso art. 35 sollevate in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 2005, n. 37 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi da 3 a 9, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del medesimo art. 35 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dello stesso art. 35 sollevate in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 2005, n. 37 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi da 3 a 9, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del medesimo art. 35 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dello stesso art. 35 sollevate in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
(5) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi il comma 608 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 2005, n. 37 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi da 3 a 9, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del medesimo art. 35 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dello stesso art. 35 sollevate in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 6-10 febbraio 2006, n. 56 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 5, sollevata dal Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione.
(7) La Corte costituzionale, con sentenza 13-26 luglio 2005, n. 322 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 35 e 36 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 5, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
(8) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 2005, n. 37 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi da 3 a 9, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del medesimo art. 35 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dello stesso art. 35 sollevate in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
(9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.
(10) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 2005, n. 37 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi da 3 a 9, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del medesimo art. 35 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dello stesso art. 35 sollevate in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
(11) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 2005, n. 37 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi da 3 a 9, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del medesimo art. 35 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dello stesso art. 35 sollevate in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
(12) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 2005, n. 37 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi da 3 a 9, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del medesimo art. 35 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dello stesso art. 35 sollevate in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
91. Asili nido nei luoghi di lavoro.
[1. Al fine di assicurare un’adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall’anno 2003 il fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (1).
2. Ai fini dell’ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:
a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;
b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione dell’opera;
c) stima del costo di esecuzione dell’opera (2).
3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell’impiego del contributo, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (3) (4).
4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni caso dei seguenti princìpi:
a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate è determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;
c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti (5) (6).
5. Per l’anno 2003, nell’àmbito delle risorse stanziate sul fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all’articolo 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinata la quota da attribuire al predetto fondo di rotazione nell’àmbito del menzionato fondo nazionale per le politiche sociali (7). ]
6. Il comma 6 dell’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre – 5 novembre 2004, n. 320 (Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 44 – Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre – 5 novembre 2004, n. 320 (Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 44 – Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre – 5 novembre 2004, n. 320 (Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 44 – Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma.
(4) Con D.M. 16 maggio 2003 (Gazz. Uff. 27 agosto 2003, n. 198) si è provveduto alla definizione del prospetto di domanda per la concessione del finanziamento ai datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, ai sensi di quanto disposto dal presente comma.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre – 5 novembre 2004, n. 320 (Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 44 – Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma.
(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16 maggio 2003.
(7) La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre – 5 novembre 2004, n. 320 (Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 44 – Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma.