Ripartizione Fondo infrastrutture e sviluppo c.1072 legge 205/2017

D.P.C.M. 28 novembre 2018   

Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
(GU n.28 del 2-2-2019)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019»;
Visto l’art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dall’art. 13, comma 01, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, il quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio triennale 2018-2020»;
Visto l’art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dall’art. 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2018, il quale ha rifinanziato il predetto fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 800 milioni di euro per l’anno 2018, di 1.615 milioni di euro per l’anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni di euro per il 2024 e 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a:
a) trasporti e viabilita’;
b) mobilita’ sostenibile e sicurezza stradale;
c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
d) ricerca;
e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita’ industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
h) digitalizzazione delle amministrazioni statali;
i) prevenzione del rischio sismico;
l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;
m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;
n) eliminazione delle barriere architettoniche;
Visto, l’art. 1, comma 1073, della citata legge n. 205 del 2017 che prevede, a valere sugli stanziamenti previsti dal comma 1072 e nell’ambito dei settori di spesa ivi indicati, che una quota annua pari a 70 milioni di euro puo’ essere destinata al finanziamento: a) degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del «Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione» e non ancora finanziati; b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati ai sensi del comma 1074;
Visto, l’art. 1, comma 1074, della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dall’art. 2, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il quale dispone che gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), siano individuati nell’ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento. I presidenti delle regioni o delle province autonome interessate possono essere autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base di criteri di economicita’ e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la societa’ Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 1072. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato;
Visto il decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, che riduce la dotazione del fondo di cui all’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di 83 milioni di euro per l’anno 2018, di 195 milioni di euro per l’anno 2019, di 37 milioni di euro per l’anno 2020, di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029;
Considerato che il riparto del citato fondo e’ disposto con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato; che gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione e che, decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere;
Visto l’art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, che ha prorogato il termine per l’adozione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri al 31 ottobre 2018;
Considerato che i programmi di spesa, potranno essere realizzati utilizzando i contributi, sulla base di criteri di economicita’ e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e ferme restando le procedure per l’autorizzazione all’utilizzo dei contributi di cui all’art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall’art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’art. 1, comma 1075, della richiamata legge n. 205 del 2017, il quale stabilisce che al fine del monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell’effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del piu’ recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati ed un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento nonche’ sulle principali criticita’ riscontrate nell’attuazione delle opere;
Viste le proposte presentate dalle amministrazioni centrali dello Stato;
Vista la sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74;
Visto l’art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2018 che ha disposto, che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, siano adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che allo stato occorre procedere alla ripartizione delle risorse del fondo;
Visti i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati;

Decreta:

Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e’ disposta la ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese tra le amministrazioni centrali dello Stato in relazione ai settori di spesa indicati dalla citata norma, come da elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Nell’ambito dei settori di spesa indicati ai sensi del comma 1, gli interventi sono individuati secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l’intesa con i livelli di Governo decentrati ed il sistema delle autonomie.
3. I programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell’ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), conseguentemente devono essere corredati del Codice unico di progetto (CUP) e del Codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC). I soggetti attuatori degli interventi relativi al citato programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.
4. Ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticita’ riscontrate nell’attuazione degli interventi, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Allegato 1 – Tabella di riparto del fondo per settori e ministeri

Roma, 28 novembre 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte
Il Ministro dell’economia e delle finanze Tria
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Moavero Milanesi
Il Ministro dell’interno Salvini
Il Ministro della giustizia Bonafede
Il Ministro della difesa Trenta
Il Ministro dello sviluppo economico Di Maio
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Centinaio
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Toninelli
Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca Bussetti
Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali Bonisoli
Il Ministro della salute Grillo

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 53

Allegato 1 – Tabella di riparto del fondo per settori e ministeri