Fondo per lo sviluppo infrastrutturale

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, c. 140 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

Art. 1

comma 140. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell’Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L’utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

 

Altri commi inseriti dal Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito in legge.

140-bis. Per l’anno 2017 una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 400 milioni di euro, è attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità ed è ripartita secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell’anno 2017. A tal fine, entro il 31 luglio 2017, le medesime Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all’impiego delle risorse, assicurando l’esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito al periodo precedente, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017-2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata;

b) gli investimenti per l’anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell’esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo 2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.

Le Regioni certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata, entro il 31 marzo 2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.

Abruzzo 3,16%(percento) 12.650.315,79 4.187.920,33
Basilicata 2,50%(percento) 9.994.315,79 3.308.644,54
Calabria 4,46%(percento) 17.842.315,79  5.906.745,60
Campania 10,54%(percento) 42.159.368,42 13.956.969,86
Emilia-Romagna  8,51%(percento)  34.026.315,79 11.264.501,39
Lazio 11,70%(percento) 46.813.263,16 15.497.653,96
Liguria 3,10%(percento)  12.403.157,89  4.106.098,06
Lombardia 17,48%(percento)  69.930.105,26 23.150.545,37
Marche 3,48%(percento)  13.929.473,68  4.611.388,92
Molise  0,96%(percento)  3.828.842,11 1.267.548,25
Piemonte  8,23%(percento)  32.908.842,11  10.894.558,78
Puglia 8,15%(percento)   32.610.736,84  10.795.870,25
Toscana  7,82%(percento)  31.269.263,16  10.351.771,86
Umbria  1,96%(percento)  7.848.210,53 2.598.170,75
Veneto 7,95%(percento)  31.785.473,68  10.522.664,71
TOTALE  100,00%(percento)  400.000.000,00  132.421.052,63

140-ter. Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 64 milioni di euro per l’anno 2017, 118 milioni di euro per l’anno 2018, 80 milioni di euro per l’anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l’anno 2020, è attribuita dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale. Tali risorse possono essere destinate anche all’attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. È corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 140. Le province e le città metropolitane certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 marzo successivo all’anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 140.

(Comma inserito dall’art. 25, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.)


Ad integrazione di quanto disposto dal presente comma si veda anche l’art. 25, comma 2-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, come si seguito riportato:

2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

2-ter. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 487 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente;

b) all’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente»;

 

b) al comma 488:

1) all’alinea, le parole: «attribuisce a» sono sostituite dalle seguenti: «individua per»;

2) alla lettera a), le parole: «nell’anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017»;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge»;

4) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP, del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge»;

5) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «c-bis) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP; c-ter) altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP»;

 

c) dopo il comma 488 è inserito il seguente:

«488-bis. I comuni facenti parte di un’unione di comuni, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite all’edilizia scolastica, possono chiedere spazi finanziari, ai sensi dei commi 487 e 488 del presente articolo, per la quota di contributi trasferiti all’unione stessa per interventi di edilizia scolastica ricadenti nelle priorità di cui al citato comma 488»;

 

d) il comma 489 è sostituito dal seguente:

«489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l’importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui al comma 488, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l’individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale»;

 

e) al comma 492:

1) all’alinea, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «20 febbraio»;

2) alla lettera 0a), le parole: «, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa» sono soppresse;

3) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»;

4) la lettera b) è abrogata;

 

f) al comma 493, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere 0a), a), c) e d)».