Riparto fondi d.lgs. 63/2017 borse di studio 2020

Decreto ministeriale 19 gennaio 2021, n. 22   

Il Ministro dell’Istruzione

Disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio per l’anno 2020, di cui all’articolo 9 comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo
studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla
persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi
strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
che all’articolo 9 comma 1 istituisce presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca il “Fondo unico per il welfare dello studente e
per il diritto allo studio”;

VISTO in particolare l’articolo 9 comma 4 del suddetto decreto legislativo, il quale
prevede che “con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinato
annualmente l’ammontare degli importi erogabili 6 per la singola borsa di
studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle
borse di studio, nonché’ il valore dell’ISEE per l’accesso alla borsa di
studio”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)”;

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 14
luglio 2015, n. 486, con il quale è stato individuato il valore ISEE per
l’accesso alla borsa di studio per gli studenti universitari, confermato dal
decreto ministeriale del 4 maggio 2016, n. 294;

CONSIDERATI i dati disponibili nel sistema informativo del Ministero dell’istruzione, in
merito al tasso di dispersione scolastica nella scuola secondaria di secondo
grado in ciascuna Regione;

CONSIDERATA l’indagine ISTAT “EU-SILC” sulle condizioni di vita delle famiglie per
l’anno 2018;

PRESO ATTO dell’intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 17 dicembre
2020 rep. n. 175;

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina i criteri per l’erogazione delle borse di studio per il 2020, a
favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del
sistema nazionale di istruzione, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la
mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale, al fine di contrastare
il fenomeno della dispersione scolastica.

Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a. per “Ministero” si intende il Ministero dell’istruzione;
b. per “Fondo” si intende il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo
studio, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63, iscritto nello
stato di previsione del Ministero al capitolo 1527, piano gestionale 1;
c. per “ISEE” si intende l’indicatore della situazione economica equivalente.

Articolo 3
(Importo della borsa di studio)
1. L’importo della borsa di studio è determinato dalle Regioni in misura non inferiore a 200,00
euro e non superiore a 500,00 euro.

Articolo 4
(Modalità di ripartizione delle borse di studio)
1. La somma di euro 39,7 milioni, a valere sul Fondo, è ripartita tra le Regioni, per l’anno
2020, come da Tabella A allegata:
a. per quota parte pari a euro 19,85 milioni, in proporzione al numero delle famiglie a
rischio povertà, come risultanti dall’indagine EU-SILC (ISTAT);
b. per quota parte pari a euro 19,85 milioni, in proporzione al numero di studenti in
condizioni di abbandono scolastico nell’anno scolastico 2018/19, come risultanti al
sistema informativo del Ministero.
2. Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado o, qualora minori, chi ne esercita la
responsabilità genitoriale, che abbiano un livello ISEE determinato dalle Regioni in misura
non superiore a 15.748,78 euro, possono presentare istanza di accesso alla borsa di studio,
secondo modalità stabilite dalle Regioni.
3. Le Regioni individuano gli importi delle borse di studio ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del
presente Decreto e gli effettivi beneficiari e ne trasmettono i relativi elenchi al Ministero
entro il termine ultimo del 30 marzo 2021.
4. Le borse di studio sono erogate dal Ministero sulla base degli elenchi dei beneficiari
trasmessi dalle Regioni, tempestivamente a seguito della ricezione di ciascun elenco anche
ove pervenuto prima della scadenza del 30 marzo 2021, anche mediante il sistema dei
bonifici domiciliati.
5. Lo studente avente diritto, o, qualora minore, chi ne esercita la responsabilità genitoriale,
esige gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale.
6. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.
IL MINISTRO
On. dott.ssa Lucia Azzolina

TABELLA A
REGIONE IMPORTO (€)
Abruzzo 869.560,20
Basilicata 499.079,10
Calabria 1.653.150,80
Campania 7.560.706,10
Emilia Romagna 1.947.020,70
Friuli Venezia Giulia 543.447,20
Lazio 3.572.407,60
Liguria 881.465,70
Lombardia 4.257.286,70
Marche 905.810,80
Molise 160.188,70
Piemonte 2.485.317,60
Puglia 2.815.252,40
Sardegna 1.245.902,30
Sicilia 5.465.917,20
Toscana 2.179.411,30
Umbria 415.882,30
Veneto 2.242.193,30
TOTALE 39.700.000,00