Mille proroghe 2021

Pubblicato il decreto “mille proroghe 2021”  

Sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 323, è stato pubblicato il Decreto-legge 3 dicembre 2020, n. 183 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea“.

Il decreto contiene alcune proroghe di interesse degli enti locali per la scuola.

Con l’articolo 5 del decreto legge sono definite le seguenti proroghe in materia d’istruzione:

  • Al comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole “entro l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro l’anno 2021” e le parole “dal 2020/2021 al 2022/2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui
    all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”.
  • All’articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
  • All’articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “31 gennaio 2020” sono inserite le seguenti: “e successive proroghe” e le parole “per l’anno scolastico 2019/2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021”.
    4. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle
    seguenti: “31 dicembre 2021” e, in fine, è inserito il seguente periodo: “Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.”.
  • All’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° marzo 2021 “.

Con l’articolo 13 del decreto legge:

  • viene spostato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è possibile incrementare la percentuale dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del Codice;
  • la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione è estesa, anche, nell’anno 2021;
  • sono estese, infine, anche all’anno 2021, la possibilità di ricorso dell’appalto integrato e le deroghe al subappalto.

Con l’art. 18 del decreto legge:

  • sono prorogate le risorse volte a contrastare la povertà educativa. In particolare, all’articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di’ euro, possono essere spese fino a giugno 2021.”.