Sequestro per scuole a rischio sismico, anche se lieve

Il Sindaco di Roccastrada era riuscito a far togliere i sigilli alla scuola di Ribolla.   

Una scuola primaria e secondaria di primo grado, frequentata da trecento alunni, posta sotto sequestro dalla Procura di Grosseto con decreto 12 aprile 2017 a causa di un certificato di idoneità statica dell’immobile, redatto il 28 giugno 2013, dal quale emergeva la non idoneità sismica dell’edificio, con contestuale avviso di garanzia al sindaco Francesco Limatola per omissione di atti d’ufficio nel non aver provveduto alla chiusura del plesso.

Contro il sequestro della scuola, Limatola aveva fatto ricorso e il tribunale del riesame, con ordinanza 26 aprile 2918, n. 4, lo aveva accolto togliendo i sigilli.

Ad avviso del tribunale, era insussistente “un pericolo concreto ed attuale di crollo ragionevolmente derivante dal protratto utilizzo del bene secondo destinazione d’uso, avuto riguardo all’attività scolastica svolta ininterrottamente dalla fine degli anni sessanta“.

L’ordinanza di dissequestro rilevava inoltre che, “in applicazione del cosiddetto indicatore del rischio di collasso previsto dalle ‘Norme tecniche per le costruzioni’ emanate con decreto il 14 gennaio 2008”, dall’accertamento redatto nel certificato di idoneità statica, “il rischio sismico era risultato pari a 0,985 registrando in tal modo una inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici soddisfatti al raggiungimento del valore ,1′”.

Contro quest’ordinanza, la Procura di Grosseto ha avanzato ricorso per Cassazione in data 14 giugno 2017 sostenendo che la scuola non può stare aperta perché il pericolo per l’incolumità pubblica “nella non prevedibilità dei terremoti, doveva intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall’esistenza di un pericolo in concreto“. Secondo il pm, inoltre, “nessun rilievo avrebbe pertanto potuto attribuirsi alla circostanza che l’edificio insistesse su un territorio classificato a bassa sismicità o che l’inadeguatezza dell’immobile rispetto ai parametri costruttivi antisismici fosse minima“.

Dando ragione al pm toscano, la Suprema Corte – sentenza 190 depositata il giorno 8 gennaio 2018 – sottolinea che “nel carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell’evento“.

Pertanto, “l’inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest’ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell’applicabilità del sequestro preventivo“.

Ora il tribunale del riesame deve rimeditare il via libera al dissequestro.