Organico docenti a.s. 2003/2004

 Decreto 20 luglio 2004, n.57 

Disposizioni sulla determinazione degli Organici del Personale Docente per l’anno scolastico 2003/2004
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Riceca
di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
Visti l’articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché l’articolo 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331, e l’articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200 riguardanti l’organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna;
Visto l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che ha previsto l’attribuzione dell’autonomia scolastica alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
Visti l’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l’articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 concernenti l’assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;
Vista la legge 20 gennaio 1999 n. 9 contenente disposizioni per l’elevamento dell’obbligo di istruzione;
Vista la legge 2 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002;
Vista la legge 28 dicembre 2001 n. 488, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
Vista la legge 22 novembre 2002 n. 268, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l’Università, la Ricerca scientifica e tecnologica e l’Alta Formazione artistica e musicale;
Vista la legge 27 dicembre 2002 n. 289, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1997 n. 176 e 6 agosto 1999 n. 200 nelle parti relative ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, nonché alla definizione degli organici del personale educativo;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000 n. 347 contenente norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000 n. 105 concernente l’istituzione dell’organico funzionale in un campione di scuole di istruzione secondaria di I e II grado;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;
Vista la circolare ministeriale prot. n. 3462 del 20 dicembre 2002 riguardante le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 della citata legge 28 dicembre 2001 n. 488, “Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e alla sua ripartizione su base regionale”;
Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola;
Preso atto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente, nelle sedute del ………….. e del …………..;
DECRETA
Art. 1 –
Consistenza dotazioni
1. Le consistenze delle dotazioni organiche regionali per l’anno scolastico 2003/2004 sono quelle riportate nelle allegate tabelle “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell’entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché, per la scuola elementare e la scuola materna, alla configurazione degli organici funzionali, così come previsto rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200, e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio.
3. Relativamente all’istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono determinate anche con riguardo alle entità orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola, alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.
4. I Direttori regionali acquisiscono i dati e gli elementi utili relativi all’andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, anche attraverso la costituzione di appositi organismi di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio e momenti di confronto e di consultazione con la partecipazione dei responsabili dei Csa e dei dirigenti scolastici, finalizzati ad un approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, all’individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche, nonché ad una verifica puntuale degli adempimenti posti in essere dai citati dirigenti.
Art. 2 –
Dotazioni provinciali
1. I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto Collettivo Nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L’assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole.
2. I Direttori Generali regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale, l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell’organico regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore Generale regionale le esigenze definite nel Piano dell’offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell’andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze e non presenti significativi scostamenti.
4. I Direttori Generali regionali assicurano il rispetto dei contingenti definiti nelle tabelle allegate intervenendo direttamente nelle operazioni di definizione delle consistenze di organico ed effettuando puntuali controlli in ordine alle proposte formulate dai dirigenti scolastici.
Art. 3 –
Insegnamento della lingua straniera nell’istruzione primaria
1. L’insegnamento della lingua straniera è assicurato, prioritariamente, nell’ambito delle dotazioni organiche, nelle classi del secondo ciclo della scuola elementare. I dirigenti scolastici, in conformità delle disposizioni contenute nell’articolo 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, utilizzano i docenti specializzati in servizio nella scuola. In via subordinata possono essere attivati ulteriori posti da finalizzare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991, alla diffusione di tale insegnamento in ragione di sei o sette classi per ciascun insegnante elementare specialista.
Art. 4 –
Istruzione secondaria
1. Al fine della piena valorizzazione dell’autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali, nonché di quelle connesse all’integrazione degli alunni portatori di handicap.
2. Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all’entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione qualora, nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Nelle scuole medie di 1° grado le cattedre sono ricondotte a 18 ore nei limiti in cui sia possibile utilizzare eventuali spezzoni residui dopo la formazione delle cattedre interne.
3. Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all’interno di ciascuna sede principale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. In presenza di docente titolare su una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull’una o sull’altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
5. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.
6. Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
7. In relazione alla disposizione dell’articolo 4, comma 7 del decreto interministeriale n. 131 del 18 agosto 2002 che ha disapplicato, dall’anno scolastico 2002/2003, le norme di cui al decreto 3 aprile 2000 n. 105, concernente l’attuazione dell’organico funzionale in un numero limitato di istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di primo e secondo grado, la dotazione organica delle scuole interessate viene ricondotta nella configurazione ordinamentale indipendentemente dalla presenza di docenti titolari.
Art. 5 –
Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado
1. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20.
2. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di studio di diversi indirizzi ancorché in presenza di progetti di modificazione “sperimentale” ovvero di innovazione degli ordinamenti didattici.
3. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione ad alcune sezioni sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente consiglio d’istituto stabilisce i criteri di ridistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.
4. Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede all’accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.
5. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n. 331/1998 e n. 141/1999.
Art. 6 –
Dotazione organica dei Centri territoriali permanenti
1. In attesa di una disciplina aggiornata della materia, la dotazione organica che a livello regionale è assegnata ai Centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta non può essere superiore a quella dell’organico di diritto relativo all’anno scolastico 2002/2003.
Art. 7 –
Sezioni ospedaliere
1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell’istruzione secondaria superiore, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all’art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le ulteriori aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell’organico alla situazione di fatto.
Art. 8 –
Dotazione organica di sostegno
1. La dotazione organica dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni portatori di handicap è determinata secondo le entità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.
2. I Direttori Generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l’organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.
3. Nell’ambito dei contingenti assegnati i Direttori Generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno, correlata all’effettiva presenza di alunni portatori di handicap.
4. Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Art. 9 –
Organizzazione didattica
1. Nell’ambito delle risorse complessivamente assegnate i dirigenti scolastici, col responsabile coinvolgimento delle varie componenti scolastiche, adottano le soluzioni organizzative più idonee a creare le condizioni per l’impiego ottimale delle risorse stesse, avvalendosi degli strumenti offerti dall’autonomia scolastica, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275.
Art. 10 –
Istituzioni educative
1. Per effetto di quanto contemplato dall’articolo 4/ter della legge 20 agosto 2001 n. 333, concernente l’unificazione dei ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.
2. Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i competenti dirigenti delle istituzioni scolastiche educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare distintamente al personale educativo maschile e a quello femminile.
3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai sottoelencati parametri:

1) in presenza di convittori e/o convittrici

a) con almeno trenta convittori: cinque posti
b) con almeno trenta convittrici: cinque posti;
c) per ogni ulteriore gruppo di otto convittori e/o convittrici: un posto;
d) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto;
e) con almeno venti convittori o convittrici ed almeno trenta semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti;
f) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici: è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla lettera c).

2) in assenza di convittori e/o convittrici
a) con almeno cinquanta semiconvittori e/o semiconvittrici: quattro posti;
b) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto.

4. Qualora l’istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito ai punti 1a), 1b) e 2a). Per quel che concerne la fattispecie di cui al punto 2a), la dotazione organica è costituita esclusivamente da un’unità di personale educativo per ogni gruppo di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici.
5. Per le istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti che non beneficiano della deroga prevista al punto precedente le dotazioni organiche sono raddoppiate.
Art. 11 –
Gestione delle situazioni di fatto
1. Ai sensi della legge 2 agosto 2001 n. 333, i dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331 come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131 e dal presente decreto
2. Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all’accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.
3. Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l’inizio dell’anno scolastico.
4. Le variazioni di cui al comma 1 sono comunicate immediatamente e comunque non oltre il 10 luglio al competente Direttore regionale.
5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall’ordinanza ministeriale 29 luglio 1977 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.
6. L’istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore Generale regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
Art. 12 –
Verifica e monitoraggio
1. Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la rispondenza delle dotazioni stesse con gli obiettivi formativi nel rispetto dei contingenti di posti assegnati. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità.
2. L’apposita struttura istituita presso l’Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell’andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell’incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Un’analoga struttura è costituita presso ciascuno degli Uffici scolastici regionali.
Art. 13 –
Scuole di lingua slovena
1. Con proprio decreto il Direttore Generale dell’Ufficio regionale del Friuli-Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali.
Art. 14 –
Oneri finanziari
1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle “A”, “B”, “C” “D” e “E” gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Il Ministro
dell’economia e delle finanze