Programmazione nazionale 2018-2020 edilizia scolastica

Decreto ministeriale 12 settembre 2018, n. 615  

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,con modificazioni nella legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);
VISTO in particolare l’articolo 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell ‘università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d ‘Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;
VISTO in particolare l’ultimo periodo del comma l del citato articolo 10 che prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l ‘attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 10 agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l ‘edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica;
VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e in particolare l ‘articolo 4, comma 177-bis, introdotto dall’articolo 1 , comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, che prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare l’articolo l, comma 160;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e in particolare la tabella E, con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l’allegato relativo agli stati di previsione;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l’articolo 20-bis, comma 2;
VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e in particolare l’articolo 4, comma 3-quinquies, che prevede misure di semplificazione in materia di edilizia scolastica;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
VISTO l’Accordo definito in sede di Conferenza Unificata in data 6 settembre 2018 tra il Governo, le Regioni, le Province e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, che definisce tra l’altro i criteri di riparto delle risorse statali tra le Regioni per il triennio di programmazione 2018-2020;
CONSIDERATO che l’articolo 2, comma l, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018 prevedeva che le Regioni trasmettessero al Ministero dell’istruzione, università e ricerca entro 120 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali;
DATO ATTO che tutte le Regioni hanno proceduto all’avvio di selezioni pubbliche per l’individuazione del proprio fabbisogno triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
CONSIDERATO che tutte le Regioni entro il termine del 2 agosto 2018 hanno fatto pervenire al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca i propri piani triennali di interventi di edilizia scolastica, redatti secondo i criteri contenuti nel citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018;
DATO ATTO che l’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018 prevede altresì che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede, entro i successivi sessanta giorni dall’invio dei predetti piani regionali, all’approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
DATO ATTO altresì, che l’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto interministeriale 3 gennaio 2018 prevede che, con l’approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca deve procedere anche al riparto delle risorse disponibili tra le Regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) edifici scolastici presenti nella regione;
b) livello di rischio sismico;
c) popolazione scolastica;
d) affollamento delle strutture scolastiche.
CONSIDERATO che sul capitolo 7106 del bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è allo stato prevista una rata costante di euro 170.000.000,00 dal 2018 al 2027, in virtù di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205;
DATO ATTO che nell’Accordo in Conferenza Unificata del 6 settembre 2018 i criteri di riparto delle risorse sono stati precisati nei relativi pesi ponderali secondo il seguente schema:
a) numero studenti: 43%;
b) numero edifici: 42%;
c) zone sismiche: l 0% (con differenziazione tra le 4 zone: zona l: 40%; zona 2:
30%; zona 3: 20%; zona 4: 10%);
d) affollamento delle strutture: 5%;
RITENUTO quindi, possibile, sulla base di quanto previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, procedere alla redazione e all’approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto della rata pari ad euro 170.000.000,00, come attivabile in termini di volume di investimento derivanti dall’utilizzo dei contributi pluriennali di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
RIBADITO che sui criteri di riparto delle risorse disponibili è stato raggiunto l’Accordo in Conferenza unificata in data 6 settembre 2018, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;
DECRETA
Articolo 1
(Programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica)
1. Sulla base dei piani regionali redatti e approvati dalle Regioni, è predisposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, la programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica nella quale confluiscono i piani regionali di cui agli allegati elenchi dall’Abruzzo al Veneto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Articolo 2
(Riparto risorse)
l. Al fine di determinare il volume di investimento derivante dall’utilizzo dei contributi pluriennali di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono individuate le quote di contributo annuo assegnato ad ogni Regione, tenendo conto dei parametri di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, così come definiti nell’Accordo del 6 settembre 2018, stipulato in Conferenza unificata, e di seguito riportate:
Regione Riparto Rata
ABRUZZO € 5.182.239,33
BASILICATA € 2.969.850,87
CALABRIA € 8.917.354,54
CAMPANIA € 17.152.718,18
EMILIA-ROMAGNA € 10.847.872,93
FRIULI VENEZIA GIULIA € 4.208.487,87
LAZIO € 14.021.841,35
LIGURIA € 4.039.868,82
LOMBARDIA € 22.480.611,76
MARCHE € 5.313.540,27
MOLISE € 1.851.761,89
PIEMONTE € 11.791.393,07
PUGLIA € 11.354.365,33
SARDEGNA € 5.840.646,14
SICILIA € 15.695.339,46
TOSCANA € 10.498.425,65
UMBRIA € 3.782.575,90
VALLE D’AOSTA € 909.447,98
VENETO € 13.141.658,66
TOTALE € 170.000.000,00
2. La rata annua di euro 170.000.000,00 grava sul capitolo 7106 del bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dall’annualità 2018 al 2027, secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il Ministro
Marco Bussetti

ALLEGATO