Finanziate le verifiche sismiche per le zone 1 e 2

 Decreto direttoriale 18 luglio 2018, n. 363 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015), e in particolare l’articolo 1, comma 161;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, e in particolare l’articolo 20-bis;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, e in particolare l’articolo 11;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la legge 23 dicembre 1991, n. 430, recante interventi per l’edilizia scolastica e universitaria e per l’arredamento scolastico, e in particolare l’articolo 1;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale di
Protezione Civile;

VISTA la legge 8 agosto 1996, n. 431, recante interventi urgenti per l’edilizia scolastica, e in particolare l’articolo 2, comma 4;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica, e in particolare l’articolo 4;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2016 di istituzione della Struttura di Missione “Casa Italia”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2016 di conferma
della Struttura di missione “Casa Italia”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2017, n.
606 (di seguito d.m. n. 606 del 2017), con il quale sono state revocate le risorse all’esito del monitoraggio effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 161, della legge 13 luglio 2015, n. 107, d’intesa con Cassa depositi e prestiti S.p.a. ed è stata incaricata la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale di procedere alla sottoscrizione della Convenzione con Cassa depositi e prestiti S.p.a., nonché all’indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione degli enti locali beneficiari del finanziamento per le indagini di vulnerabilità sismica e della eventuale progettazione;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dal medesimo d.m. n. 606 del 2017, i criteri di selezione delle verifiche di vulnerabilità e delle progettazioni da finanziare sono definiti previa condivisione con il Dipartimento della Protezione Civile e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Casa Italia”.

CONSIDERATO che, a tal fine, sono stati avviati da parte della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, incontri e riunioni con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Casa Italia” e con il Dipartimento della Protezione civile nel corso dei quali sono stati definiti i criteri per la selezione degli enti locali ai fini del finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica e della progettazione;

DATO ATTO che, sulla base dei criteri definiti con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri Casa Italia e con il Dipartimento della Protezione civile, è stato predisposto apposito avviso pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico con i relativi allegati tecnici;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Casa Italia e il Dipartimento della Protezione civile hanno assentito il predetto avviso con i relativi allegati tecnici in data 27 marzo 2018;

DATO ATTO che con decreto del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 27 marzo 2018, n. 66 si è proceduto all’approvazione dello schema di avviso, con i relativi allegati tecnici, per il finanziamento in favore di enti locali di verifiche di vulnerabilità sismica ed eventuale progettazione dei conseguenti interventi di adeguamento antisismico che si rendessero necessari;

DATO ATTO che è stato pubblicato in data 28 marzo 2018 l’avviso pubblico prot. n. 8008 al fine di selezionare gli enti locali beneficiari del finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico;

CONSIDERATO che entro il termine delle ore 15.00 del giorno 5 giugno 2018 sono regolarmente pervenute n. 4.176 candidature;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, del sopracitato avviso pubblico, con decreto del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 20 giugno 2018, n. 272 si è proceduto a nominare la Commissione di valutazione delle richieste pervenute;

CONSIDERATO che la Commissione si è riunita in data 25 giugno 2018 alle ore 10.00; VISTO il verbale delle attività della Commissione di valutazione;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico, la graduatoria è finanziata dal Dipartimento Casa Italia per gli edifici scolatici ricadenti in zona sismica 1 in ordine di graduatoria e fino a concorrenza delle risorse disponibili, mentre per la restante parte è finanziata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nei limiti delle risorse disponibili secondo l’ordine di graduatoria, riservando il 20% delle risorse agli edifici ricadenti nelle quattro regioni colpite dal sisma del Centro Italia, ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

DATO ATTO altresì, che secondo quanto previsto dall’avviso pubblico nel caso in cui vi fosse parità di punteggio la precedenza è data agli edifici ricadenti in zona 1 e qualora continui ad esserci parità di punteggio è data priorità all’ordine di arrivo della candidatura;

CONSIDERATO quindi, che sulla base dei criteri definiti nell’avviso pubblico, è stata redatta la graduatoria complessiva delle candidature pervenute;

CONSIDERATO che nell’ambito della graduatoria redatta è necessario individuare gli edifici rientranti in zona 1 da finanziare con le risorse di cui al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di competenza del Dipartimento Casa Italia, fino a concorrenza delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che nell’ambito della graduatoria degli edifici situati in zona sismica 1 e finanziati con le risorse in gestione al Dipartimento “Casa Italia” non possono trovare, per espresso dettato normativo, gli edifici ricadenti nei Comuni di cui all’articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229;

DATO ATTO che dalla restante graduatoria sono stati estrapolati gli edifici ricadenti nella quattro regioni colpite dal sisma del centro Italia, finanziata con il 20% delle risorse disponibili del Ministero dell’istruzione, dell’’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

CONSIDERATO che la residua graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili, è finanziata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2017, n. 45, con le risorse accertate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 606;

RITENUTO quindi, possibile approvare la graduatoria complessiva degli interventi candidati dagli enti locali proprietari degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico (allegato 1);

RITENUTO altresì, di poter individuare e approvare, nell’ambito della graduatoria complessiva, l’elenco degli interventi sugli edifici rientranti nella zona sismica 1, da trasferire al Dipartimento Casa Italia per essere finanziati con le risorse di cui all’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (allegato 2);

RITENUTO altresì, di poter individuare e approvare, nell’ambito della graduatoria complessiva, l’elenco degli interventi sugli edifici rientranti nella riserva del 20% destinata alle 4 regioni colpite dal sisma del Centro Italia del 2016, ai sensi dell’articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2017, n. 45 (allegato 3);

RITENUTO infine, di poter individuare e approvare, nell’ambito della graduatoria complessiva, l’elenco degli interventi sugli edifici residuati rispetto alla riserva del 20% per le regioni colpite dal sisma del 2016 e rispetto a quelli rientranti nella zona 1 nei limiti delle risorse disponibili stanziate dall’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (allegato 4); Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto
D E C R E T A

Articolo 1 (Approvazione graduatoria)

1. È approvata la graduatoria generale complessiva degli interventi per la realizzazione delle verifiche di vulnerabilità sismica, candidati dagli enti locali proprietari degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. La graduatoria di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, è redatta sulla base del punteggio conseguito dai singoli edifici nel rispetto dei criteri contenuti nell’Avviso pubblico, prot. n. 8008 del 28 marzo 2018.
2. Nell’ambito della graduatoria generale di cui al comma 1, è individuato e approvato l’elenco degli interventi sugli edifici scolastici ricadenti nella zona sismica 1 da finanziare con le risorse di cui all’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di competenza del Dipartimento Casa Italia.
3. Nell’ambito della graduatoria generale di cui al comma 1, è individuato e approvato l’elenco degli interventi sugli edifici scolastici rientranti nelle quattro regioni colpite dal sisma del centro Italia del 2016, destinatarie di specifica riserva, nei limiti del 20% delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
4. Nell’ambito della graduatoria generale di cui al comma 1, è individuato e approvato l’elenco degli interventi sugli edifici residuati rispetto alla riserva del 20% per le regioni colpite dal sisma del 2016 e rispetto a quelli rientranti nella zona 1 nei limiti delle risorse disponibili stanziate dall’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, da finanziare in ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

Articolo 2 (Modalità di finanziamento della graduatoria)

1. L’elenco degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto, nell’ambito della graduatoria generale, è finanziato con le risorse di cui all’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di competenza del Dipartimento Casa Italia, fino a concorrenza delle risorse disponibili.
2. Gli elenchi degli interventi di cui all’articolo 1, commi 3 e 4 del presente decreto, nell’ambito della graduatoria generale, sono finanziati con le risorse accertate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 606, nella disponibilità di Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio
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