Organico docenti a.s. 2005/2006

 Circolare 8 marzo 2005, n. 36 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento -Ufficio 4
Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

CIRCOLARE n. 36 Roma, 8 marzo 2005
Prot. N. 473 /DIP/U04

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2005/2006 –
Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.

Come è noto alle SS.LL., la definizione e l’assegnazione delle dotazioni organiche del
personale docente costituisce adempimento preliminare di fondamentale importanza rispetto alla
gestione delle operazioni e delle fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni del
personale scolastico e, più in generale, rispetto al puntuale e ordinato inizio dell’anno scolastico.
Ciò premesso e con riferimento all’anno 2005/06, codesti Uffici e i dipendenti CSA procederanno,
con la massima sollecitudine, alla suddetta incombenza sulla base delle istruzioni ed indicazioni
della presente circolare e tenendo conto, in particolare, delle innovazioni introdotte dalla legge 28
marzo 2003, n. 53 e dal Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 contenente norme generali
relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, nonché di quanto disposto dalla
legge 30 dicembre 2004, n. 311(finanziaria 2005).
Le SS.LL. potranno rilevare i dati e gli elementi occorrenti per dare avvio alle procedure di
determinazione degli organici relativi ai vari gradi di istruzione dall’allegato schema di Decreto
interministeriale, da emanare di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante
disposizioni in ordine ai criteri di rilevazione e quantificazione delle dotazioni organiche, alla
consistenza delle stesse a livello nazionale e regionale, alla loro ripartizione in ambito provinciale e
per fasce di scolarità. Resta inteso, ovviamente, che sarà cura di questo Ministero comunicare alle
SS.LL. eventuali variazioni del testo, che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi
modificativi da parte del citato Dicastero dell’Economia.
Per completezza di quadro espositivo e di riferimenti, si richiama l’attenzione delle SS.LL.
sui contenuti della Circolare n. 29 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto il “Decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59 – indicazioni e istruzioni”, della C.M. n. 37 del 24 marzo 2004 concernente la
trasmissione del D.I. relativo agli organici dell’a.s. 2004/2005 e della C.M. n. 90 del 30 dicembre
2004 in materia di iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2005/2006.
In conformità di quanto previsto dalla legge n. 448/2001, le dotazioni organiche sono
assegnate a livello regionale. Spetterà, poi, alle SS.LL. procedere alla ripartizione di tali dotazioni
tra le province di rispettiva competenza, sulla base degli assetti delle scuole, della consistenza
delle rispettive platee scolastiche, nonché dei criteri fissati dalle norme vigenti, alle quali si è fatto
richiamo nel suddetto schema di Decreto interministeriale.
Come fatto presente anche negli anni decorsi, sono ammesse, in caso di necessità,
compensazioni tra i contingenti riferiti ai diversi ambiti di scolarità.
Le dotazioni organiche per l’anno scolastico 2005/2006 sono state determinate in
attuazione di quanto previsto dalla surrichiamato legge 30 dicembre 2004, n.311 (finanziaria
2005), che all’art. 1, comma 127, così recita: “ per l’anno scolastico 2005/2006 la consistenza
numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella
complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l’anno scolastico 2004/2005 “.
In effetti la citata legge finanziaria, a di là del limite sopra menzionato, non fissa altre misure
di contenimento.
In dipendenza di ciò e fatta eccezione per la scuola dell’infanzia, si è proceduto alla
quantificazione e alla ripartizione delle dotazioni tra i vari gradi di istruzione tenendo conto del
numero degli alunni risultanti dall’organico di fatto dell’ a.s. 2004/2005, dell’entità previsionale della
popolazione scolastica riferita all’anno 2005/06, dell’andamento delle serie storiche della scolarità
degli ultimi anni, nonché delle situazioni di cui è menzione nell’art.1, comma 1, della suddetta
bozza di decreto. Tanto anche col puntuale riscontro degli elementi e dei dati forniti in via
definitiva dalle SS.LL. .
Con specifico riferimento alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado,
relativamente a talune realtà particolarmente esposte a situazioni di disagio, sono stati applicati
indicatori e correttivi che hanno parzialmente temperato l’incidenza del previsto decremento della
popolazione scolastica.
Le dotazioni organiche regionali sono riportate nelle tabelle allegate al testo del richiamato
schema di Decreto, facenti parte integrante dello stesso.
Giova precisare che nessuna modifica è stata apportata alla specifica normativa che presiede
alla determinazione delle classi e dei posti ( D.M. 331/98, avente ad oggetto “ la formazione delle
classi e la determinazione degli organici del personale della scuola” e D.M. 141/99 riguardante le
classi che accolgono alunni disabili).
In tale ottica continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai decreti
interministeriali relativi agli organici del personale docente n. 131/2002 e n.57/2004 e, in
particolare, quelle relative alla costituzione delle prime classi delle sezioni staccate, scuole
coordinate e sezioni di diverso indirizzo funzionanti con un solo corso con un numero di alunni non
inferiore a 20, nonché alla possibilità di formare classi iniziali articolate e accorpare, col concorso
di alcune condizioni, le classi di passaggio e quelle terminali.
Per l’istruzione secondaria, ai sensi dall’art. 35, comma 1, della citata legge n. 289/2002,
rimane confermata la riconduzione a 18 ore delle cattedre previste con un orario di insegnamento
inferiore; precisazioni e indicazioni più puntuali al riguardo sono fornite nel paragrafo relativo
all’istruzione secondaria di I e II grado.
Per i posti di sostegno, stante la prescrizione della citata legge finanziaria n. 311/2004,
rimane, altresì, confermata la dotazione fissata nel decorso anno scolastico, sia in termini di
organico di diritto, che di quota di organico aggiuntiva.

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla tabella B1, allegata al testo del richiamato
schema di decreto, relativa al numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte alle
esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria.
L’assegnazione dei posti è stata effettuata anche tenendo a riferimento i dati comunicati da
codesti Uffici.

Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici

Le SS.LL. cureranno personalmente, con la diretta collaborazione dei responsabili dei CSA
territorialmente competenti, l’organizzazione e il buon funzionamento degli Uffici preposti alle
rilevazioni e alla definizione degli organici, assicurando che, in relazione all’importanza e alla
complessità degli adempimenti, il personale agli stessi assegnato sia in possesso di adeguate
competenze tecniche e della necessaria esperienza.
Premesso che le istituzioni scolastiche, sulla base delle attuali procedure, provvedono a
trasmettere al Sistema informativo i dati necessari per la determinazione degli organici in termini
di alunni e classi, si ribadisce l’esigenza che tali dati siano opportunamente esaminati, verificati e
validati dalle SS.LL..
Le SS.LL. medesime, pertanto, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei CSA,
una volta effettuati i necessari controlli, anche attraverso incontri con i dirigenti scolastici, sulla
base delle serie storiche relative all’andamento della scolarità degli ultimi anni, nonché del
decremento delle classi determinatosi in sede di adeguamento degli organici di diritto alle
situazioni di fatto, provvederanno ad apportare le eventuali variazioni e a rendere definitivi i dati,
dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.
Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive, con particolare riguardo
alle modifiche del numero delle sezioni e delle classi.
Circa i criteri di definizione degli organici, nel far presente che rimangono sostanzialmente
confermati quelli utilizzati per la formazione delle classi e dei posti del corrente anno scolastico, si
richiama quanto stabilito:
• dal Decreto interministeriale n. 131 del 18/12/2002;
• dal Decreto interministeriale n. 57/2004 concernente le dotazioni organiche
dell’anno scolastico 2003/2004;
• dal Decreto interministeriale relativo all’anno scolastico 2004/2005;
• dall’allegato schema di Decreto interministeriale;
• dalla citata legge n. 311/2004 (finanziaria 2005).

Scuola dell’infanzia

Tenuto conto che gli orari annuali di funzionamento, previsti dal D.L.vo n.59/04, sono
compresi tra un minimo di 875 e un massimo 1.700 ore, e corrispondono alle quantità orarie
previste dalla previgente normativa, le sezioni e i posti continueranno ad essere costituiti secondo i
criteri fissati dal Decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici per l’anno
scolastico 2004/2005.
Questa Amministrazione, al fine di soddisfare le aspettative delle famiglie e ridurre
gradualmente il fenomeno delle liste di attesa, nonché di consentire l’attivazione degli anticipi, sta
da tempo operando in funzione della generalizzazione del servizio prevista dalla legge 53/03. In tale
ottica sono stati recepiti nell’organico di diritto di ciascuna regione gli incrementi dei posti
autorizzati in organico di fatto per il corrente anno scolastico, compresi i 408 posti istituiti con nota
del 3 novembre 2004 anche ai fini della sperimentazione degli anticipi e, pertanto, finanziati dalla
legge n.53/03 (tab. A1).
Nella considerazione che la legge n. 311/2004 ( finanziaria 2005 ) all’art. 1, comma 130, ha
previsto un apposito stanziamento destinato, tra l’altro, “ all’anticipo delle iscrizioni e
generalizzazione della scuola dell’infanzia”, questo Ufficio ha riservato una parte delle citate risorse
all’incremento di 410 posti ripartiti in ambito regionale come da suddetta tabella A1 allegata al
citato Decreto interministeriale.
Per quanto riguarda la frequenza degli alunni anticipatari, la C.M. n. 90, del 30 dicembre
2004, relativa alle iscrizioni alle scuola dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado,
ha confermato, anche per l’a.s. 2005/2006, la possibilità di iscrivere anticipatamente i bambini e le
bambine che compiranno tre anni di età entro la data del 28 febbraio 2006.
Resta inteso che la frequenza sarà consentita qualora ricorrano le condizioni previste dalla
medesima circolare. Quanto alla sperimentazione di nuove figure professionali e modalità
organizzative la stessa resta subordinata agli esiti della fase negoziale attivata presso l’ARAN e
tuttora in corso.

Scuola primaria

Come è noto, il decreto legislativo n. 59/2004, all’articolo 7, commi 1 e 2, prevede, per la
scuola primaria, un tempo scuola di 990 ore annue, comprensive dell’orario obbligatorio di 891 ore
e di quello facoltativo opzionale di 99 ore. A tale orario va aggiunto il tempo eventualmente
dedicato alla mensa e al dopo mensa, che, nella sua estensione massima, è di 330 ore annue.
Fermo restando che le famiglie all’atto della iscrizione hanno avuto la possibilità di optare tra
le varie opportunità offerte dalla riforma (le 27 ore obbligatorie; le 27 ore intergrate da 3 ore
opzionali facoltative, nonché dal tempo eventualmente dedicato alla mensa), si conferma, anche
per il prossimo anno scolastico, che le consistenze di organico rimangono definite, in maniera
generalizzata, sulla base di 30 ore settimanali per classe, corrispondenti a 27 ore obbligatorie e tre
ore opzionali facoltative.
Ne consegue che, per il prossimo anno scolastico, trova ancora applicazione la normativa
che disciplina la determinazione delle dotazioni organiche e delle relative quantità nella scuola
primaria (in particolare il D.M. n.331/98 e il D.M. 141/99).
Alle citate 30 ore complessive settimanali per classe va aggiunto il tempo eventualmente
riservato alla mensa e al dopo mensa, che, nella sua espansione massima, è pari a 10 ore settimanali.
Per quel che concerne il “tempo pieno”, comprensivo della mensa, fermo restando il limite
posto dalla legge finanziaria 2005, vale a dire che le dotazioni organiche dell’anno 2005/2006 non
possono superare quelle dell’anno 2004/2005, eventuali incrementi di posti per le stesse finalità,
rispetto alle consistenze attuali, possono essere consentiti, ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo n.59/04,
solo nell’ambito delle complessive consistenze di organico del personale docente assegnate a livello
regionale.
E’ appena il caso di evidenziare che è consentita l’organizzazione del tempo scuola in tutte
le attuali articolazioni e configurazioni, a condizione che non venga superato il contingente di posti
assegnato.
Il contingente dei posti relativo allo studio generalizzato della lingua straniera, quantificato
in organico di diritto, è riportato nei complessivi posti indicati nella tabella B) allegata allo schema
di decreto interministeriale.
Anche per l’insegnamento della lingua straniera, con specifico riguardo all’individuazione
delle quantità orarie e alla determinazione del fabbisogno di ore e di posti, si confermano i criteri
adottati per la definizione degli organici per l’anno scolastico in corso indicati nelle C.M. N.37/04.
Premesso che in tutte le prime e seconde classi dovrà essere impartito l’insegnamento
della lingua inglese, nelle classi successive si proseguirà nello studio della lingua praticata
nell’anno scolastico 2004/2005 (anche diversa dall’inglese).
Si rammenta che l’art. 1, comma 128, della legge finanziaria 2005 prevede che
l’insegnamento della lingua straniera deve essere effettuato dai docenti della classe in possesso
dei requisiti richiesti, o da altro docente facente parte dell’organico di istituto, sempre in possesso
dei requisiti richiesti.
In mancanza di detti insegnanti, continueranno ad essere istituiti posti da destinare ai
docenti specialisti, in ragione, di regola, di un posto per ogni 6 o 7 classi, ferma restando l’esigenza
che ciascun docente effettui almeno 18 ore di insegnamento.
Con riferimento, poi, alla previsione del citato art. 1, comma 128 della legge finanziaria
2005, relativo all’assegnazione dei docenti specialisti su posto comune, si precisa che tale
adempimento si renderà possibile solo allorché saranno stati espletati i corsi di formazione
linguistica previsti dalla medesima legge finanziaria.

Istruzione secondaria di I grado

Com’è noto, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n.53/03 e al decreto legislativo
n.59/04, l’attuazione della riforma nella scuola secondaria di I grado deve avvenire in maniera
graduale. Nel prossimo anno scolastico saranno, pertanto, coinvolte oltre alle prime classi, che già
nell’anno in corso stanno applicando i nuovi assetti educativi e didattici, anche le seconde classi; le
terze classi, invece, continueranno a funzionare in base al previgente ordinamento.
Le famiglie degli alunni delle prime due classi potranno, pertanto, optare tra le varie
articolazioni orarie settimanali desumibili dal decreto legislativo n. 59/04 (orario obbligatorio 27
ore; orario opzionale facoltativo 6 ore; tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa
mediamente sino a 7 ore) .
Anche per l’anno 2005-2006, tenuto conto di quanto previsto dall’ articolo 14 del decreto
legislativo in questione, restano confermati, per le tre classi del corso, i criteri di costituzione
dell’organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni.
Per quel che riguarda il “tempo prolungato”, di cui all’art. 15 del decreto legislativo n.
59/04, valgono le precisazioni fornite per la scuola primaria, nel senso che saranno possibili
incrementi di posti solo nel limite delle risorse di organico complessivamente assegnate ad ogni
ufficio regionale.
In coerenza con le suesposte precisazioni, gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali e
i servizi di assistenza educativa alla mensa dovranno essere assicurati entro il limite delle risorse di
organico assegnate. Analogamente a quanto previsto per la scuola primaria, è consentita
l’organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni, a condizione che
non venga superato il contingente di posti assegnato.
Nell’attuale regime transitorio le Indicazioni nazionali allegate al più volte citato decreto
legislativo n.59/04 trovano attuazione, per talune discipline, entro i limiti e le soluzioni di seguito
indicate:
a) Lingue comunitarie
È opportuno premettere che l’insegnamento delle due lingue comunitarie riguarderà solo le
prime due classi del corso e non anche le terze alle quali si applicherà l’ordinamento previgente.
In sede di determinazione dell’organico di diritto, e fino all’entrata a regime della riforma,
prevista per l’a.s. 2006/2007, si terrà conto, come nel decorso anno, della sola lingua straniera
autorizzata in ciascun corso, nel rispetto delle consistenze orarie determinate ai sensi del DPR 14
maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni. Restano, poi, confermate le dotazioni
organiche per le ex sperimentazioni in atto della seconda lingua straniera.
Da quanto sopra deriva che la dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera
(inglese o altra lingua comunitaria) va determinata in sede di adeguamento degli organici di diritto
alle situazioni di fatto.
Per la quantificazione del numero delle ore da assegnare all’insegnamento di ciascuna delle
due lingue comunitarie (inglese e altra lingua), si rinvia a quanto precisato sullo specifico
argomento dalla circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004.
Affinché questo Ministero possa disporre di un quadro certo delle seconde lingue
prescelte e dei relativi orari di insegnamento, comprensivi anche dell’ ora facoltativa, le SS.LL.
inviteranno le istituzioni scolastiche a trasmettere i relativi dati al Sistema informativo, utilizzando
la funzione di rilevazione già attivata in organico di fatto del corrente anno scolastico.
Inoltre le SS.LL. seguiranno direttamente detta rilevazione accertandosi che la stessa venga
effettuata con la dovuta precisione e puntualità.
Nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, verranno
diramate disposizioni in merito alla copertura delle ore legate allo studio della seconda lingua
comunitaria.
b)Educazione tecnica
Come per il corrente anno scolastico e in attesa della revisione delle classi di concorso, ai
sensi dell’art.14 comma 6 del decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, i docenti di
educazione tecnica saranno assegnati all’insegnamento di tecnologia nel quadro degli
insegnamenti previsti nell’area disciplinare “Matematica, scienze e tecnologia”.
Per l’eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali tre ore previste per
l’insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione verranno impiegati negli
insegnamenti e nelle attività facoltative opzionali (ivi comprese quelle relative all’informatica e
quelle laboratoriali) secondo le competenze professionali possedute. Tanto anche in previsione
della costituzione di un’area della tecnologia.
c) Strumento musicale
Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n.124/1999, ed attivato sulla base
delle richieste formulate dalle famiglie, si colloca, in coerenza con il nuovo quadro ordinamentale
disegnato dalla riforma e con il piano dell’offerta formativa, nell’ambito delle consistenze
dell’organico di diritto e del monte ore riservato agli insegnamenti e alle attività facoltative
opzionali. In tale logica sono stati forniti chiarimenti alle scuole e sono state definite le procedure
selettive degli alunni aspiranti a detto indirizzo di studio.
Analogamente a quanto stabilito per gli altri insegnamenti, nel confermare per lo strumento
musicale i criteri di costituzione delle cattedre e dei posti secondo la normativa previgente, si
ravvisa l’opportunità che vengano mantenuti in organico di diritto i corsi già attivati negli anni
precedenti.
Si precisa infine che lo schema di Decreto interministeriale, più volte citato, conferma, per
le classi di concorso A028, A030, A032 e per quelle di lingua straniera, la riconduzione delle
relative cattedre a 18 ore di insegnamento. Tale riconduzione avverrà dopo la formazione delle
cattedre e dei posti interni ed esterni secondo la normale procedura, attraverso l’utilizzo degli
spezzoni residui presenti nella scuola complessivamente intesa (sede centrale e sezioni staccate)
e con l’estensione anche alle cattedre orario esterne.

Istruzione secondaria di II grado

Anche per la scuola secondaria di II grado, ai fini della determinazione delle classi e dei posti
si richiamano le disposizioni di cui al D.M. n.331/98 e successive modifiche ed integrazioni e al
D.M. n.141/99 relativo alle classi con la presenza di alunni disabili.
Per la definizione dell’organico si confermano, altresì, le previsioni introdotte dai Decreti
Interministeriali n.131/2002 e n. 57/2004 e dal D.I. relativo alla determinazione degli organici
dell’anno scolastico 2004/2005; norme che si riferiscono in particolare:
• Alla riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello
obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l’unitarietà dell’insegnamento di ciascuna
disciplina; riconduzione che va limitata alle sole classi di concorso individuate nell’anno
scolastico 2003/2004 e confermate nell’anno scolastico 2004/2005.
Si rammenta che la norma di cui all’art. 35 della legge 289/2002 (finanziaria 2003), dovrà
trovare applicazione solo qualora non si determinino situazioni di soprannumerarietà. Nel caso
di titolarità su cattedre costituite tra più scuole, la possibilità di mantenimento della titolarità
rimane subordinata all’avvenuto completamento sino a 18 ore dell’orario delle cattedre interne.
I posti acquisiti al Sistema informativo al solo fine di salvaguardare le titolarità, non sono
disponibili per le operazioni di mobilità.
• Alla costituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di
diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, in presenza di almeno 20
alunni. Come precisato con nota n. 41 dell’11 aprile 2003, per gli istituti di istruzione artistica
e per quelli situati in zone geograficamente disagiate possono essere consentiti, nell’ambito
del contingente dei posti assegnato alle SS.LL., limitati scostamenti rispetto al citato numero
di 20 alunni, qualora ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.
• All’accorpamento delle classi finali, qualora se ne preveda il funzionamento con un numero
esiguo di alunni, avendo cura di non frazionare il gruppo classe.
• Alla costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studio, purché le
classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il
gruppo di studio di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione
di una prima classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli
alunni tra i diversi corsi di studio della medesima scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi
alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo o la
“sperimentazione” richiesti.
Negli istituti d’arte la ripartizione delle ore destinate agli insegnamenti di laboratorio, prima
di procedere ad eventuali nuove assunzioni, deve essere effettuata tenendo conto dell’esigenza
della piena utilizzazione del personale in servizio nella istituzione scolastica.
Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di un numero di
studenti tendenzialmente vicino a 20.
Le disposizioni in questione hanno lo scopo di evitare dispersione di risorse e l’attivazione
di indirizzi di studio che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un
sufficiente numero di alunni.
Si ritiene infine di dover evidenziare che l’eventuale istituzione di nuovi indirizzi di studio
non potrà comunque comportare incremento del numero dei posti complessivamente assegnati.

Educazione degli adulti

Per quanto concerne i Centri Territoriali Permanenti, si precisa che le relative consistenze di
organico non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto
dell’anno scolastico 2004/2005. Eventuali ed eccezionali deroghe, debitamente motivate, sono
consentite solo entro la consistenza di organico assegnata alle singole realtà regionali. Ciò anche
in attesa di una complessiva revisione e di una disciplina aggiornata della materia.
Rimane ferma, ovviamente, l’esigenza di puntuali e attente verifiche da parte delle SS.LL.,
volte a stabilire se le consistenze attuali, in relazione all’andamento delle effettive frequenze,
debbano subire riduzioni.

Verifiche e monitoraggio

Al fine di poter disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni che consenta di
rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse, nell’ambito del contingente di posti assegnato,
gli Uffici regionali effettueranno un costante monitoraggio sia delle operazioni e delle fasi volte alla
determinazione degli organici di diritto, sia delle attività di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul
puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento
dell’organico alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano
contenuti nei limiti delle effettive necessità.
Ai fini di cui sopra, le SS.LL. vorranno avvalersi della collaborazione della struttura
appositamente costituita presso codeste direzioni generali regionali, avendo cura di segnalare a
questo Dipartimento (n. fax 0658492848 – e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione
Generale del Personale della scuola (e-mail luciano.chiappetta@istruzione.it) il nominativo, il
numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.
Tanto anche nell’intento di raccordare proficuamente l’attività della menzionata struttura
con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.
Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to Pasquale Capo

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola

BOZZA DECRETO 8 marzo 2005.doc

D.I. n.___________________
del ________________________

DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2005/2006

IL MINISTRO
DI CONCERTO
CON IL
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
VISTI l’articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché l’articolo 26 del
decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e l’articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n.
200 riguardanti l’organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna;
VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che ha previsto l’attribuzione dell’autonomia
scolastica alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale è stato
approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle
istituzioni scolastiche;
VISTI l’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l’articolo 26, comma 16, della
legge 23 dicembre 1998 n. 448 concernenti l’assegnazione dei posti per attività di sostegno agli
alunni portatori di handicap;
VISTA la legge 20 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255,
concernente disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002;
VISTA la legge 22 novembre 2002 n. 268, di conversione del decreto legislativo 25
settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca
scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale;
VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53 recante delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione professionale;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 concernente la definizione delle norme
generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, ai sensi della citata
legge n. 53/03;
VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l’ articolo 3, commi 88 – 90”;
VISTA la legge 30 dicembre 2004, n.311 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
VISTO il D. P.R. dell’11 agosto 2003, n.319 recante il regolamento di organizzazione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141 recante norme sulla formazione delle classi con
alunni in situazione di handicap;
VISTI il decreto ministeriale 15 marzo 1997 n. 176 e il decreto interministeriale 18 dicembre 2002
n. 131 nella parte relativa ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli
educandati dello Stato, e alla definizione degli organici del personale educativo;
VISTA la circolare ministeriale n. 90 del 30 dicembre 2004 riguardante le iscrizioni alle sezioni
delle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto “Decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – indicazioni e istruzioni”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 35, 1° comma della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289,
“le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti,
definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche
mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi
delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’ insegnamento di ciascuna disciplina” e che, in via
transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, non
vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall’utilizzazione,
per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento di frazioni di orario già comprese in
cattedre costituite fra più scuole;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 127 della citata legge 30 dicembre 2004,
n.311 “per l’anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata nel
medesimo organico di diritto per l’anno scolastico 2004-2005”;
INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto scuola;

DECRETA

articolo 1
(consistenze dotazioni)
1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali per l’anno scolastico 2005/2006
sono quelle riportate nelle allegate tabelle “A”, “B”, “C”, “D” e ”E”, costituenti parte integrante del
presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell’entità della
popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono
conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione
della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geomorfologiche
dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle
diverse realtà.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all’articolazione e
alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni
ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché, per la scuola primaria e la
scuola dell’infanzia, alla configurazione degli organici funzionali, così come prevista
rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6
agosto 1999 n. 200, e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in
particolari situazioni di disagio.
3. Relativamente all’istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono determinate anche
con riguardo alle entità orarie dei piani di studio relativi ad ogni ordine e grado di scuola e alle
condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.
4. Ai fini previsti dall’art. 2, comma 1, lettera f) e dall’art. 7 comma 4, della legge 28 marzo
2003, n. 53 le dotazioni organiche della scuola dell’infanzia (tabella A) e della scuola primaria
(tabella B) sono incrementate, rispettivamente, del numero dei posti riportati nelle tabelle
“A1” e “B1” costituenti parte integrante del presente decreto.
5. I Direttori regionali, ai fini dell’acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all’andamento
della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della
collaborazione dell’apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono
conferenze di servizio, confronti e di consultazioni con la partecipazione dei responsabili dei CSA
e dei Dirigenti scolastici, finalizzati all’esame e allo approfondimento puntuale ed esaustivo della
materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.

articolo 2
(dotazioni provinciali)
1 I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, informate le Organizzazioni sindacali
firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle
consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L’assegnazione delle risorse è
effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di
funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse
risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione
dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche
situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole.
2 I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare
compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte
a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di
rilevanza didattica e/o sociale, l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni regionali di
cui alle tabelle allegate.
3 Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell’Ufficio
scolastico regionale su proposta formulata dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell’organico regionale
assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al
Direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell’offerta formativa e ogni altro
elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di
contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell’andamento della popolazione
scolastica negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle
reali esigenze.
4 I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici,
procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi
modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, e rendano definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema
informativo.

articolo 3
(Scuola primaria)
1 L’articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola
sono fissati dall’art. 7 del Decreto legislativo n. 59/2004.
2 Ai sensi dell’art. 15 del citato decreto legislativo n.59/2004 i posti per le attività di tempo
pieno devono essere attivati nell’ambito delle consistenze di organico assegnate a livello
regionale per la scuola primaria.
3 L’insegnamento della lingua inglese è assicurato secondo le quantità orarie adottate nell’anno
scolastico 2004/2005. Nelle classi prime e seconde deve essere impartito l’insegnamento della
lingua inglese. Gli alunni ai quali nell’anno scolastico 2004/2005 è stato impartito l’insegnamento
di una lingua diversa dall’inglese proseguiranno nello studio della stessa lingua.
4 Ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l’insegnamento della
lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti
o da altro docente facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti.
Qualora non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i citati insegnanti, nel limite del
contingente regionale, possono essere attivati posti da assegnare a docenti specialisti. Di regola
viene costituito un posto ogni 6 o 7 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno
18 ore di insegnamento.

articolo 4
(Disposizioni generali per l’istruzione secondaria)
1 Al fine della piena valorizzazione dell’autonomia e della migliore qualificazione dei servizi
scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo
conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi
coordinate e corsi serali, nonché di quelle connesse all’integrazione degli alunni portatori di
handicap.
2 Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con
orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli
organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando
l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all’entrata in
vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente
comma trova applicazione nel caso che nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a
determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole
per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze
di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle
titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità.
Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle classi di concorso A028, A030, A032 e
alla lingua straniera, sono ricondotte a 18 ore di insegnamento nei limiti in cui sia possibile
utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura,
eventuali spezzoni residui presenti nella scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con l’estensione
anche alle cattedre orario esterne.
3 Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all’interno di ciascuna sede
centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di
posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare
in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile
almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull’una o sull’altra
sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la
titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine,
alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
4 Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore
disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
5 Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi
precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni
scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.
6 Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i Dirigenti
scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio
nell’istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario obbligatorio,
fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

articolo 5
(scuola secondaria di I grado)
1 L’articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola
sono fissati dall’art. 10 del Decreto legislativo n. 59/2004.
2 Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, per l’anno scolastico
2005/2006 e fino alla messa a regime, l’assetto organico della scuola secondaria di I grado,
come definito dal citato art. 10 del Decreto legislativo n. 59/04, è confermato secondo i
criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n.782 e successive modifiche ed integrazioni.
3 Ai sensi dell’art. 15 del citato decreto legislativo n.59/2004 i posti per le attività di tempo
prolungato devono essere attivati nell’ambito delle consistenze di organico assegnate a livello
regionale per la scuola secondaria di I grado.

articolo 6
(Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado)
1 Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e
specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un
numero di alunni non inferiore a 20.
2 Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi
iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero
di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da
almeno 12 alunni.
3 Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la
costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione
degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità
degli stessi alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo di
specializzazione o la sperimentazione richiesti.
4 Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni
inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede
all’accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di
alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.
5 Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n.
331/98 e n. 141/99.

articolo 7
(Dotazione organica dei Centri Territoriali Permanenti)
In attesa di una compiuta e aggiornata disciplina della materia, la dotazione organica
assegnata a livello regionale ai Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la
formazione in età adulta non può superare quella relativa all’organico di diritto dell’anno
scolastico 2004/2005. Eventuali variazioni, debitamente motivate, sono consentite solo
entro la consistenza delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.

articolo 8
(sezioni ospedaliere)
1 Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell’istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto
interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la
determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all’ art. 4, comma
3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di
adeguamento dell’organico alla situazione di fatto.

articolo 9
(dotazione organica di sostegno)
1 La dotazione organica dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni disabili è determinata
secondo le quantità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.
2 I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione,
definendo l’organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.
3 Nell’ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione
degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili.
4 Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e
quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 26 comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo
indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle
attività didattiche.

articolo 10
(istituzioni educative)
Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di cui all’art. 8 del decreto
interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002.

articolo 11
(gestione delle situazioni di fatto)
1 Ai sensi della legge 2 agosto 2001 n. 333, i Dirigenti scolastici possono disporre, con
apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell’istruzione
primaria e dell’istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate
all’aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, da valutare secondo la
normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio
1998, n. 331 come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141,
dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131, dal decreto interministeriale n.57 del
20 luglio 2004 e dal presente decreto.
2 Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici,
nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all’accorpamento delle
classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.
3 Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l’inizio dell’anno scolastico.
4 Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente
indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione
dell’organico di diritto. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento
motivato da comunicare tempestivamente, e comunque non oltre il 10 luglio, al competente
Direttore regionale e ai CSA di riferimento per i seguiti di competenza e per l’attivazione dei
necessari controlli.
5 Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività
inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall’ ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e
dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in
esubero che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine
delle attività didattiche.
6 L’istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all’articolo
40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto
dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale
regionale che assicura comunque le garanzie per gli alunni disabili di cui all’articolo 3 della
legge n.104 del 5 febbraio 1992.

articolo 12
(verifica e monitoraggio)
1 Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni
organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei
contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I
medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell’anno scolastico,
vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e
dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili
necessità.
2 L’apposita struttura istituita presso l’Amministrazione centrale assicura la verifica costante
dell’andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell’incidenza sulla spesa e della rigorosa
osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, dal
canto loro, si avvalgono dell’apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico
regionale per gli aggiornamenti nell’ambito del sistema e la necessaria circolarità delle
informazioni.

articolo 13
(scuole di lingua slovena)
1 Con proprio decreto il Direttore generale dell’Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce
le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni
regionali.

articolo 14
(oneri finanziari)
1 Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle “A”, “B”, “C” “D” e “E” gravano
sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. Gravano parimenti sugli ordinari stanziamenti di bilancio gli oneri
derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle A1 e B1.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi
dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.