Competenza per l’istituzione dei corsi serali

 Circolare 12 aprile 1999, n. 37.424 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Oggetto: D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, trasferimento di funzioni amministrative dello Stato agli enti locali – quesito –

Sono pervenuti quesiti volti a conoscere i limiti e gli ambiti di applicazione degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, nonché del D.P.R.18 giugno 1998, n.233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, da rendere autonome ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59.
In particolare è stato richiesto di precisare se, per i provvedimenti aventi effetto dal prossimo anno scolastico, sia già operante il trasferimento agli enti locali della competenza concernente l’istituzione di corsi serali per lavoratori studenti e di altri corsi di studio, nonché quella relativa alla soppressione, l’istituzione o il trasferimento di sedi e plessi delle istituzioni scolastiche.
Al riguardo, si osserva che l’articolo 139 del succitato decreto legislativo prevede, al comma 1, lett.a), che alle province e ai comuni siano attribuiti i compiti e le funzioni concernenti l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione.
Premesso che agli effetti dello stesso decreto per programmazione e gestione del servizio scolastico deve intendersi, così come precisato nell’articolo 136, l’insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione e che, tra tali funzioni e compiti è compresa, tra l’altro, la programmazione della rete scolastica, occorre rilevare come tale programmazione risulti assegnata alle regioni, ai sensi dell’articolo 138, lettera b).
Con le norme citate è stata operata, in sostanza, la delega alle regioni per la programmazione, sulla base della quale province e comuni esplicano, poi, le attribuzioni loro trasferite in tema di riorganizzazione della rete scolastica.
La statuizione normativa rappresentata andrà comunque, “a regime” dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell’amministrazione centrale e periferica, (articolo 7 L.15 marzo 1997, n.59) sulla base di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 138 del decreto legislativo n.112.
Un’ulteriore annotazione si impone, poi, relativamente a quanto previsto dal D.P.R. 233/98 sul dimensionamento; all’articolo 4, comma 1, è infatti prevista la competenza dei provveditori all’adozione dei provvedimenti conseguenti ai piani regionali di dimensionamento; al comma 2 viene previsto che siano gli enti locali ad emanare i provvedimenti di razionalizzazione relativamente alle istituzioni scolastiche che “…abbiano ottenuto personalità giuridica e l’autonomia…” collocando, quindi, tale attribuzione degli enti locali in una fase certamente successiva alla formulazione degli stessi piani che, così come stabilito all’articolo 3, comma 9, del D.P.R.n.233/98, hanno completa e definitiva attuazione entro l’inizio dell’anno scolastico 2000/2001. Fino a quella data ogni provvedimento concernente la definizione dell’assetto territoriale delle sedi scolastiche, ivi compresi i plessi e le sezioni staccate, deve essere, quindi, disciplinato ai sensi del regolamento sul dimensionamento, approvato con il citato decreto.
Per l’istituzione dei corsi serali, ovvero di altri corsi di studio, si ritiene, quindi, che fino alla compiuta realizzazione del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali, perduri la competenza dell’amministrazione statale in merito all’attivazione dei corsi stessi. Detta attribuzione, peraltro, deve essere esercitata d’intesa con gli enti locali interessati, non soltanto in riferimento agli oneri che gli stessi devono conseguenzialmente accollarsi per il funzionamento e la gestione di tali attività, ma anche nella prospettiva della graduale devoluzione di competenze.
Per quanto riguarda, invece, la soppressione, l’istituzione o il trasferimento di plessi e sezioni staccate di istituzioni scolastiche, si ritiene che le relative determinazioni possano essere assunte nell’ambito della riorganizzazione della rete scolastica, demandata alle conferenze provinciali e alle regioni dal già citato D.P.R.n.233/98, considerato che tali operazioni influiscono sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche. In mancanza di deliberazioni al riguardo da parte delle conferenze provinciali di organizzazione, le SS.LL. potranno adottare i provvedimenti ritenuti necessari per l’anno scolastico 1999-2000 di comune accordo con gli enti locali interessati, tenendo conto degli effetti di tali provvedimenti sui piani provinciali di dimensionamento.
Resta inteso, ovviamente, che il trasferimento delle funzioni in oggetto alle regioni a statuto speciale, qualora non siano ad esse già attribuite, avverrà con le modalità previste dai rispettivi statuti.
IL MINISTRO
Berlinguer