Indicazioni per la semplificazione sui vaccini

Ministero della Salute Ministero dell’Istruzione  –  Nota 27 febbraio 2018, n. 2166  

Oggetto: Indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 18-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l’attuazione dell’articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, per gli anni scolastici-calendari annuali 2017/2018 e 2018/2019.

Premessa

L’articolo 18-ter, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, consente di anticipare all’anno scolastico­ calendario annuale 2018/2019 l’applicazione della procedura semplificata delineata dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 nelle regioni e province autonome presso le quali sia istituita un’anagrafe vaccinale, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il successivo comma 2 del citato articolo !8-ter dispone che nelle medesime regioni e province autonome, la predetta procedura semplificata è applicabile già per l’anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.

1. Anno scolastico e calendario annuale 2017/2018

1.1 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, educative e formative nelle regioni e province autonome presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali

Entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari, che, in base all’articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2017, abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno presentare ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ossia: copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL o il certificato vaccinale oppure l’attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età.

I genitori/tutor/affidatari che, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, si siano avvalsi della possibilità di dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate (Cfr. Circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 1° settembre 2017 che prevede tale possibilità “limitatamente all’anno scolastico e al calendario annuale 201712018, al fine di agevolare le famiglie nell’adempimento dei nuovi obblighi vaccina/i”) nel caso in cui ai minori non siano ancora state somministrate tutte le vaccinazioni obbligatorie, entro il 10 marzo 2018, dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale, di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data. I genitori/tutori/affidatari sono tenuti, non appena assolto l’obbligo vaccinale, a produrre idonea documentazione comprovante l’avvenuto adempimento.

La presentazione, entro il 10 marzo 2018, della documentazione sopra riportata costituisce requisito per continuare a frequentare, fino alla fine dell’anno scolastico o del calendario annuale, i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale del dirigente scolastico ovvero del responsabile del servizio educativo, adeguatamente motivata.

Si ribadisce che il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia. Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

Nell’ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste di attesa dopo il 10 marzo 2018, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al comma l dell’articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017.

In ogni caso, anche con riferimento ai minori iscritti alle altre scuole o ai centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione in questione entro il 10 marzo 2018 sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico ovvero dal responsabile all’ASL del luogo in cui insistono le singole istituzioni, che, ove la medesima o altra ASL non si sia già attivata per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento, di cui all’articolo l, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2017 (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).

1.2 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, educative e formative nelle regioni e province autonome presso le quali sonoi istituite anagrafi vaccinali

Nelle regioni c province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali e che intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del2017, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari non dovranno presentare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l’avvenuta prenotazione delle vaccinazioni non ancora effettuate. In tal caso, entro la predetta data, il rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato secondo le modalità operative dettate dal documento tecnico di cui all’allegato A alla presente nota, predisposto con il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (cfr. provvedimento n. 117 del 22 febbraio 2018).

I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili i dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole private non paritarie c dei centri di formazione professionale provvederanno a inviare l’elenco degli iscritti, al corrente anno scolastico, entro il 2 marzo 2018. Le Aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo 2018, nel rispetto delle modalità operative dettate dal documento tecnico di cui all’allegato A, restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: ”non in regola con gli obblighi vaccina/i”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”,”non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”.

Per soggetto “non in regola con gli obblighi vaccina/i” si intende il minore che non risulta vaccinato. Per la verifica dell’adempimento degli obblighi vaccinali si rinvia all’Allegato 2 alla circolare del Ministero della salute dcll6 agosto 2017.

Per ”formale richiesta dì vaccinazione” si intende la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l’indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La formale richiesta equivale all’appuntamento fissato dalla ASL, che dello stesso abbia dato comunicazione all’interessato per iscritto.

Entro il 20 marzo 2018, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati nei suddetti elenchi con le diciture “non in regola con gli obblighi vaccina/i”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento “, ”non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”, a depositare, entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale.

Entro il 30 aprile 2018, i predetti dirigenti scolastici e responsabili trasmetteranno la documentazione fornita dai genitori/tutori/affidatari ovvero comunicheranno l’eventuale mancato deposito, alla Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvederà agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’articolo l, comma 4, del decreto-legge n. 73/2017.

Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ai minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non presentino documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione medesima.

Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formulazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determinerà il divieto di accesso né impedirà la partecipazione agli esami.

Si fa presente che l’anticipazione del regime previsto dall’articolo 3-bis del decreto­legge 73 del 2017 non comporterà l’applicazione della misura della decadenza dall’iscrizione (cfr. art. 18-ter, comma 2, d.l. n. 148/2017).

Nell’ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d’attesa dopo la data del 10 marzo 2018, il minore, una volta perfezionata l’iscrizione, avrà accesso ai servizi solo a far data dalla effettuazione della verifica da parte della ASL della regolarità della relativa posizione vaccinale. A tal fine, il responsabile del servizio educativo e della scuola dell’infanzia invierà una specifica richiesta di verifica all’Azienda sanitaria locale; nel caso in cui l’accertamento non dia esiti positivi, ai fini dell’accesso al servizio, i genitori/tutori/affidatari saranno invitati a depositare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione ali’azienda sanitaria locale. Resta ferma la possibilità per il minore di avere accesso ai servizi, qualora il genitore/tutore/affidatario presenti, all’atto del perfezionamento dell’iscrizione, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione ali’Azienda sanitaria locale.

Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali che non intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all’articolo 3-bis del decreto­ legge n. 73 del 2017, i genitori/tutori/affidatari sono tenuti a presentare la documentazione di cui al paragrafo 1.1, entro il 10 marzo 2018.

Gli assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che hanno istituito l’anagrafe vaccinale sono invitati a comunicare con la massima sollecitudine agli Uffici scolastici regionali e ai Comuni la modalità operativa, riportata nell’Allegato A, che intendono utilizzare per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti alle istituzioni scolastiche/educative e formative. Gli Uffici scolastici regionali e i Comuni provvederanno tempestivamente, e comunque non oltre il 2 marzo 2018, a dare, per il tramite delle istituzioni scolastiche/educative e fonnative interessate, conseguente informazione alle famiglie in merito alle modalità di certificazione dell’adempimento degli obblighi vaccinali previsti dalla procedura semplificata.

2. Anno scolastico e calendario annuale 2018/2019

2.1 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative nelle regioni e province autonome presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali.

In attuazione dell’articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie provvederanno a richiedere ai genitori/tutori/affidatari, all’atto del perfezionamento dell’iscrizione del minore, la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la formale richiesta di vaccinazione all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età, entro la fine dell’anno scolastico o la conclusione del calendario annuale. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà essere presentata entro il 10 luglio 2018. Per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d’ufficio la predetta documentazione dovrà essere presentata entro il 10 luglio 2018, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

La mancata presentazione della predetta documentazione nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici e dai responsabili all’Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvederà agli adempimenti di competenza ex articolo l, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2017.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge, per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della menzionata documentazione costituisce requisito di accesso.

Al riguardo, valgono le indicazioni già fornite con riferimento all’anno scolastico­calendario annuale 2017/2018 dalla presente nota e dalla circolare congiuntamente adottata dagli scriventi Dicasteri in data 1 settembre 2017.

Si rammenta che per l’anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, i genitori/tutori/affidatari non potranno avvalersi della possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta prenotazione.

Nell’ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l ‘infanzia e alle scuole dell’infanzia, dopo il 10 luglio 2018, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al comma l dell’articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017.

2.2 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali

Come rappresentato in premessa, l’art. 18-ter, comma l, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, consente di anticipare all’anno scolastico-calendario annuale 2018-2019 l’applicazione della procedura semplificata delineata dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 nelle regioni e province autonome presso le quali sia istituita un’anagrafe vaccinale, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell’istruzione, dell’università c della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Pertanto, senza pregiudizio per il perseguimento delle finalità di prevenzione che fondano il decreto-legge n. 73 del 2017, i genitori/tutori/affidatari .!!Q!!. sararmo tenuti a presentare all’atto dell’iscrizione la documentazione prevista dall’articolo 3 del medesimo decreto-legge, in quanto il rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato secondo le modalità operative dettate dall’allegato A alla presente nota.

I dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale provvederanno a inviare alle Aziende sanitarie locali l’elenco degli iscritti entro il 10 marzo 2018. Le Aziende sanitarie locali, entro il 10 giugno 2018, nel rispetto delle modalità operative dettate dall’allegato A, restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: a) “non in regola con gli obblighi vaccinali”; b) “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”; c) “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”.

Per soggetto “non in regola con gli obblighi vaccina/i” si intende il minore che non risulta vaccinato. Per la verifica dell’adempimento degli obblighi vaccinali si rinvia all’Allegato 2 alla circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017.

Per ”formale richiesta di vaccinazione” si intende la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l’indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La formale richiesta equivale all’appuntamento per la vaccinazione fissato dalla ASL, che dello stesso abbia dato comunicazione all’interessato per iscritto.

Nei dieci giorni successivi, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati nei suddetti elenchi, con le diciture “non in regola con gli obblighi vaccina/i”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento “, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”, a depositare, entro il 10 luglio 2018, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione al!’Azienda sanitaria locale.

Entro il 20 luglio 2018, i predetti dirigenti scolastici e responsabili trasmetteranno la documentazione fornita dai genitori/tutori/affidatari ovvero comunicheranno l’eventuale mancato deposito, all’Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’articolo l, comma 4, del d.l. n. 73/2017.

Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, i minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non presentino documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione medesima.

Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di fonnazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determinerà il divieto di accesso né impedirà la partecipazione agli esami.

Si fa presente che l’anticipazione del regime previsto dall’articolo 3-bìs del decreto­legge n. 73 del 2017 non comporterà l’applicazione della misura della decadenza dall’iscrizione (cfr. articolo 18-ter, comma l, d.l. n. 148/2017).

Nell’ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d’attesa dopo la data del 10 marzo 2018, il minore, una volta perfezionata l’iscrizione, avrà accesso ai servizi solo a far data dalla effettuazione della verifica da parte della ASL della regolarità della relativa posizione vaccinale. A tal fine, il responsabile del servizio educativo e della scuola dell’infanzia invierà una specifica richiesta di verifica all’Azienda sanitaria locale; nel caso in cui l’accertamento non dia esiti positivi, ai fini dell’accesso al servizio, i genitori/tutori/affidatari saranno invitati a depositare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’Azienda sanitaria locale. Resta ferma la possibilità per il minore di avere accesso ai servizi, qualora il genitore/tutore/affidatario produca, all’atto del perfezionamento dell’iscrizione, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’Azienda sanitaria locale.

Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali che intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all’articolo 3-bis del decreto­legge n. 73 del 2017 genitori/tutori/affidatari sono tenuti a presentare la documentazione di cui ali’articolo 3, comma 1, del d.l. n. 73 del 2017.

Gli Assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano provvederanno a comunicare tempestivamente agli Uffici scolastici regionali e ai Comuni se hanno istituito l’anagrafe vaccinale, indicando quale modalità tecnica, riportata nell’Allegato A alla presente nota, intendano utilizzare per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti alle istituzioni scolastiche/educative e formative.

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Claudio D’AMARIO)

IL CAPO DIPARTIMENTO (dott.ssa Rosa DE PASQUALE)

ALLEGATO A

Modalità operative per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l’Azienda sanitaria locale competente

Il presente documento descrive le modalità di scambio dei dati tra le istituzioni del sistema nazionale d’istruzione, i servizi educativi per l’infanzia, i centri di formazione professionale regionale e le scuole private non paritarie e l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, nelle Regioni e Province Autonome che hanno istituito un’anagrafe vaccinale, al fine di accertare la situazione vaccinale degli iscritti alle predette istituzioni scolastiche/educative e formative.

In attesa della definizione delle misure per implementare la cooperazione applicativa, di seguito sono riportate due diverse modalità per effettuare il predetto scambio di dati.

In ogni caso, i soggetti istituzionali coinvolti in qualità di titolari del trattamento dei dati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, fornendo apposite specifiche istruzioni al personale delle istituzioni scolastiche/educative e formative e delle aziende sanitarie coinvolto nella procedura di invio e ricezione dei dati.

Modalità 1 – Invio dei dati tramite Posta Elettronica Certificata

Lo scambio dei dati fra le istituzioni scolastiche, educative e formative e le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti ossia del luogo in cui insistono le singole istituzioni, avviene attraverso lo strumento della Posta Elettronica Certificata (PEC).

A tal fine, si raccomanda l’attivazione di una casella PEC dedicata, cui acceda il dirigente scolastico ovvero il responsabile del servizio educativo per l’infanzia, del centro di formazione professionale regionale e della scuola privata non paritaria.

• i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale regionale inviano, tramite PEC, all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente l’elenco degli iscritti in un formato elettronico elaborabile (file in formato .CSV);

• Le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, tramite PEC, restituiscono ai dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale regionale l’elenco degli iscritti, sul quale è riportato l’esito delle verifiche sulla situazione vaccinale, in un formato elettronico elaborabile (file in formato .CSV). Le ASL compilano l ‘apposito campo inserendo, ove necessario, le seguenti diciture:

a) “non in regola con gli obblighi vaccina/i”;

b) “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”;

c) “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”.

A decorrere dall’anno scolastico-calendario annuale 2018/2019, ai soli fini della formazione delle classi (cfr. articolo 4, d.l. n. 73 del2017), nei casi di cui alla lettera a), le ASL sono tenute a specificare nell’apposito campo l’obbligo vaccinale non assolto (a titolo esemplificativo, “morbillo” oppure “morbillo e parotite” ovvero “morbillo, parotite e rosolia”).

Il predetto elenco deve essere inviato in forma di allegato al messaggio e non come testo compreso nella body part del messaggio.

l file inoltrati devono essere protetti con modalità idonee a impedire l’illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse da parte di soggetti diversi da quello cui sono destinati, che possono consistere in una password per l’apertura del file o in una chiave crittografica, rese note ai destinatari tramite canali di comtmicazione differenti da quelli utilizzati per l’invio.

Il titolare del trattamento deve, inoltre, prevedere apposite procedure che interrompano l’invio per PEC a un destinatario che abbia comunicato il furto o lo smarrimento delle credenziali di autenticazione per l’accesso al proprio sistema di PEC o altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei dati personali e sanitari.

Modalità 2 -Invio dei dati tramite funzionalità web

È richiesto un sistema informativo web based, messo a disposizione dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, a cui i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i l responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale ‘i e delle scuole private non paritarie possano accedere opportunamente profilati, se in possesso di adeguate credenziali.

Il sistema deve prevedere almeno le seguenti funzionalità:

• upload dell’elenco degli iscritti: funzionalità con la quale i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie inseriscono l’elenco degli iscritti in un formato elettronico elaborabile (file in formato .CSV);

• download dell’esito della verifica: funzionalità con la quale i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie possono scaricare un file contenente l’elenco degli iscritti, completato a cura dell’ASL competente, con l’inserimento, ove necessario, negli appositi campi, delle seguenti diciture:

a) “non in regola con gli obblighi vaccina/i”;

b) “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o dijjèrimento”;

c) “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”.

Tale elenco deve essere inoltrato in un formato elettronico elaborabile (file in formato .CSV).

A decorrere dall’anno scolastico-calendario annuale 2018/2019, ai soli fini della formazione delle classi (cfr. articolo 4, decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, conv. con modif. dalla L 31 luglio 2017, n. 119), nei casi di cui alla lettera a), le ASL sono tenute a specificare nell’apposito campo l’obbligo vaccinale non assolto (a titolo esemplificativo, “morbillo” oppure “morbillo e parotite” ovvero “morbillo, parotite e rosolia”).

Per il trattamento dei predetti dati deve essere garantita la disponibilità di:

• idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento;

• la separazione fisica o logica dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dagli altri dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati deve, inoltre, prevedere apposite procedure che rendano immediatamente non disponibili per la consultazione on-/ine a un utente che abbia comunicato il furto o lo smarrimento delle proprie credenziali di autenticazione all’accesso al sistema o altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei dati personali e sanitari.

Informazioni da scambiare

In entrambe le modalità sopra descritte, per consentire l’identificazione certa di ogni soggetto, per ogni minore i file scambiati devono contenere le seguenti informazioni anagrafiche:

l. COGNOME-NOME

2. DATA DI NASCITA: espressa in formato data ggfmm/aaaa

3. COMUNE DI NASCITA: se straniero, il Paese di origine

4. SESSO: M o F; M=maschio; F=femmina

5. CODICE FISCALE

6. CODICE MECCANOGRAFICO PLESSO: codice univoco delle strutture assegnato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (per le strutture che non sono in possesso di tale codice lasciare vuoto)

7. CODICE FISCALE SCUOLA: codice fiscale dell’istituto o dell’ente gestore

8. NOME SCUOLA: nome dell’istituto (a es., “Nido La Trottola”, “Scuola dell’Infanzia Moschini Rossi”)

9. DESCRIZIONE SCUOLA: tipologia di scuola/servizio (a es., Servizio Educativo per l’Infanzia, Scuola dell’infanzia statale, Scuola dell’infanzia comunale, Scuola dell’infanzia paritaria, Scuola dell’Infanzia non paritaria, Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado, Scuola secondaria di II grado, etc.)

Nota: tutti i campi sono obbligatori, unica eccezione è il CODICE MECCANOGRAFICO per quelle strutture che per natura non ne hanno uno assegnato.