Riparto fondo art. 1, c. 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232

D.P.C.M. 21 luglio 2017 Riparto c. 140 
Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (GU Serie Generale n.226 del 27-09-2017)

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019»;

Visto, l’art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016 il quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell’Unione europea, nei settori di spesa relativi a:

a) trasporti, viabilità, mobilita’ sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità’ delle stazioni ferroviarie;

b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

c) ricerca;

d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

g) informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria;

h) prevenzione del rischio sismico;

i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

l) eliminazione delle barriere architettoniche;

Considerato che l’utilizzo del citato fondo e’ disposto con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere;

Considerato che con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalita’ di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicita’ e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica;

Visto il comma 142 del medesimo art. 1 della richiamata legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale stabilisce che gli interventi di cui al comma 140 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, il quale ai sensi dell’art. 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone il finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle citta’ metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all’art. 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l’anno 2019;

Visto l’art. 25 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che destina una parte del Fondo investimenti alle Regioni a statuto ordinario per
investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo pari a 400 milioni di euro per l’anno 2017 e al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per interventi in materia di edilizia scolastica delle province e alle citta’ metropolitane per un importo pari a 64 milioni di euro per l’anno 2017, 118 milioni di euro per l’anno 2018, 80 milioni di euro per l’anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l’anno 2020;

Visto l’art. 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche’ per il contrasto dell’immigrazione illegale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, che destina, a valere sulle risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 13 milioni di euro per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri;

Viste le proposte presentate dalle amministrazioni centrali dello Stato inerenti ai programmi di spesa per investimenti individuati dalle medesime amministrazioni nell’ambito dei settori di intervento stabiliti dalla norma;

Considerato che occorre procedere alla ripartizione della rimanente quota delle risorse del fondo in relazione alla necessita’ ed urgenza di assicurare il finanziamento dei programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato;

Visti i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e’ disposta la ripartizione della rimanente quota del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, come da elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini dell’erogazione del finanziamento, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell’ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), conseguentemente devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell’Autorita’ nazionale anticorruzione
(ANAC). I soggetti attuatori degli interventi relativi al citato Programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.

Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 21 luglio 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Alfano

Il Ministro dell’interno
Minniti

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro della difesa
Pinotti

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio

Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Fedeli

Il Ministro dei beni
e delle attivita’ culturali
e del turismo
Franceschini

Il Ministro della salute
Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti l’11 settembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1833