Riparto borse di studio L.62/2000 anno 2000

D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106  

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2001, n.106

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione. Riparto risorse anno 2000

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l’articolo 1, commi 9, 10, 11 e 12 della legge 10 marzo 2000, n. 62;
Visto l’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l’articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 386;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali sia unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle comunita’ montane, con la Conferenza Stato-regioni;
Visto l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’ sottoporre alla Conferenza unificata ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita’ montane;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Sentita la Conferenza unificata di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 29 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per gli affari regionali e per la solidarieta’ sociale;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1.
Beneficiari
1. Possono accedere al beneficio dell’assegnazione di borse di
studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata per
l’istruzione degli alunni delle scuole statali e paritarie,
nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza
della scuola secondaria, i genitori o gli altri soggetti che
rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, i
quali appartengano a famiglie la cui situazione economica annua,
determinata, per l’anno scolastico 2000-2001, a norma dell’articolo 2
e, a decorrere dall’anno scolastico 2001-2002, a norma dell’articolo
3, non sia superiore a trenta milioni di lire.
2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono
individuare, in considerazione delle condizioni socio-economiche
della popolazione, soglie di situazione economica annua superiori a
quella stabilita nel comma 1 entro un tetto comunque non superiore a
cinquanta milioni di lire.
3. L’assegnazione delle borse di studio e’ disposta
prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore
svantaggio economico.
4. Il beneficio e’ richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne.

Art. 2.
Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente ai fini della fruizione del beneficio nell’anno scolastico 2000-2001
1. La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente e’ determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
2. La situazione economica equivalente del nucleo familiare si ottiene sommando:
a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
b) il reddito delle attivita’ finanziarie.
3. Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono:
a) L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione e non possegga altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza; tale importo e’ elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni; non puo’ essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione e’ corrisposto a societa’ le cui quote sono intestate in tutto o in parte a membri del nucleo familiare;
b) L. 1.000.000 per il secondo figlio, L. 1.500.000 per il terzo figlio e L. 2.000.000 per ciascuno dei figli successivi al terzo, ove i figli siano a carico del richiedente;
c) L. 2.000.000 per ciascun ulteriore componente del nucleo familiare, esclusi il coniuge ed i figli, che sia a carico del richiedente; detta cifra e’ aumentata a L. 3.000.000 nel caso si tratti di invalido totale;
d) L. 2.000.000, aggiuntivi alla cifra di cui alla lettera b), per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave a norma dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidita’ superiore al 66 per cento. La stessa cifra si aggiunge nel caso in cui uno dei genitori dell’alunno versi nella stessa situazione di handicap o di invalidita’.
4. Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa su modello conforme all’allegato B.
5. Il richiedente dichiara altresi’ di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo della veridicita’ delle informazioni fornite.

Art. 3.
Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente a decorrere dall’anno scolastico 2001-2002
1. A decorrere dall’anno scolastico 2001-2002 si applicano, ai fini
dell’erogazione dei benefici di cui al presente regolamento, le
disposizioni in materia di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali
agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le soglie economiche di cui
ai commi 1 e 2 dell’articolo 1, incrementate del quaranta per cento,
sono considerate corrispondenti all’Indicatore della situazione
economica (ISE) di nuclei familiari con tre componenti.

Art. 4.
Ripartizione dei fondi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
1. Le somme oggetto dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 12, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono
ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
in ragione della percentuale di famiglie con reddito netto fino a 30
milioni rilevata dall’Istat sulla base dell’analisi dei consumi,
secondo quanto indicato nella allegata tabella A.
2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite a ciascuna regione e
alle province autonome di Trento e Bolzano all’atto della
trasmissione al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica delle comunicazioni di
cui all’articolo 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
3. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, a decorrere
dall’anno 2001, le somme indicate nella predetta tabella A si
intendono modificate in relazione agli ultimi dati disponibili
rilevati dall’Istat ed in proporzione alle disponibilita’ annuali di
bilancio. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del
dirigente preposto al competente ufficio di livello dirigenziale
generale del Ministero della pubblica istruzione.
4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 10 marzo 2000,
n. 62, restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione
e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
diritto allo studio.

Art. 5.
Modalita’ per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
definiscono, nel quadro dei principi dettati dall’articolo 1 della
legge 10 marzo 2000, n. 62, gli interventi per l’assegnazione delle
borse di studio sulla base delle seguenti modalita’ e finalita’:
a) individuazione delle specifiche condizioni economiche per
l’assegnazione prioritaria delle borse di studio ai sensi
dell’articolo 1, comma 3;
b) individuazione delle tipologie di spese effettivamente
sostenute, alla cui copertura parziale o totale sono destinate le
borse di studio, ricomprendendo tra queste le spese per la frequenza,
i trasporti, le mense e i sussidi scolastici;
c) determinazione dell’importo massimo delle borse di studio
erogabili, eventualmente differenziato per ciascun ordine e grado di
scuola frequentata;
d) individuazione dei criteri per la ripartizione delle somme di
cui all’articolo 4, comma 1, agli enti erogatori dei benefici.
2. Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta ai fini
dell’ammissione al beneficio di cui al presente decreto e’ stabilito
in L. 100.000.
3. La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata
su apposito modulo predisposto dalle regioni e corredata, per l’anno
scolastico 2000-2001, della dichiarazione sostitutiva di cui
all’articolo 2, comma 4, nonche’ di autocertificazione delle spese
effettivamente sostenute, e’ consegnata all’ente individuato dalle
suddette regioni.
4. Con la richiesta di cui al comma 3, i soggetti in possesso dei
requisiti dichiarano altresi’ se intendono avvalersi della detrazione
fiscale di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000,
n. 62. I relativi dati sono comunicati al Ministero delle finanze e
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica con le modalita’ di cui al predetto articolo 1, comma 10,
della legge 10 marzo 2000 n. 62.
5. Ai fini dell’acquisizione delle richieste e dell’erogazione
delle borse di studio gli enti competenti possono avvalersi della
collaborazione delle scuole.
6. Le regioni attuano tutte le azioni necessarie per assicurare un
efficace monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse
destinate alla realizzazione degli interventi straordinari di cui al
presente decreto.

Art. 6. Disposizioni finanziarie
1. All’onere derivante dal presente decreto, pari a lire 250
miliardi per l’anno 2000 e lire 300 miliardi annue a decorrere
dall’anno 2001, si provvede a norma dell’articolo 1, comma 16, della
legge 10 marzo 2000, n. 62. Per l’anno 2000, e’ utilizzato lo
stanziamento iscritto nell’unita’ previsionale di base 7.1.3.6 –
capitolo 4540 – dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 febbraio 2001
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
De Mauro, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 217

ALLEGATO A

Lire 250 miliardi per l’a.s. 2000/2001

Piemonte 10.488.306.727
Valle d’Aosta 357.855.404
Lombardia 14.447.118.237
Bolzano 1.156.234.080
Trento 1.083.242.175
Veneto 8.222.123.924
Friuli-Venezia Giulia . 3.385.710.806
Liguria 4.226.018.173
Emilia Romagna 7.294.415.539
Toscana 7.318.889.919
Umbria 2.050.870.666
Marche 4.396.747.188
Lazio 19.116.797.719
Abruzzo 6.371.822.830
Molise 2.542.771.898
Campania 47.624.450.654
Puglia 27.445.004.939
Basilicata 5.247.588.595
Calabria 21.165.218.676
Sicilia 45.200.195.908
Sardegna 10.858.615.945
TOTALE 250.000.000.000