Esonero tasse scolastiche per classi quarte e quinte scuola superiore

  Intesa in Conferenza Unificata 25 gennaio 2019  

[Sancita intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione relativa all’esonero delle tasse scolastiche per gli studenti di quarta e quinta classe delle scuole superiori con un ISEE inferiore a 20.000 euro]

Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017. n. 63, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che dispone che “Le studentesse e gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in considerazione di fasce ISEE determinate con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

VISTA la legge 28 febbraio 1986, n. 41, e in particolare la tabella E, che reca gli importi previsti per le tasse di frequenza e di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo 200, che disciplina le tasse scolastiche e i casi di dispensa;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “codice in materia di protezione dei dati personali”’;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. l07, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e, in particolare, l’articolo l, comma 18. lettera f);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale del 23 maggio 1990, n. 118, che adegua gli importi di cui alla tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013. n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

VISTO il decreto ministeriale n. 967 del 13 dicembre 2017, che disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio, per il 2017, a favore delle studentesse e degli studenti i scritti agli
istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

VISTA l’intesa del 24 gennaio 2019 in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281;

CONSIDERATO che il Decreto legislativo del 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, prevede quattro distinte tipologie di tributo così definite:

– Tassa di iscrizione: esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro.
– Tassa di frequenza: corrisposta ogni anno dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente e deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L’importo è di 15.13 euro.
– Tassa di esame: corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento
della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato. L’importo è di 12.09 euro.
– Tassa di diploma: corrisposta in unica soluzione. al momento della consegna del titolo di studio. L’importo è di 15,13 euro. per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.

DECRETA

Articolo l
(Valore ISEE)

l. Il valore dell’Indicatore della situazione economia equivalente (ISEE) al di sotto del quale è previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e degli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, è pari a 20.000,00.

2. La disposizione di cui al comma l si applica a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 per le studentesse e gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 per gli iscritti alle classi quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado.

3. Il beneficio dell’esonero di cui al presente decreto è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è indicato il valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità.

4. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca pone in essere una serie di iniziative volte a monitorare lo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a seguito delle quali potrà disporre, con successivi decreti, l’aggiornamento della soglia ISEE di cui al comma l.

IL MINISTRO