Anche il TAR Lazio orientato a riconoscere il diritto del pasto domestico a scuola

  Ordinanza TAR Lazio 5 marzo 2019, n. 1524  

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2019, proposto da

XXX XXX, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Vecchione, De Santis Laura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Comprensivo XXX XXX, Ministero dell’Istruzione dell’Università’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

XXX XXX S.r.l. non costituito in giudizio;

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della circolare n. 84 del 22 novembre 2018, dell’art. 32 del Regolamento di Istituto dell’I.C. XXX XXX nella parte in cui prescrive che “è obbligatorio usufruire del servizio mensa per tutti i bambini iscritti al tempo pieno, eccetto per i casi particolari, ed i genitori sono tenuti a presentare certificazione medica”, nonché di ogni altro atto o provvedimento preordinato, antecedente, presupposto, e connesso, anche non noto ai ricorrenti, nonché per l’accertamento del diritto soggettivo perfetto della minore XXX XXX, ad essere ammessa a consumare i propri pranzi di preparazione domestica nel locale refettorio, unitamente e contemporaneamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l’assistenza educativa dei propri docenti, per condividere i contenuti educativi connessi al tempo mensa, e per la conseguente condanna dell’I.C. XXX XXX ad adottare, senza ritardo, tutte le misure e gli accorgimenti di legge atti a disciplinare la coesistenza nel medesimo refettorio, di pasti di preparazione domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva, oltre che per la condanna al risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Comprensivo XXX XXX e di Ministero dell’Istruzione dell’Università’ e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso appare assistito da elementi di fumus boni iuris avuto riguardo ai precedenti giurisprudenziali (Cons. Stato n. 5156/2018) che hanno riconosciuto il diritto degli alunni di consumare presso il locale refettorio della scuola il cibo portato da casa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 novembre 2019.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore