Si deve vigilare sull’alunno che scende dallo scuolabus

 Sentenza Corte di Cassazione 19 febbraio 2002, n. 2380 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
SENTENZA n. Cass. 2380/2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA – Presidente
Dott. Francesco TRIFONE – Rel. Consigliere
Dott. Giovanni Battista PETTI – Consigliere
Dott. Antonio SEGRETO – Consigliere
Dott. Alfonso AMATUCCI – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ALTIDONA (AP) in persona del Sindaco pro-tempore Talamonti Marco e Brunella Brunelli nella qualità rispettivamente di Sindaco e Segretario comunale del Comune di Altidona, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIGNOLA 5, presso l’Avvocato LIVIA RANUZZI, difeso dall’avvocato MASSIMO ORTENZI, giusta delega in atti;
– ricorrente -contro
LANCIOTTI FRANCO, PATERNESI ADALGISA, LANCIOTTI MARISA, LANCIOTTI MARINA, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO CERQUETTI, difesi dall’avvocato ALFIO CANTARINI, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 153/99 della Corte d’Appello di ANCONA, emessa il 18/03/1999, depositata il 15/05/99; RG. 142/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l’Avvocato MASSIMO ORTENZI;
udito l’Avvocato ALFIO CANTARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 19 maggio 1975 Maria Paola Lanciotti di nove anni veniva investita da una autovettura guidata da Umberto Cudini riportando lesioni che ne cagionavano la morte. Il sinistro si verificava in una strada provinciale subito dopo che la minore era discesa da un automezzo, guidato dalla guardia comunale Antonio D’Ercoli ed adibito dal Comune di Altidona al trasporto gratuito degli alunni della scuola materna ed elementare.
Con sentenza irrevocabile del tribunale dì Fermo, emessa nel procedimento penale a suo carico per il delitto di omicidio colposo, Umberto Cudini era assolto perché il fatto non costituiva reato.
Franco Lanciotti ed Adalgisa Paternesi, genitori della minore deceduta, convenivano, perciò, in giudizio, in proprio e quali esercenti la potestà sulle altre due figlie minori Marisa e Marina Lanciotti, il Comune di Altidona per ottenere la condanna al risarcimento dei danni, conseguenti alla morte di Maria Paola Lanciotti, che assumevano essere l’effetto della omissione, da parte del dipendente comunale, della doverosa cautela idonea ad assicurare la incolumità della minore a lui affidata.
Nel contraddittorio del Comune, che contrastava la pretesa, l’adito tribunale di Fermo, con sentenza depositata il 28 novembre 1997, rigettava la domanda e compensava interamente le spese del giudizio.
Il giudice di primo grado considerava che il servizio di trasporto gestito dal Comune non comprendeva necessariamente il passaggio nelle immediate vicinanze dell’abitazione dell’alunna e che era scontato che la stessa, lasciata sulla strada, quivi doveva essere prelevata dai genitori, per cui non era ravvisabile una colpa del conducente il cd. scuolabus, il quale, al momento della discesa della bimba dal veicolo, non aveva avvertito che stava per sopraggiungere l’autovettura investitrice.
Sulla impugnazione dei soccombenti la Corte di Appello di Ancona, con sentenza pubblicata il 15 maggio 1999, in totale riforma della decisione impugnata, condannava il Comune a pagare, a titolo di risarcimento del danno morale la somma di lire 250.000.000 a favore di ciascuno dei genitori della minore deceduta e la somma di lire 70.000.000 a favore di ciascuna delle sorelle, oltre le spese processuali del doppio grado.
I giudici di appello – premesso che il servizio pubblico di trasporto, predisposto dal Comune, comportava che la relativa organizzazione fosse ispirata principalmente agli interessi dell’utenza, piuttosto che a criteri di stretta economicità – ritenevano che nei punti di salita e di discesa dall’automezzo i bambini non potessero essere lasciati in condizioni di non sicurezza solo perché sul posto mancasse chi doveva prenderli in consegna; ravvisavano, perciò, a carico del conducente del mezzo un dovere di vigilanza di natura extracontrattuale; allo stesso rimproveravano di essersi disinteressato di qualsiasi cautela proprio nel momento più pericoloso dell’attraversamento della strada da parte della minore, in un punto a maggiore densità di traffico ed in una situazione di sua scarsa percepibilità del pericolo a causa dell’ingombro rappresentato dal pulmino “scuolabus”; affermavano, di conseguenza, la responsabilità del Comune in virtù del rapporto di preposizione ex art. 2049 cod. civ.; riconoscevano la spettanza agli appellanti del danno morale, poiché il fatto illecito del dipendente rivestiva i connotati del reato di omicidio colposo, nessuna preclusione per detta valutazione potendo derivare dalla sentenza di assoluzione di Umberto Cudini né dal mancato esercizio dell’azione penale a carico degli addetti al servizio.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Altidona, che affida la impugnazione a quattro mezzi di doglianza, cui resistono con controricorso Franco, Marisa e Marina Lanciotti nonché Adalgisa Paternesi.
Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di doglianza – denunciando la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2054 cod. civ. – il Comune ricorrente assume che il giudice di merito avrebbe dovuto escludere il comportamento colposo dell’autista del veicolo, il quale dovrebbe soltanto curare che la minore fosse discesa nel punto prestabilito di ritrovo e non poteva prevedere da parte della stessa l’improvviso e repentino attraversamento della strada in una situazione di pericolo, per cui del tutto erroneamente lo stesso giudice aveva fatto applicazione dell’art. 2043 cod. civ., in tema di responsabilità aquiliana, in mancanza di violazione delle regole dell’ordinaria diligenza e prudenza ad opera del medesimo conducente del mezzo.
La censura non è fondata.
Questo giudice di legittimità, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione nella istituzione e nella organizzazione di un servizio di autotrasporto riservato agli alunni delle scuole di un comune, ha, in via generale, ritenuto (Cass., n. 4290/91) che nella gestione di detto sevizio – riservato ad una particolare categoria di utenti, privi della sufficiente capacità di autodisciplina per età, inesperienza e naturale esuberanza – il soggetto pubblico organizzatore non è tenuto soltanto ad operare scelte discrezionali circa i costi, i mezzi meccanici da usare, i tempi e le altre modalità tecniche del trasferimento dei giovani passeggeri dall’ambito familiare di tutela a quello della scuola. Non diversamente da ogni altro privato, infatti, che organizzi e gestisca trasporti dello stesso tipo, anche la pubblica amministrazione è tenuta all’adozione di tutte quelle idonee cautele, che, in concreto, si rendano necessarie per la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, e la predisposizione delle misure occorrenti deve essere commisurata al limitato affidamento che può ragionevolmente farsi sul grado di prudenza e di disciplina degli scolari, costituendo dette misure una prestazione accessoria, indefettibilmente dovuta in virtù dell’obbligo di osservanza delle regole comuni della prudenza e della diligenza, la cui violazione, con pregiudizio per il privato, concreta fatto illecito lesivo di diritti soggettivi.
Più in particolare, inoltre, questa Corte ha precisato (Cass., n. 13125/97) che, in tema di affidamento a terzi di un servizio parascolastico relativo a studenti minorenni e consistente nell’accompagnamento a mezzo di cd. scuolabus, la conduzione del minore dalla fermata dell’automezzo alla sua abitazione compete di regola ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati, senza tuttavia che da ciò possa desumersi la esenzione da responsabilità dell’autista del veicolo tutte le volte che quest’ultimo, non essendo presente alla fermata alcuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, quali anche l’assistenza nell’attraversamento di una strada.
Analogo principio, del resto, questa Corte aveva già espresso (Cass., n. 5424/86) statuendo che l’affidamento di un minore alla persona, alla quale un istituto scolastico ha assegnato il compito di effettuarne il trasporto dall’abitazione al luogo ove si svolge l’attività di istruzione e viceversa, comporta il particolare dovere di controllare che lo stesso non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la vigilanza deve essere svolta dal momento dell’affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell’istituto e del suo incaricato le eventuali disposizioni date dai genitori medesimi (quale quelle di lasciare il minore in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il pericolo che da esse può derivare all’incolumità dello stesso minore.
Ai principi di cui innanzi il giudice di merito si è puntualmente attenuto, onde non sussiste il denunciato vizio di violazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2054 cod. civ., né è ravvisabile il dedotto vizio di motivazione, giacché la Corte anconetana ha evidenziato che, pur non essendo l’autista rimproverabile per non avere accompagnato la bambina a ridosso dell’abitazione, allo stesso era addebitabile a titolo di colpa il fatto di essersi disinteressato di qualsiasi cautela nel momento più pericoloso dell’attraversamento da parte della minore di una strada densamente trafficata e nella condizione di scarsa percepibilità della sopravvenienza di altri mezzi.
Con il secondo mezzo di impugnazione – deducendo la insufficiente, e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2043, 2054 e 2055 cod. civ. – il Comune ricorrente assume che il giudice di merito avrebbe dovuto ravvisare per l’evento letale la responsabilità unica o, quantomeno, concorrente dei genitori della minore, che, sebbene preavvertiti circa l’anticipata uscita della figlia dalla scuola, non si erano fatti trovare al punto di raccolta.
Aggiunge, altresì, il ricorrente che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare anche la condotta di guida dell’investitore, al fine di ritenerne la colpa esclusiva ovvero concorrente.
Il motivo nel suo complesso non è fondato, poiché la impugnata sentenza ha implicitamente recepito la valutazione del giudice penale circa l’esclusione di responsabilità dell’investitore Cudini, in rapporto all’improvviso attraversamento della strada da parte della minore, ed allo stesso modo ha negato che la responsabilità dell’accaduto potesse in qualche misura essere attribuita anche ai genitori della vittima, cui la minore stessa al momento del sinistro non risultava affidata.
Con il terzo motivo di ricorso – denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all’art. 2059 cod. civ. nonché la omessa, contraddittoria ed insufficiente su un punto decisivo della controversia – il Comune lamenta la eccessività di quanto liquidato a titolo di danno morale ai congiunti della vittima ed assume che la operata determinazione secondo il criterio equitativo sarebbe privo di uno specifico elemento di riferimento.
Anche detta doglianza è infondata.
Premesso, infatti, che la liquidazione del danno può avvenire soltanto in base all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito improntato al criterio equitativo e che nel motivare detta liquidazione il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata degli elementi in base ai quali si è formato il suo convincimento, essendo sufficiente che dimostri di avere tenuto presente tutti gli elementi di fatto e di diritto acquisiti al processo, rileva questo giudice di legittimità che la impugnata sentenza, ancorché in motivazione di sintesi, ha all’uopo considerato la gravità del fatto, la intensità del dolore patito a causa dell’evento luttuoso, la giovane età della minore, le inevitabili approssimazioni proprie del giudizio equitativo e il rapporto di ciascun congiunto con la vittima, evitando, perciò, un indifferenziato giudizio delle distinte posizioni dei congiunti.
Con l’ultimo mezzo di doglianza – denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2059 cod. civ. in relazione all’art. 185 c.p. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – il ricorrente assume che, non essendo il danno morale liquidabile in assenza di reato, nella specie esso non era riconoscibile a carico di un ente pubblico, che non può essere autore di reato, né poteva derivare dal fatto – reato del suo dipendente, la cui condotta non aveva costituito l’oggetto di una indagine penale né integrava la fattispecie di un comportamento penalmente punibile.
La censura, nel suo complesso, non ha pregio.
Il giudice di merito ha posto in risalto, con adeguata motivazione riferita al comportamento negligente del dipendente comunale, che la condotta dello stesso rivestiva i connotati del reato di omicidio colposo; la valutazione compiuta, certamente possibile pure in assenza di pregressa imputazione penale, non è in questa sede rivedibile nel giudizio di legittimità, non potendosi rimettere in discussione il nesso di causalità tra la condotta colposa dell’autista del veicolo e l’evento mortale.
Nel resto, devesi ribadire che la sussistenza di specifici elementi di colpa addebitabili all’autore del comportamento dannoso e la propagazione della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. legittimano il danneggiato alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale anche nei confronti del soggetto tenuto a rispondere per il fatto altrui, quale responsabile civile.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna del soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P. T. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 460.000 / € 237,57 oltre lire 10.000.000 (dieci milioni) / € 5.164,56 per onorari.
Roma, 21 giugno 2001
Depositata in cancelleria il 19 febbraio 2002