In Gazzetta le proroghe per l’antincendio e per i vaccini

   E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2018 il cosiddetto “mille proroghe 2018” , ovvero il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108.

Tra le altre, sono state definite le seguenti nuove scadenze di legge:

1) il termine per l’ adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2018 [invece che al 31 dicembre 2017];

2) Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2018 [invece che al 31 dicembre 2017]. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1;

3) La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019 (invece che il marzo 2018);

4) Ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica entro il 31 dicembre 2018 (invece che il 31 agosto 2018).