Contributo libri di testo l. 448/1998 – Istituzione

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27    

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
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Art. 27 – Fornitura gratuita dei libri di testo
1. Nell’anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.
2. Le regioni, nel quadro dei princìpi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell’interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell’obbligo a decorrere dall’anno scolastico 2000-2001 nonché per l’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all’interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l’anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate. L’articolo 156, comma 2, e l’articolo 631, comma 2, dello stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell’obbligo.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l’anno 1999.
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Nota: il beneficio istituito e finanziato per l’anno 1999 dall’art. 27 delle legge 448/98 è stato poi confermato senza modificazioni dall’art. 53 della legge 488/99 e, per i successivi anni, iscritto nel bilancio delle Stato dalle leggi finanziarie che si sono succedute. Da ultimo, l’art. 23, c. 5, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha autorizzato in via permanente, a decorrere dal 2013, la spesa di € 103 mln.