Intesa in CU borse di studio ex dlgs 63/2017 anno 2017

Intesa in Conferenza Unificata 18 ottobre 2018, n. 104/CU 

Intesa ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante le modalità di erogazione delle borse di studio per l’anno 2017.

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell’odierna seduta del 18 ottobre 2018

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, il quale istituisce all’articolo 9, comma 1, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio;

VISTO il comma 4 del citato articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata, è determinato annualmente l’ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell’ISEE per l’accesso alla borsa di studio;

VISTA la nota prot. 0024178 del 31 agosto 2018, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ufficio di Gabinetto, ha trasmesso lo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante le modalità di erogazione delle borse di studio per l’anno 2017, provvedimento diramato alle Regioni e agli Enti locali, con nota DAR 11927 del 4 settembre 2018;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 14 settembre 2018, sono state condivise alcune modifiche proposte dalle Regioni e dagli Enti locali, ed una richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTA la nota del 17 settembre 2018 con la quale l’Ufficio di gabinetto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il nuovo testo del provvedimento, riformulato alla luce di quanto convenuto nel citato incontro tecnico del 14 settembre 2018, diramato con nota DAR 12682 del 17 settembre 2018, alle Regioni e agli Enti locali;

VISTA la nota dell’ANCI, presentata in occasione della riunione tecnica convocata il giorno 19 settembre 2018 sullo schema di decreto recante le modalità di erogazione delle borse di studio per il 2018, relativo ad un emendamento all’articolo 1, comma 1, richiesta accolta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che ha inviato in data 19 settembre 2018 il testo riformulato, che è stato diramato, in pari data, con nota DAR 12822 alle Regioni e agli Enti locali;

RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza le Regioni hanno espresso l’intesa, con la richiesta al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di una nota esplicativa su tempi e modalità di riscossione del beneficio per una corretta informazione alle famiglie, richiesta accolta dal Vice Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

RILEVATO che l’ANCI e l’UPI hanno espresso l’intesa, l’ANCI ha altresì sottolineato una criticità riguardo al mancato accoglimento della proposta di anticipo delle scadenze;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante le modalità di erogazione delle borse di studio per l’anno 2017, nel testo diramato con nota DAR 12822 del 19 settembre 2018.

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BOZZA NON CORRETTA SCHEMA DECRETO BORSE DI STUDIO 2017

Il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, e, in particolare, l’articolo 9, comma 4, ai sensi del quale “Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinato annualmente l’ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell’ISEE per l’accesso alla borsa di studio”;
VISTO altresì l’articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 63 del 2017 che istituisce presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2015, n. 486, con il quale è individuato il valore ISEE per l’accesso alla borsa di studio per gli studenti universitari, confermato dal decreto ministeriale del 4 maggio 2016, n. 294;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR);
VISTA la Direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016, recante modifica della Direttiva 2006/112/CE relativa al trattamento IVA dei voucher;
VISTO il decreto ministeriale 16 ottobre 2015, n. 838, relativo alla funzionalità e alla distribuzione della Carta dello studente;
VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 966, che disciplina i criteri e le modalità di istituzione del sistema nazionale di voucher, anche in forma virtuale, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 63 del 2017;
VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 967, che disciplina i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio per il 2017, di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 63 del 2017, prevedendo, in particolare, l’erogazione delle borse di studio mediante voucher, anche in forma virtuale;
CONSIDERATO che Poste Italiane S.p.a., a seguito dell’aggiudicazione di Avviso pubblico di sponsorizzazione gratuita della Carta dello studente Io-Studio (G.U. 13 febbrai 2013 – n.19 – 5^ serie speciale), gestisce il relativo sistema di erogazione dei voucher virtuali;
DATO ATTO che, come da verbale di riunione del 6 luglio 2018, Poste Italiane S.p.a. ha rappresentato al Ministero le criticità dovute alla implementazione del sistema di erogazione voucher, conseguenti ai necessari adeguamenti da apportare in conformità alle recenti normative comunitarie relative al GDPR e al regime fiscale dei buoni c.d. multiuso;
CONSIDERATO che alla necessaria implementazione del sistema voucher consegue un ritardo nell’erogazione dei benefici di cui al decreto legislativo n. 63 del 2017;
RITENUTO necessario erogare senza ritardo agli studenti aventi diritto le borse di studio nei limiti delle risorse per l’esercizio finanziario 2017, come da tabella allegata al decreto ministeriale n. 967 del 2017, già impegnate nei confronti di Poste italiane S.p.a;
CONSIDERATA la Convenzione tra Poste Italiane S.p.a. e Ministero dell’economia e delle finanze per lo svolgimento del servizio di tesoreria, dei conti correnti postali e raccolta del risparmio postale per il triennio 2017/2019;
CONSIDERATA la disponibilità di cassa – conto resti 2017 – sul capitolo 1527/1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’anno finanziario 2018, concernente “Sostegno per le famiglie per il diritto allo studio”
VISTA l’intesa del —– in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

DECRETA

Articolo 1
(Modalità di erogazione delle borse di studio per il 2017)

1. In considerazione delle finalità del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 63 del 2017, al fine di erogare senza ritardo agli studenti aventi diritto le borse di studio per il 2017, il Ministero, sulla base degli elenchi dei beneficiari trasmessi dalle Regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 967 del 2017, eroga il beneficio tramite il sistema di bonifico domiciliato di Poste italiane S.p.a., nei limiti delle risorse di cui alla tabella allegata al decreto 13 dicembre 2017, n. 967.
2. Lo studente avente diritto, o, qualora minore, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, esige gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro   Marco Bussetti