Rinviata al 2021 la messa a norma antincendio per le scuole

  Legge 8 agosto 2019, n. 81  

[Viene spostato al 31 dicembre 2021 l’adeguamento di scuole e locali adibiti a scuola, non ancora provvisti di certificato di prevenzione incendi o per i quali non si sia prodotta al Comando dei Vigili del fuoco la segnalazione certificata d’inizio attività ai fini antincendio. Gli edifici scolastici dovranno essere adeguati entro la suddetta data al disposto del Dm 26 agosto 1992 o in alternativa al Dm 7 agosto 2017. Per gli asili nido (ove siano presenti più di 30 persone complessivamente), già in attività alla data del 28 agosto 2014 e non ancora a norma con la prevenzione incendi, i termini di adeguamento sono tre: dovranno conformarsi entro il 31 dicembre 2019 al disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, in particolare adeguando le separazioni con attività non pertinenti, la resistenza al fuoco delle strutture, le caratteristiche delle scale, il numero delle uscite; sempre entro lo stesso termine gli asili nido dovranno mettere a norma eventuali impianti di sollevamento, gli impianti elettrici, installare idonei estintori antincendio, un sistema di diffusione di segnali e allarmi ottici e acustici, segnaletica di sicurezza e predispone un piano di emergenza provvedendo alla fondazione e informazione antincendio del personale. Entro il 31 dicembre 2021 gli asili nido esistenti dovranno adeguarsi al disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, e quindi per gli aspetti inerenti la reazione al fuoco dei materiali (tendaggi, moquette, rivestimenti ecc.) ove presenti, dovranno installare un impianto idrico antincendio a naspi o idranti (se sono presenti più di 100 persone) e installare un impianto di rivelazione e segnalazione incendio a regola d’arte. Entro il 31 dicembre 2024 dovranno completare l’adeguamento, come previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, e cioè verificando l’accessibilità del sito ai mezzi dei Vigili del fuoco, suddividendo l’attività in compartimenti antincendio, adeguando larghezza e lunghezza delle vie di esodo e uscite di emergenza e mettendo in sicurezza i locali a rischio specifico (locali termici, cucine, depositi, stirerie).
Per edifici scolastici e asili nido rimangono peraltro ferme le prescrizioni di cui al decreto legislativo 81/2008, non oggetto di proroga, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli aspetti gestionali. Un decreto del Ministro dell’interno definirà le idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, saranno altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive]

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Decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 81, recante: «Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali ((, di credito d’imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici )) e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 ((, nonché misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali.»))

[omissis]

Art. 4 bis

Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e’ definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All’attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.» )).

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’art. 4, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2016, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 febbraio 2017, n. 49, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca).

[omissis]

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento e’ stabilito al 31 dicembre 2021.
2-bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e’ stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2019. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b)e c) dello stesso articolo 6, comma 1.».
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 1997, n. 202.

– Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1 dicembre 2018, n. 302, S.O.

«95. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l’anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l’anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l’anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.»
«98. Il fondo di cui al comma 95 e’ ripartito con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l’eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell’ambito delle finalità previste dai commi da 95 a 106. In tal caso il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 gennaio 2019.».