Convertito in legge il milleproroghe 2021

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021,   la legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. DL Milleproroghe 2021)
A seguire, le misure di interesse per i settori scuola degli enti locali.
Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido
L’articolo 2, comma 4-septies proroga e unifica il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici (lett.a)) e ad asili nido (lett. b)) alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola (art. 4, co. 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244) e dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (art. 4, co. 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244).
Proroga di termini in materia di edilizia scolastica
L’articolo 5, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento, da parte degli enti locali, di alcuni lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di istituti scolastici statali.
In particolare, la proroga riguarda il trasferimento delle risorse da parte del Ministero dell’istruzione agli enti locali al fine di consentire il pagamento, entro il 31 dicembre 2021 (e non più entro il 31 dicembre 2020), secondo gli stati di avanzamento dei lavori, debitamente certificati, delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Graduatorie personale scolastico comunale
La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario, destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022. In tal senso è modificato il comma 6 dell’articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Proroga delle semplificazioni per gli affidamenti di progettazioni
Le lettere a) e b) del comma 2 dell’art.13 estendono a tutto il 2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal DL Sblocca Cantieri (decreto legge 18 aprile 2019, n. 32) per l’affidamento, rispettivamente, delle attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nello specifico i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione ed è prorogata al 31 dicembre 2021 la disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a consentirne l’affidamento sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
Proroga norme DL Sblocca Cantieri
L’articolo 13, comma 2, lettera c), reca alcune modifiche all’art.1, comma 18 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, prorogando al 30 giugno 2021 la previsione in base alla quale il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del 40% dell’importo complessivo del contratto. Inoltre sospende, fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.
Affidamento dei progetti finanziati dal Fondo per la progettazione degli enti locali
L’articolo 13, comma 8, amplia i termini concessi per l’affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali istituito dal comma 1079 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.