ANAC sui costi Covid nella ristorazione scolastica

Delibera ANAC 25 novembre 2020, n. 1022   

Oggetto: Problematiche inerenti ai contratti aventi ad oggetto i servizi di ristorazione in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria

Riferimenti normativi: Articolo 106, codice dei contratti pubblici

Parole chiave: Emergenza sanitaria. Incidenza contratti. Servizi di ristorazione collettiva.

Massima: L’obbligo di applicare le misure di cui al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 nonché la richiesta di prestazioni ulteriori per far fronte alla particolare situazione di emergenza che sta interessando l’intero Paese costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso ad una variante in corso d’opera per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti pubblici.

Vista

la segnalazione dell’Associazione Nazionale Imprese della Ristorazione (ANIR), assunta al protocollo dell’Autorità n. 73582 del 7.10.2020, circa il grave squilibrio economico nei rapporti contrattuali in essere aventi ad oggetto l’erogazione di servizi di ristorazione in favore di enti pubblici, che rischia di mettere a rischio la sopravvivenza di molti operatori economici;

Visti

– il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’articolo 106, comma 1, lettera c), che consente la modifica dei contratti nel caso in cui «la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. […]. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di Autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti»;

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), e, in particolare, l’Allegato 12 relativo al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, che gli operatori economici sono tenuti ad adottare ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio da COVID-19;

Considerato

– che l’Autorità ha già avuto modo di affermare nella delibera n. 540 del 1 luglio 2020 che l’obbligo di applicare le misure di cui al richiamato Protocollo del 24 aprile 2020 nonché la richiesta di prestazioni ulteriori per far fronte alla particolare situazione di emergenza che sta interessando l’intero Paese costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso a una variante in corso d’opera per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti pubblici;

– che l’evolvere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato anche per il settore della ristorazione collettiva modifiche in termini di quantità di servizi erogati e di modalità di erogazione dei servizi stessi;

– che esula dalle competenze dell’Autorità la definizione di forme di ristoro per la perdita di fatturato conseguente alla riduzione della quantità di servizi erogati.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 25 novembre 2020

DELIBERA

L’obbligo di applicare per i servizi di ristorazione collettiva le misure di cui al richiamato Protocollo del 24 aprile 2020 nonché la richiesta di prestazioni ulteriori per far fronte alla particolare situazione di emergenza che sta interessando l’intero Paese costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso ad una variante in corso d’opera per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici.

Ai fini della corretta definizione dell’oggetto della variante, è necessaria un’accurata verifica dell’impatto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 sullo svolgimento della prestazione oggetto di affidamento, in particolare in termini di oneri aziendali per la sicurezza, nonché delle modifiche in termini di quantità e di modalità di erogazione dei servizi richieste dalla stazione appaltante ai fini del rispetto delle predette misure di prevenzione e contenimento. La modifica delle modalità organizzative per la prestazione del servizio non costituisce, nel caso di specie, alterazione della natura generale del contratto.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 dicembre 2020

Per il Segretario
Maria Esposito
Rosetta Greco
Atto firmato digitalmente