Sistema nazionale voucher

 Decreto del Ministro dell’Istruzione 13 dicembre 2017, n. 966 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 13 dicembre 2017, n. 966

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e, in particolare, l’articolo 10, comma 5 prima parte, il quale prevede che “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l’istituzione di un sistema nazionale per l’erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l’erogazione dei benefici di cui al presente decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2013, n. 128;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (di seguito legge n. 107 del 2015), e in particolare, l’articolo 1, comma 181 lettera f);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007, n. 235;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA l’intesa del 6 dicembre 2017 in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

D E C R E T A

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di istituzione del sistema nazionale di voucher, anche in forma virtuale, associato alla Carta dello studente, denominata “Iostudio”.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) per “Ministro” e “Ministero” si intendono rispettivamente il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

b) per “Decreto legislativo” si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63;

c) per “Sistema” si intende il sistema nazionale di voucher, anche in forma virtuale, associato alla Carta dello studente;

d) per “Carta” si intende la Carta dello studente denominata “IoStudio”;

e) per “Voucher” si intendono le funzioni di borsellino elettronico della Carta oppure un documento che attesti il diritto a fruire di determinati servizi a condizioni di favore, collegato alla Carta;

f) per “Borsellino elettronico” si intende la funzionalità di carta di credito associata alla Carta;

g) per “Voucher in forma virtuale” si intende un voucher generato dalla piattaforma informatica che gestisce il Sistema;

h) per “Fondo” si intende il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo;

i) per “ISEE” si intende l’indicatore della situazione economica equivalente.

Articolo 3 (Benefici e destinatari)

1. I benefici erogabili, ai sensi del presente decreto, sono quelli di cui all’articolo 9, comma

1, del Decreto legislativo, anche a valere sulle risorse iscritte nel Fondo.

2. I destinatari dei benefici sono:

a) per le borse di studio, le studentesse e gli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, anche a valere sulle risorse di cui all’articolo 5;

b) ai sensi dell’articolo 6, per i libri di testo, la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e

ai servizi di natura culturale e sportiva, nonché per le borse di studio mediante i protocolli di cui al medesimo articolo 6, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti del sistema nazionale di istruzione.

Articolo 4 (Voucher)

1. I benefici di cui al presente decreto sono erogati, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del

Decreto legislativo, per il tramite di voucher, anche in forma virtuale, gestiti mediante la Carta.

2. I voucher sono:

a) somme di denaro rese disponibili mediante le funzioni di borsellino elettronico associate alla Carta;

b) buoni sconto generati mediante la piattaforma informatica di gestione della Carta, fruibili presso esercenti iscritti in un apposito elenco, a valere e nel limite di assegnazioni effettuate in favore delle studentesse e degli studenti titolari della Carta.

3. Il Ministero cura la gestione della piattaforma informatica, anche mediante appositi contratti di servizi, nonché l’elenco degli esercenti di cui al comma 2, lettera b).

4. Le somme rese disponibili ai sensi del comma 2, lettera a), nonché le assegnazioni a valere sulle quali sono generati i buoni sconto di cui al comma 2, lettera b), non hanno un limite temporale di fruizione, fermo restando che divengono indisponibili al venire meno della condizione di studente presso le scuole secondarie di secondo grado.

Articolo 5 (Borse di studio)

1. Le risorse iscritte nel Fondo, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2017, 33,4 milioni di

euro per l’anno 2018 e 39,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, sono destinate alle borse di studio di cui all’articolo 3, comma 2 lettera a).

2. Le borse sono erogate attraverso voucher in forma virtuale.

3. Con successivo decreto del Ministro, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto legislativo, sono determinati annualmente, nel limite delle risorse iscritte nel fondo di cui al predetto articolo 9, l’ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e l’erogazione del beneficio, nonché il valore ISEE per l’accesso al beneficio.

Articolo 6 (Borse di studio, libri di testo, mobilità e trasporto e beni e servizi di natura culturale e sportiva)

1. Fermi restando i benefici di cui all’articolo 7 del Decreto legislativo e i relativi

finanziamenti, il Ministero promuove, inoltre, la sottoscrizione di protocolli di intesa con partner pubblici e privati, tramite la piattaforma informatica “Protocolli in rete”, al fine di prevedere, senza oneri per le finanze pubbliche:

a) la fornitura gratuita dei beni o l’accesso gratuito ai servizi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) in favore delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione, che a tal fine certificano il proprio status di iscritti attraverso la Carta;

b) agevolazioni per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 3, comma 2 lettera b), anche nella forma di voucher, eventualmente virtuali.

Articolo 7 (Disposizioni finali)

1. Con successivo decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 10, comma 5 secondo periodo

del Decreto legislativo, sono definiti i criteri e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della Carta nonché le funzionalità di pagamento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro

Sen. Valeria FEDELI