La storica legge 517 del 1977

 Legge 4 agosto 1977, n. 517 (in GU 18 agosto 1977, n. 224)

Norme sulla valutazione degli alunni
e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico

TITOLO I
Scuola elementare

Art. 1.

A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l’esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.

L’esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull’alunno operate dall’insegnante o dagli insegnanti di classe.

La valutazione dell’esame è fatta collegialmente dall’insegnante o dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall’una all’altra classe per ogni ciclo avviene per scrutinio.

L’insegnante o gli insegnanti di classe possono non ammettere l’alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso ciclo soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.

Art. 2.

Ferma restando l’unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell’ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell’articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell’anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell’anno scolastico.

I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l’andamento complessivo della attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

Art. 3.

Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l’esame di licenza elementare nell’unica sessione di cui al secondo comma del precedente articolo 1; sono altresì ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.

Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.

Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

Art. 4.

L’insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una scheda personale dell’alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti.

Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta trimestralmente dall’insegnante o dagli insegnanti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell’alunno o a chi ne fa le veci dall’insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell’alunno ai sensi dell’articolo 2.

Gli elementi della valutazione trimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell’alunno alla classe successiva.

La frequenza dell’alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Nell’attestato il giudizio finale consterà della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell’alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.

Le norme di cui all’articolo 417 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, numero 1189, sono abrogate.

Art. 5.

Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni autorizzate dal collegio dei docenti ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, ovvero autorizzate ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica qualora siano previste forme alternative all’uso del libro di testo è consentita l’utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l’acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.

TITOLO II
Scuola media

Art. 6.

Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

I candidati esterni sono ammessi a sostenere l’esame di licenza media nell’unica sessione di cui all’articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119; sono, altresì, ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda e terza.

Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.

Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

Art. 7.

Al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell’ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali.

Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di 20 alunni.

In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell’anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell’ambito dell’orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.

Le attività previste dall’ultimo comma dell’articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al precedente quinto comma.

Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell’anno scolastico.

I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall’ultimo comma dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.

Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

Art. 8.

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell’articolo 3, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

In particolare, saranno precisate le funzioni integrative e di sostegno dello studio sussidiario e delle libere attività complementari, nonché le condizioni necessarie perché possa prevedersi il funzionamento, oltre che del doposcuola, della prescuola e dell’interscuola.

Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle 20 ore di cui alla lettera b), primo comma, dell’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 9.

Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell’alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.

Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti trimestralmente dal consiglio di classe motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.

Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell’alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell’alunno medesimo ai sensi del precedente articolo 7.

Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all’esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all’esame di licenza.

Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell’anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate. L’esame di licenza si conclude con il giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, numero 9.

La valutazione dell’alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Per lo svolgimento dell’esame di licenza della scuola media resta fermo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119 (4), che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III
Norme comuni

Art. 10.

L’obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Sono abrogati l’articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928 n 577 e l’articolo 407, del regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l’attuazione del presente articolo.

Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 20 marzo 1971, n. 118.

Art. 11.

Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica l’anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre.

Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 215 giorni esclusi i giorni festivi.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ogni tre anni, entro il 31 dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.

Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di differenziare il calendario scolastico per regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo.

Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre.

Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai commi precedenti valgono fino all’entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore.

Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l’accademia nazionale di danza, per l’accademia di arte drammatica, le norme relative all’anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti.

Nel periodo dal 1° settembre all’inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell’anno.

Art. 12.

Il consiglio di circolo o di istituto consente l’uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l’orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell’uso e l’organizzazione dei servizi necessari.

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene ed alla salvaguardia del patrimonio

È abrogato l’articolo 260 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 13.

Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 10 settembre di cui al precedente articolo 11.

I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, nonché il trasferimento del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 10 settembre.

Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata al 1° ottobre.

Art. 14.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui ai precedenti articoli 4 e 9, e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria in attuazione della presente legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a stabilire in materia opportune disposizioni transitorie per l’anno scolastico 1977-78.

Art. 15.

Per le prestazioni di attività scolastiche integrative e di sostegno, eventualmente eccedenti l’orario d’obbligo e comunque per non più di tre ore settimanali, si applica la norma di cui al quarto comma dell’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; per la scuola elementare la retribuzione è corrisposta in ragione di un ventiquattresimo del trattamento economico richiamato dalla norma medesima.

TITOLO IV
Norme finali e transitorie

Art. 16.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto dall’anno scolastico 1977-78.

Gli esami di riparazione e di seconda sessione avranno luogo, per l’anno scolastico 1976-77, dal 1° al 14 settembre 1977.

Limitatamente all’anno 1977-78, l’inizio dell’anno scolastico e delle lezioni è fissato al 20 settembre.

Nel periodo dal 1° al 20 settembre 1977 compatibilmente con le esigenze di servizio connesse allo svolgimento delle prove di esame, il collegio dei docenti organizza iniziative di aggiornamento e di programmazione didattica finalizzate all’attuazione della presente legge.

Art. 17.

All’eventuale onere derivante dall’attuazione della presente legge, per l’anno finanziario 1977, si provvede con le economie risultanti dalla soppressione delle classi di aggiornamento, di cui al precedente articolo 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.