Adozione libri di testo per alunni con disabilità visiva

 Nota del 21 febbraio 2008, n. 2123 

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l’autonomia scolastica

Facendo seguito alla circolare n. 9 del 15 gennaio 2008 con la quale sono state fornite alle istituzioni scolastiche indicazioni di carattere generale per l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2008/2009, si forniscono, ad integrazione, specifici elementi informativi e criteri operativi relativi all’adozione dei testi per studenti ciechi o ipovedenti.

Occorre premettere, come ben sanno insegnanti e dirigenti scolastici che da tempo trattano le problematiche che riguardano handicap visivi, che quella del libro di testo è soltanto una delle tante azioni che preparano l’inserimento a scuola degli alunni ciechi o ipovedenti. Azioni che chiamano in causa, altresì, una pluralità di soggetti tra cui, nello specifico, coloro che operano all’esterno dell’istituzione scolastica in attività di supporto di tipo psicodidattico e abilitativo. Si ricorda in proposito la rete dei centri di consulenza tiflodidattica della biblioteca dei ciechi di Monza (gli indirizzi si possono consultare nel sito www.bibciechi.it) alla quale si aggiungono in molte regioni italiane servizi specifici di supporto offerti dagli ex istituti dei ciechi, associazioni o enti locali.

Poiché il diritto allo studio per tutti i ragazzi disabili passa preliminarmente dalla capacità di assicurare loro una condizione di assoluta parità nell’accesso all’istruzione, la disponibilità dei testi scolastici in formato accessibile a ciascun alunno fin dall’inizio delle lezioni è una delle condizioni necessarie per rendere credibile tale principio.

Per rendere possibile la disponibilità libraria nei termini attesi, occorre necessariamente che le adozioni dei libri di testo per i soli ragazzi con handicap visivo avvengano in congruo anticipo rispetto ai termini ordinari previsti per le adozioni, in considerazione della laboriosità e complessità delle procedure di predisposizione dei testi nei formati previsti.

Pertanto, le adozioni dei testi per ragazzi con handicap visivo, nei termini e nei modi sotto indicati, dovranno essere effettuate entro il 31 marzo 2008.
Tale termine, anticipato rispetto alla scadenza fissata dalla citata circolare n. 9/2008 per la seconda decade del prossimo mese di maggio, si rende necessario sia per consentire agli operatori specialisti che devono procedere alla predisposizione qualificata di trascrizione dei testi di approntarne le versioni in Braille o in caratteri ingranditi sia alle stamperie del settore di procedere alla riproduzione dei testi.

A tale proposito il dirigente scolastico, molto per tempo, è invitato a collaborare con la famiglia dell’alunno disabile nella ricerca di agenzie e stamperie qualificate, ricche di esperienza nel settore e che si avvalgono di apporti professionalmente qualificati per la trascrizione. Le sezioni locali dell’Uic, Unione italiana ciechi, potranno essere di guida e aiuto in tal senso.

Si ricorda, infine, la necessità di una stretta collaborazione con gli enti locali, cui spetta il compito di favorire il diritto allo studio degli studenti con disabilità anche a mezzo di sostegni strumentali idonei, che dovranno essere preventivamente informati dalle istituzioni scolastiche, affinché siano tempestivamente messi in condizioni di assumere gli impegni finanziari necessari.

Ad integrazione delle iniziative ordinarie per il diritto allo studio, questo Ministero, a sostegno delle attività di trascrizione, sta esaminando la possibilità di attivare specifici interventi finanziari a favore delle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità visiva. A questo scopo verranno indicate con successiva nota le informazioni relative alle possibili modalità di richiesta.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto