Parere Ministero dell’Interno 16 febbraio 2004 Guida agli Enti locali Sole24ore, n. 6 del 16 febbraio 2004
Viminale risponde
IL QUESITO DEI LETTORI
Gli oneri per le spese scolastiche
Il Capo area economato di un Comune ha posto il seguente quesito: “Questa amministrazione è sede di un Istituto scolastico comprensivo che raggruppa le scuole materna, elementare e media. Le tre scuole hanno sedi diverse, nell’ambito del territorio comunale. Si chiede di conoscere a chi competono gli oneri relativi alla fornitura di materiale di pulizia e quelli telefonici. Si specifica che la sede della Direzione dell’Istituto comprensivo è presso le scuole medie”.
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L’articolo 3 della legge 23/1996 prevede che i Comuni e le Province, oltre a dover fornire gli edifici che ospitano gli Istituti di istruzione, debbano provvedere anche alle spese varie d’ufficio.
L’articolo 3, comma 1, della legge 23/1996 attribuisce infatti alla competenza generale degli Enti locali la realizzazione, fornitura e manutenzione degli edifici scolastici; il comma 2 individua come competenze aggiuntive, e speciali, le spese varie d’ufficio, l’arredamento, le utenze elettriche, telefoniche, idriche, del gas e del riscaldamento.
La logica è quella di far sì che le istituzioni scolastiche possano fruire di strutture sempre pronte e corredate delle necessarie pertinenze. Al di fuori di tali oneri però l’Ente locale non può essere chiamato a ulteriori spese. A tal fine si può citare ad esempio il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti che è di competenza dell’amministrazione scolastica come soggetto che utilizza gli edifici sede di istituti e scuole di istruzione. In tal senso si sono espressi il ministero del Tesoro, con la nota 27317/1997, e il ministero delle Finanze,che è intervenuto sulla questione con la risoluzione 28 febbraio 997 n. 37/E.
La corretta impostazione del problema è perciò quella di verificare se una singola spesa sia espressamente prevista fra quelle di competenza dell’Ente locale con la consapevolezza che, in mancanza, la spesa dovrà essere sostenuta dalla singola scuola.
Ciò premesso, per quanto riguarda il singolo caso, mentre le spese telefoniche sono espressamente indicate fra quelle di competenza dell’Ente locale, le spese di pulizia non rientrano nelle “spese d’ufficio” né in quelle della manutenzione, la cui funzione consiste nel provvedere – da parte del proprietario – alle riparazioni necessarie a mantenere la scuola in un buono stato di conservazione, tale da consentire all’immobile la destinazione cui è adibito.
In relazione a quanto sopra si ritiene che il Comune sia tenuto a sostenere l’onere delle spese telefoniche ma non anche quello della fornitura del materiale di pulizia, salvo evidentemente il caso della scuola che sia direttamente gestita dal Comune.
In conclusione, a prescindere dal carattere comprensivo dell’istituto, il Comune non è tenuto a fornire gli articoli per la pulizia se non nei casi in cui l’Ente locale sia anche il gestore della scuola.
G.V.L.