Importo bonus paritarie

D.M. 31 marzo 2004 
(Gazz. Uff. 23 aprile 2004, n. 95)
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Determinazione dell’importo del contributo da attribuire alle persone fisiche per spese sostenute per l’iscrizione alle scuole paritarie.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l’art. 2, comma 7, come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che prevede l’attribuzione alle persone fisiche di un contributo finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l’attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie;
Visto il D.M. 28 agosto 2003 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il quale sono stati stabiliti i criteri per l’attribuzione del predetto contributo;
Visto l’art. 1, comma 2 del predetto D.M. 28 agosto 2003, ai sensi del quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca stabilisce annualmente con proprio decreto, sulla base del numero degli iscritti nelle scuole paritarie, l’importo del contributo che può variare in relazione al corso scolastico cui esso si riferisce;
Visto l’art. 3 del predetto D.M. 28 agosto 2003, ai sensi del quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a stipulare con Poste Italiane S.p.a. apposita convenzione, a titolo oneroso, per disciplinare le connesse operazioni;
Considerato che, ai sensi del menzionato D.M. 28 agosto 2003, gli oneri ammissibili sono quelli sostenuti per il pagamento della retta d’iscrizione alle scuole elementari paritarie non parificate, alle scuole medie paritarie e al primo anno delle scuole secondarie superiori paritarie;
Considerato che tra gli oneri ammissibili sono compresi anche quelli derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all’art. 3 del precitato D.M. 28 agosto 2003;
Considerato che il numero degli aventi diritto al beneficio accertato con le modalità stabilite dal D.M. 28 agosto 2003, è in totale di n. 104.288 e in particolare di n. 26.630 con riferimento alle scuole elementari paritarie non parificate; n. 60.054 con riferimento alle scuole medie paritarie; n. 17.604 con riferimento al primo anno delle scuole secondarie superiori paritarie;
Tenuto conto che l’importo del contributo è variabile in relazione al corso scolastico cui esso si riferisce;
Tenuto conto che l’onere derivante dalle attività contemplate all’art. 3 del citato D.M. 28 agosto 2003 è pari a € 307.726,00;
Decreta:
Art. 1.
1. L’importo del contributo di cui all’art. 2, comma 7, come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, relativamente all’anno scolastico 2003-2004 è così stabilito:
€ 235,00 per l’iscrizione alle scuole elementari paritarie non parificate;
€ 280,00 per l’iscrizione alle scuole medie paritarie;
€ 376,00 per l’iscrizione al primo anno delle scuole secondarie superiori paritarie.
2. Il contributo di cui al precedente comma 1 deve intendersi al lordo del costo della commissione per il servizio finanziario reso da Poste Italiane S.p.a.
3. Il contributo, come sopra determinato, è erogato agli aventi diritto in base alla regolarità dell’iscrizione e all’avvenuto pagamento della relativa retta scolastica, così come previsto dall’art. 2, comma 3 del già citato D.M. 28 agosto 2003.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.