Prorogati i termini per i fondi protezione civile 2016-2017

Decreto Miur 16 maggio 2019, n. 423 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale di Protezione civile;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l’articolo 107, comma 1, lettera c);

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l’articolo 80, comma 21;

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, e in particolare l’articolo 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, e in particolare l’articolo 2, comma 276, che, al fine di conseguire l’adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l’utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l’articolo 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio della Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l’articolo 10;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l’articolo 11, comma 4-sexies, con il quale si è disposto che, a partire dall’anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l’edilizia scolastica di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, comma 160, nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all’articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 269 del 2003;

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, 14 settembre 2005;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, 14 gennaio 2008;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, del 31 marzo 2010, n. 3864, del 19 maggio 2010, n. 3879, del 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell’annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall’articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2015 (di seguito dPCM del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell’art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nonché sono state ripartite, su base regionale, le risorse relative alle annualità 2014 e 2015;

VISTO l’articolo 2, comma 2, del predetto dPCM del 12 ottobre 2015, che stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualità 2016 e seguenti è effettuata con appositi decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Dipartimento della Protezione civile, sulla base delle disponibilità finanziarie a favore delle Regioni e delle Province autonome beneficiarie nonché sulla base degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischiosità sismica delle scuole esistenti;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 luglio 2017, n. 511, con il quale sono state ripartite le annualità 2016 e 2017 tra le Regioni e le Province autonome per un importo complessivo pari ad € 26.404.232,00;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048, con il quale si procedeva a individuare gli enti locali beneficiari e a stabilire le modalità di rendicontazione e monitoraggio;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° febbraio 2018, n. 86, con il quale sono state apportate alcune modifiche al sopracitato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti sono tenuti ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare l’aggiudicazione degli stessi, almeno in via provvisoria, entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del decreto in questione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

CONSIDERATO che il predetto decreto risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 115 del 19 maggio 2018 e che, quindi, il termine di aggiudicazione dei lavori è fissato per il giorno 19 maggio 2019;

VISTE le richieste di proroga pervenute da alcuni enti locali beneficiari dei finanziamenti che non sono riusciti ad avviare o a completare le procedure di affidamento della progettazione e dell’esecuzione lavori;

DATO ATTO che il citato finanziamento è destinato all’adeguamento antisismico degli edifici scolastici, che costituisce una priorità per garantire la sicurezza degli studenti e di tutti coloro che quotidianamente frequentano tali ambienti;

RITENUTO pertanto, in considerazione dell’importanza dei finanziamenti concessi per la sicurezza delle scuole, di concedere una proroga del richiamato termine di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048;

D E C R E T A

Articolo 1

(Proroga del termine di aggiudicazione)

1. Il termine di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048 è prorogato al 15 novembre 2019. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza dal finanziamento.

2. Il presente decreto è notificato agli enti locali beneficiari del finanziamento dalla Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge. Roma,

IL MINISTRO

Prof. Marco Bussetti