[ANCI] Competenza delle spese per i telegrammi delle scuole

 Parere Anci 13 febbraio 2003 

Continuano a pervenire all’Anci richieste di parere sulla competenza dei Comuni a sostenere gli oneri derivanti dalla spese telefoniche e telegrafiche degli istituti statali e ove dovuti, sulle modalità da adottare per il contenimento degli stessi, visti gli ultimi inusitati incrementi.
Su questo argomento l’Anci è già intervenuta, tuttavia sembra opportuno fornire ulteriori precisazioni e indicazioni, anche in vista della responsabilità che potrà gravare sulle Amministrazioni Locali nei casi di spese non dovute, come è per parte delle voci in questione, che derivano da una diversa distribuzione di competenze dell’amministrazione scolastica, non poste dalla legge a carico delle amministrazioni comunali.
Infatti uno dei provvedimenti che ha comportato l’aumento delle spese telefoniche è quello che recentemente ha imposto alle scuole per il conferimento di supplenze temporanee a termine, di supplenze brevi e di supplenze annuali, di far ricorso non più alle graduatorie ristrette al circolo, ma a graduatorie molto più ampie, i cui iscritti debbono essere interpellati tutti fino alla copertura dei posti, con conseguente aumento delle chiamate.
Poichè le scuole provvedono alle convocazioni con telegrammi, ne consegue il rilevato forte incremento della spesa, che non è però spesa telefonica, ma telegrafica, quindi, non di competenza dei comuni.
L’uso del telefono per la trasmissione del telegrammi è una modalità che ha l’evidente fine di trasformare la natura della spesa telegrafica che invece, come risulta dal D.P.R. 29/3/1972, n.156, T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, rimane spesa postale anche quando l’utente si avvalga dei vari servizi di dettatura telefonica, offerti dai vari gestori dei servizi di telefonia.
Il servizio di dettatura telegrammi comporta oltre che un addebito da parte del gestore telefonico, la normale tassa telegrafica che, assolta dal gestore telefonico nei confronti del concessionario del servizio postale, viene poi addebitata sulla bolletta del telefono.
Il vecchio Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R.D. 27/2/1936, n° 645, prevedeva la gratuità di alcuni servizi per le amministrazioni dello Stato, abrogata dall’art. 19 del DPR 171/1972.
Con legge 23/12/1996, n. 662, è stato poi stabilito che gli importi dovuti per i servizi di corrispondenza e telegrafici, dovevano essere corrisposti dalle amministrazioni utilizzatrici del servizio, a carico delle dotazioni di bilancio, opportunamente integrate nell’importo complessivo valutato in lire 160 miliardi annue.
A seguire il Ministero dell’Istruzione, con circolare 24/3/1997, n.196, ha precisato che alla normativa che poneva a carico delle amministrazioni dello Stato le spese postali, anche quelle precedentemente qualificate in esenzione,si dovevano uniformare anche le istituzioni scolastiche ed educative statali.
Il Miur ha anche suggerito a suo tempo alle scuole l’apertura presso gli uffici postali di un apposito conto di credito ordinario, sul quale imputare “oltre alle spese per la spedizione della corrispondenza, anche il prelevamento di francobolli e le spese per telegrammi”.
Le spese in questione sono sempre state pertanto a carico dello Stato, che ne ha regolato le modalità, poichè il Consiglio di Stato, a fronte di un eccessivo uso del mezzo, aveva affermato che solo nei casi di conferimento degli incarichi, l’avviso si doveva effettuare con telegramma, per consentire l’immediata presa di servizio o l’eventuale decadenza dalla nomina dell’interessato.
Risulta pertanto in modo inconfutabile che le spese postali, ivi comprese quelle per i telegrammi, sono a carico del Miur e per esso degli istituti autonomi e non dei Comuni
Del resto lo Stato ha provveduto ad inserire nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione le spese relative al conferimento di supplenze temporanee a termine, supplenze brevi e supplenze annuali, su cui debbono gravare oltre che le spese di retribuzione del personale statale supplente, anche le “spese relative alla selezione e alla assunzione”, selezione ed assunzione che evidentemente comprendono anche la fase dell’ accertamento della disponibilità dell’insegnante e del collaboratore scolastico.
Ciascun comune pertanto può legittimamente richiedere che le spese per telegrammi dettati al telefono siano defalcati dalle spese telefoniche valutando le azioni per il passato.
Per la connessione con quanto sopra, si ritiene utile ricordare anche che sono a carico dei comuni le spese telefoniche ma non quelle per la trasmissione dati e fax.
L’onere delle spese telefoniche, già attribuito ai comuni per la scuola materna ed elementare rispettivamente dagli att. 107 e 159 del D.Lgs. 16/4/1994, n. 297, è stato esteso anche la scuola media inferiore, dall’art 3 della Legge 11/1/1996, n.23.
Poiché si tratta di competenze trasferite senza corrispondenti, specifiche ed adeguate risorse finanziarie, gli oneri che il Comune potrà sostenere per tali spese, dovranno essere contenuti nei limiti assegnati a tale servizio, nell’ambito della annuale ripartizione finanziaria operata dal bilancio.
Della necessità di operare per il contenimento delle spese telefoniche si è sempre reso conto il Ministero dell’Istruzione che già nell’anno 1973 emanava circolari come la n° 191 del 28/4/1973, con la quale, “allo scopo di non gravare pesantemente i comuni delle spese che dovranno sostenere per l’uso dei telefoni nelle scuole”, disponeva dei limiti numerici alle telefonate urbane e interurbane “consentite” ad ogni istituto.
Con il regime dell’autonomia scolastica, di tale esigenza dovranno farsi carico le singole istituzioni scolastiche.
Comunque, poiché in molti Comuni si è correttamente scelto lo strumento delle convenzioni per regolare i rapporti con le scuole, la somma stanziata per le spese in questione, alla luce dell’autonomia negoziale acquisita dalle istituzioni scolastiche a seguito del riconoscimento della personalità giuridica e del nuovo regolamento di contabilità, approvato con D.I. 1/2/2001, n.44, potrà essere erogato in forma di contributo finanziario all’interno del rapporto più generale, rimettendo alle scuole la possibilità di integrare con fondi propri le ulteriori spese che le stesse ritenessero di dover affrontare.