Elenco prodotti agro alimentari tradizionali

 Decreto Direttoriale 22 luglio 2004 

Ministero delle politiche agricole e forestali
Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore

G.U. 18 agosto 2004, n. 193, S.O.

Quarta revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2000 pubblicato nel supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000 «Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali» ed i decreti relativi alle revisioni degli anni successivi;

Considerato che entro la data del 12 aprile 2004, termine fissato dalla circolare ministeriale n. 10 del 21 dicembre 1999, sono pervenuti gli elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali, ad eccezione di quelli delle regioni Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria, che non hanno ritenuto di dover apportare modifiche agli elenchi già pubblicati con il decreto ministeriale 25 luglio 2003;

Considerato che dall’elenco nazionale sono state eliminate le denominazioni che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CEE) n.2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio [prodotti biologici];

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione della quarta revisione dell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali in conformità del disposto dell’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;

Decreta:

Articolo unico.

1. In attuazione dell’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, citato in epigrafe, si provvede alla pubblicazione della quarta revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. L’allegato elenco, articolato su base regionale e delle province autonome di Bolzano e Trento, costituisce parte integrante del presente decreto.

Allegato (omesso)