Istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università

DECRETO-LEGGE 9 gennaio 2020, n. 1   

Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca.
(Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di procedere alla ridefinizione dell’assetto strutturale del Governo mediante la riorganizzazione delle attribuzioni in materia di istruzione, universita’ e ricerca scientifica, al fine di consentirne la valorizzazione delle rispettive specificita’;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca
1. Sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca ed e’ conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca.
2. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti: “11) Ministero dell’istruzione; 12) Ministero dell’universita’ e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.”;
b) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: “4-bis. Il numero dei Ministeri e’ stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo’ essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell’articolo 51 della Costituzione.”.
3. Per le finalita’ del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 1.897.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020. Per le medesime finalita’ e’ altresi’ autorizzata la spesa di euro 132.000 per l’anno 2020 e di 80.000 annui a decorrere dall’anno 2021.
Art. 2
Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Capo XI del Titolo IV e’ sostituito dai seguenti:
«Capo XI
Ministero dell’istruzione
Art. 49
(Istituzione del ministero e attribuzioni)
1. E’ istituito il Ministero dell’istruzione, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nei limiti di cui all’articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E’ fatta altresi’ salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 50
(Aree funzionali)
1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’universita’ e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l’organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l’organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell’efficienza dell’erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l’attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualita’ del servizio scolastico ed educativo; attivita’ connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell’intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell’universita’ e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e’ effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione; promozione dell’internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 ; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell’educazione comuni ai paesi dell’Unione europea; consulenza e supporto all’attivita’ delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi finanziati dall’Unione europea; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche’ dalla vigente legislazione.
Art. 51
(Ordinamento)
1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all’articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non puo’ essere superiore a ventiquattro, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.
Capo XI-bis
Ministero dell’universita’ e della ricerca
Art. 51-bis
(Istituzione del ministero e attribuzioni)
1. E’ istituito il Ministero dell’universita’ e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nei limiti di cui all’articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l’Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E’ fatta altresi’ salva l’autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
Art. 51-ter
(Aree funzionali)
1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle universita’, delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento dell’autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d’accesso all’istruzione universitaria; partecipazione alle attivita’ relative all’accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle universita’ e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con il Ministero dell’istruzione, funzioni di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all’integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European Research Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi finanziati dall’Unione europea; finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attivita’ per la diffusione della cultura scientifica; altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
Art. 51-quater
(Ordinamento)
1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, e’ pari a sei, in relazione alle aree funzionali di cui all’articolo 51-ter.».
2. Per le finalita’ del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 462.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020.
Art. 3
Ripartizione delle strutture e degli uffici
1. Al Ministero dell’universita’ e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonche’ il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilita’ del Ministro dell’universita’ e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previste dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
2. Al Ministero dell’istruzione sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonche’ degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonche’ il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo.
3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, e’ trasferito, in via transitoria, al Ministero dell’istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data il Ministero dell’universita’ e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all’articolo 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresi’ a svolgere, anche per il Ministero dell’universita’ e della ricerca, i compiti concernenti le spese gia’ ad esse affidate per l’anno 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato anche il personale gia’ posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le finalita’ di cui al primo periodo, e’ redatta una graduatoria secondo il criterio prioritario dell’accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianita’ di servizio e, a parita’ di anzianita’, del personale con minore eta’ anagrafica. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove piu’ favorevole, in godimento presso il ministero soppresso al momento dell’inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo deve indicare la data di decorrenza del trasferimento ed assicurare che, in ogni caso, siano destinati due terzi dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale e dell’organico di personale non dirigenziale previsto per il Dipartimento di cui al comma 3 al Ministero dell’istruzione e un terzo al Ministero dell’universita’ e della ricerca. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al periodo precedente, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al terzo periodo, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
5. Restano comunque ferme le posizioni di comando, distacco e fuori ruolo del personale gia’ appartenente ai ruoli del soppresso Ministero, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo personale e’ comunque assegnato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell’articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti e’ acquisito il parere del Consiglio di Stato.
7. La dotazione organica complessiva dei due ministeri non puo’ essere superiore a quella del Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca alla data di entrata in vigore del presente decreto, incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale, da destinare al Ministero dell’universita’ e della ricerca, nonche’ dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’universita’ e della ricerca, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
9. All’articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole “Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’universita’ e della ricerca”. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.
Art. 4
Disposizioni finali e transitorie
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 3, comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque gia’ conferiti presso l’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all’attribuzione dei nuovi incarichi.
2. Nelle more dell’adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e’ stabilito transitoriamente in centotrenta unita’ per il Ministero dell’istruzione ed in sessanta unita’ per il Ministero dell’universita’ e ricerca. Nei limiti del contingente complessivo cosi’ individuato, ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ provvedere alla costituzione dei suddetti uffici di diretta collaborazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibile. In aggiunta a detto contingente, i Ministri dell’istruzione e dell’universita’ e della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo quanto previsto dal comma 5.
3. Nelle more dell’entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all’articolo 3 comma 6, il Ministro dell’istruzione e il Ministro dell’universita’ e della ricerca assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, nonche’ il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali, secondo le modalita’, le procedure e i criteri previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche gia’ conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Fino alla data indicata dal decreto di cui all’articolo 3, comma 4, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Nelle more dell’entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l’Organismo indipendente di valutazione di cui al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca opera per il Ministero dell’istruzione e per il Ministero dell’universita’ e della ricerca.
6. La Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare fino alla data indicata dal decreto di cui all’articolo 3, comma 4, come struttura di servizio per il Ministero dell’universita’ e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilita’ amministrativa numero 1 – Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero.
7. Sino all’acquisizione dell’efficacia del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell’istruzione, nonche’ dell’universita’ e della ricerca. A decorrere dall’acquisizione dell’efficacia del predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell’articolo 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell’assegnazione delle risorse, e’ autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca nell’esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
8. La denominazione “Ministero dell’istruzione” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca” in relazione alle funzioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.
9. La denominazione “Ministero dell’universita’ e della ricerca” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca” in relazione alle funzioni di cui agli articoli 51-bis e 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.
10. Sono abrogati gli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l’articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. Il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell’articolo 111 del codice di procedura civile.
12. Le funzioni di controllo della regolarita’ amministrativo e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, sugli atti adottati dai ministeri istituiti ai sensi del comma 1 dell’articolo 1, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere dall’anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell’universita’ e della ricerca, e’ istituito nell’ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalita’ sono, altresi’, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale ed e’ autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unita’ di personale da inquadrare nell’area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell’istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, pari a 2.491.000 euro per l’anno 2020 e a 3.405.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per 2.491.000 euro per l’anno 2020 e 2.439.000 euro annui a decorrere dal 2021 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 9 gennaio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Bonafede