Consiglio di Stato: il trasporto disabili alle superiori compete alle province

 Parere Consiglio di Stato 20 febbraio 2008, n. 213 

Adunanza della Sezione Prima – 20 Febbraio 2008

N. Sezione 213/08

OGGETTO: Presidenza del Consiglio dei Ministri: Affari Regionali – Quesito:“Trasporto scolastico per studenti diversamente abili nella scuola secondaria superiore”.

LA SEZIONE
VISTA la relazione prot. n. 226/08/2.17.4.12 del 16 gennaio 2008, trasmessa con nota pari data, prot. 155/GAB con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali) chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario in oggetto;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Silvio Traversa;
RITENUTO in fatto quanto esposto dall’Amministrazione riferente;
PREMESSO:
Riferisce l’Amministrazione che su richiesta avanzata dall’ANCI, condivisa da tutte le Amministrazioni interessate, si è ritenuto di acquisire il parere del Consiglio di Stato in ordine al problema della definizione della competenza provinciale o comunale allo svolgimento del trasporto degli alunni diversamente abili nella scuola secondaria superiore al fine di voler fornire i chiarimenti che si ritiene possano essere utili a dirimere i dubbi sorti al riguardo.
Osserva ancora l’Amministrazione che a seguito di taluni recenti provvedimenti giurisdizionali adottati da alcuni TAR (TAR Lombardia, Brescia n. 1414/2006; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 22 febbraio 2006, n. 167; Tribunale di Bergamo, ord. n. 8472/2007 R.G.), l’UPI ha chiesto di iscrivere all’o.d.g. della Conferenza Unificata l’annosa questione, già discussa in passato in sede di Conferenza Stato-Città-Autonomie locali relativa al trasporto scolastico per studenti diversamente abili nella scuola secondaria superiore, questione che non ha trovato ancora una adeguata definizione a livello generale e una compiuta disciplina in diverse regioni, causando la necessità, per i cittadini interessati, di promuovere ricorsi all’autorità giurisdizionale ritenuta competente in materia.
In proposito viene in considerazione il diritto al trasporto scolastico per gli alunni portatori di handicap che frequentano la scuola secondaria superiore che, come ha sottolineato la Corte Costituzionale, è diritto ritenuto costituzionalmente garantito (sentenza 3 giugno 1987 n. 215), strumentale all’effettivo dispiegarsi del diritto allo studio di ciascun cittadino.
I dubbi interpretativi sorti e sui quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato attengono non tanto al riconoscimento del diritto, quanto all’individuazione dell’ente competente ad assicurare tale servizio di trasporto. Le pronunce giurisdizionali sopra citate sembrerebbero indicare che le disposizioni che regolano le competenze amministrative in materia siano da ricondurre a quanto previsto dall’art. 139 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce alle province i compiti e le funzioni concernenti “i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per alunni con handicap o in situazioni di svantaggio”. Tale interpretazione è sostenuta dall’ANCI, la quale ritiene che le incertezze sorte in passato possano ritenersi risolte dalle predette decisioni ma che è comunque da ritenere preferibile acquisire sul punto il parere di questo Consiglio.
L’UPI, al contrario, ritiene che l’interpretazione assunta in sede giurisdizionale non sia corretta, basandosi su presupposti di diritto errati, in quanto, a seguito della riforma del Titolo V Cost., spetterebbe alle regioni legiferare in proposito, attribuendo ai comuni o alle province le competenze relative al trasporto degli alunni.
L’Amministrazione precisa altresì che, a seguito della richiesta dell’UPI, ha indetto un incontro tecnico con tutte le amministrazioni interessate, anche al fine di acquisire una compiuta documentazione sul tema e di conoscere le valutazioni dei ministeri competenti.
Le Regioni non hanno fatto pervenire una posizione comune con riguardo a tali problematiche. Tuttavia dal quadro normativo esistente si può rilevare che alcune Regioni hanno disciplinato la materia facendo riferimento, piuttosto che all’art. 139 del citato D. Lgs. n. 112/98, agli artt. 1, 6 e 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e alla legge n. 5 febbraio 1992, n. 104 (cfr., ad es., la legge della Regione Emilia Romagna 8 agosto 2001, n. 26). In questo senso si è espresso anche il Ministero della Pubblica Istruzione, con una nota inviata in data 3 dicembre 2007.
CONSIDERATO:
Per rispondere al quesito proposto circa la competenza, provinciale o comunale allo svolgimento del trasporto degli alunni diversamente abili nella scuola secondaria superiore, occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.
Il servizio di cui si discute chiama in causa la disciplina relativa sia al riparto di competenze tra Stato e Regione, sia all’assistenza scolastica, sia all’assistenza, all’integrazione sociale ed ai diritti delle persone handicappate nonché il sistema integrato di interventi e servizi sociali.
In proposito occorre richiamare, nell’ordine:
– il D.P.R. 616/77 il quale, all’art. 42 precisa che le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica” concernono, tra l’altro, “l’assistenza ai minorati psico-fisici”;
– la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti della persone handicappate (n. 104/1992);
– il decreto legislativo n. 112/1998 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.1997, n. 59,e particolarmente gli artt. 128, 132 e 139,il quale ultimo trasferisce alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, “i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”;
– la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e, segnatamente gli artt. 1, 6 e 14: in particolare il comma 3 dell’art. 1, principi generali e finalità, ove si statuisce, che “La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112 e della presente legge…”.
Orbene, la normativa ora richiamata consente di affermare:
– da un lato, che essendo stata trasferita alla Provincia (v. art. 139 D. leg.vo 112/98) la competenza amministrativa già esercitata dallo Stato relativamente ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione secondaria superiore per gli alunni portatori di handicap e potendosi e dovendosi far rientrare nel concetto di “supporto organizzativo”, in mancanza di diversa più specifica disciplina, anche il trasporto scolastico degli alunni di tali tipi di scuole,(come del resto rilevato dalla giurisprudenza) sarà la Provincia a doversi far carico dell’esercizio di tale incombenza, fino a quando le Regioni non provvederanno a legiferare in materia, ai sensi dell’art. 117, c. 3 della Costituzione;
– dall’altro lato, che il titolo V della Costituzione sia nella formulazione originaria, antecedente la riforma introdotta con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, sia a maggior ragione nel testo attualmente vigente, ha attribuito alle regioni competenza legislativa concorrente il che comporta che allo Stato sia riservata la sola determinazione dei principi fondamentali.
Ora sia la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (n. 104 del 1992), sia più puntualmente, per quanto qui interessa, la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (n. 328/2000), quest’ultima in combinato disposto con l’art. 128 del decreto legislativo n. 112/1998, espressamente richiamato dall’art. 1, comma 2, affidano alla legge regionale il compito di conferire “ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:…e) i portatori di handicap…” (art. 132, comma 1).
In tal senso, ad esempio, ha provveduto la legge regionale dell’Emilia Romagna n. 26 del 2001, la quale agli artt. 3 e 5 ha disciplinato gli interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative attraverso servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio per soggetti in situazione di handicap.
Dalle considerazioni sin qui svolte emerge che al quesito proposto debba darsi risposta nel senso che la disciplina della materia è di competenza delle regioni alle quali spetta anche di determinare l’ente locale al quale attribuire l’incombenza del trasporto per studenti diversamente abili nella scuola secondaria superiore e che, in attesa che le regioni provvedano, conformemente agli orientamenti giurisprudenziali determinatisi, siano le province, per tali tipi di scuole, a provvedere, alla stregua di quanto previsto dall’art. 139, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 112/1998.
P.Q.M.
Nei sensi che precedono è il parere della Sezione.

L’ESTENSORE
(Silvio Traversa)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Faberi)