L’edilizia scolastica nella legge di bilancio 2020

Comma per comma, le misure per gli edifici delle scuole.    

– Contributi per investimenti dei Comuni, distribuiti in base alla popolazione e senza necessità di richiesta (commi da 29 a 37)

I commi da 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introducono un nuovo contributo per gli investimenti dei comuni.
Ai sensi di tali commi, il Ministero dell’Interno assegna a tutti i comuni, in cinque anni a partire dal 2020, 2,5 miliardi utilizzabili per un ampio ventaglio di finalità, tra le quali gli “interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole”. Entro il 31 gennaio di ogni anno sono assegnati 500.000 euro, attribuendo a ogni comune un importo variabile, sulla base della popolazione residente, tra i 50.000 e i 250.000 euro.
Il Comune beneficiario del contributo è tenuto a iniziare i lavori entro il 15 settembre dello stesso anno.
I contributi sono erogati per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dei lavori, o di parziale utilizzo del contributo, il contributo medesimo è revocato, in tutto o in parte.
Non sono previsti passaggi in Conferenza Stato Città o in Conferenza Unificata.

– Modifiche ai contributi per investimenti dei Comuni, distribuiti in base alle richieste presentate, stabiliti dalla legge di bilancio 2019 (comma 38)

Il comma 38, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, modifica quanto già disposto, dai commi da 139 a 148 dell’art. 1, nella legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), in relazione ai contributi statali per gli investimenti dei comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
Ai sensi di tali commi, come modificati dal comma 38 della legge di bilancio 2020, il Ministero dell’Interno assegna ai comuni, in dodici anni a partire dal 2021, 7,3 miliardi utilizzabili per opere di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici e del territorio, tra le quali possono rientrare interventi di edilizia scolastica, nel limite complessivo di 350 milioni per l’anno 2021 (erano 250), di 450 milioni per l’anno 2022 (erano 250), di 550 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 (erano 250), di 700 milioni per l’anno 2026 (erano 400), di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 (erano 450), di 800 milioni annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 (erano 500) e di 300 milioni per l’anno 2034 (erano pari a zero, nella legge di bilancio 2019).
I Comuni comunicano le richieste di contributo entro il termine del 15 settembre di ogni anno. Per ciascun anno ogni comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
L’affidamento dei lavori deve avvenire entro i seguenti termini decorrenti dalla data del decreto di assegnazione: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro, entro sei mesi; b) per opere tra 100.001 e 750.000 entro dieci mesi; c) per opere tra 750.001 e 2.500.000 entro quindici mesi; d) per opere tra 2.500.001 e 5.000.000 entro venti mesi.
I contributi sono erogati dal Ministero per il 20 per cento entro il 28 febbraio, per il 60 alla verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori e per il restante 20 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.
Non sono previsti passaggi in Conferenza Stato Città o in Conferenza Unificata.

– Proroga dei termini per i contributi per investimenti dei Comuni, distribuiti in base alle richieste presentate, stabiliti dalla legge di bilancio 2018 (comma 39)

Il comma 39, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunge il comma 857-bis all’art. 1 della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), prorogando, per l’annualità 2019, i termini per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le somme stanziate, dal comma 853 dell’art. 1 della citata legge 205/2017, pari a 150 milioni per l’anno 2018, 300 milioni per l’anno 2019 e 400 milioni per l’anno 2020.
Non sono previsti passaggi in Conferenza Stato Città o in Conferenza Unificata.

– Fondo per il rilancio degli investimenti dei Comuni, distribuiti in base alle richieste presentate (commi da 44 a 46)

I commi da 44 a 46, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introducono un nuovo contributo per il rilancio degli investimenti dei comuni.
Ai sensi di tali commi, il Ministero dell’Interno assegna ai comuni, in dieci anni dal 2025 al 2034, 4 miliardi di euro (400 mln per anno) utilizzabili per un ampio ventaglio di finalità, tra le quali “edilizia pubblica, inclusi manutenzione, sicurezza ed efficientamento energetico,… prevenzione del rischio sismico”.
Entro il 31 marzo 2024, con D.P.C.M. di concerto con Interni e Economia, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse.
È prevista una propedeutica Intesa in Conferenza Stato Città.

– Fondo per la progettazione di interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico (commi da 51 a 58)

I commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedono un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
L’attribuzione del contributo sarà effettuata secondo l’ordine di priorità indicato dal comma 53 (a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente) e qualora l’entità delle richieste dovesse superare l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione del contributo sarà effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
Con decreto del Ministero dell’Interno del 31 dicembre 2019, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata approvata la modalità di certificazione presente nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”) accessibile dal sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale.
La compilazione della certificazione, da trasmettere entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2020, a pena di decadenza, non presenta particolari complessità.
L’ente dovrà indicare, per ciascun progetto, tutti i dati richiesti dalla certificazione, pena l’impossibilità di trasmettere la stessa (l’inserimento dei progetti successivi al primo – per un massimo di tre progetti – avviene con metodo incrementale, visualizzando la sezione aggiuntiva con l’apposito bottone “Aggiungi un CUP”).
Non sono previsti passaggi in Conferenza Stato Città o in Conferenza Unificata.

– Fondo per gli edifici degli asili nido e delle scuole dell’infanzia di proprietà comunale (commi da 59 a 61)

I commi da 59 a 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, il “Fondo Asili Nido e Scuole dell’Infanzia”. La dotazione del fondo è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
Il fondo è finalizzato a interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, e a progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia, con il Ministro per la famiglia e con il Ministro dell’istruzione, sono individuate le procedure per le domande di finanziamento e i criteri di riparto.
Successivamente, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia e con il Ministero dell’istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto D.P.C.M., sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore legge di bilancio 2020 è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell’interno, del Ministero dell’economia, del Ministero dell’istruzione e del Ministero delle infrastrutture, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata.
È prevista una propedeutica Intesa in Conferenza Unificata.

– Finanziamento per strade e scuole di Province e Città Metropolitane (commi 63 e 64)

I commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, autorizzano la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane.
Entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia, con il Ministro per la famiglia e con il Ministro dell’istruzione, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo.
Successivamente, con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto D.P.C.M., sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.
È prevista una propedeutica Intesa in Conferenza Stato Città.

– Destinazione risorse alla progettazione per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (comma 258)

Il comma 258, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che, per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (già assegnate con D.P.C.M. 28 novembre 2018) in favore del Ministero dell’istruzione che potrà utilizzarle per finanziare la progettazione della messa in sicurezza degli edifici scolastici per l’annualità 2023.
Non sono previsti passaggi in Conferenza Stato Città o in Conferenza Unificata.

– Semplificazioni per la progettazione di interventi di scolastica (commi 259 e 260)

Il comma 259, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di accelerare gli interventi di edilizia scolastica, dispone, che per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione, previsti dall’articolo 157 del Codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), sono assegnati tramite affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie comunitarie individuate per i servizi dall’art. 35 dello stesso Codice (attualmente, quindi, fino a 209.000 euro).
Il comma 260, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di accelerare gli interventi di edilizia scolastica, prevede che i pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
Non sono previsti passaggi in Conferenza Stato Città o in Conferenza Unificata.

– Destinazione risorse economizzate dall’intervento “scuole innovative” (commi 261 e 262)

II commi 261 e 262, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinano ad altri interventi per l’edilizia scolastica le eventuali economie non assegnate nell’ambito degli investimenti immobiliari, per la costruzione di scuole, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le stesse risorse possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria, non interamente finanziati, con riguardo alla realizzazione dei poli per l’infanzia di cui all’art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
Non sono previsti passaggi in Conferenza Stato Città o in Conferenza Unificata.

– Piano nazionale per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici (commi 263 e 264)

I commi 263 e 264, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedono che, con decreto del Ministro dell’istruzione, è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell’ampiezza degli edifici.
Agli oneri derivanti da tale Piano si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l’attuazione avviene con il supporto della Banca europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCo).

Non sono previsti passaggi in Conferenza Stato Città o in Conferenza Unificata.