Direttiva appalti di pulizia istituti scolastici

 Direttiva 28 luglio 2005, n. 68 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

VISTA la Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive integrazioni e modifiche ed, in particolare, l’articolo 18 recante
disposizioni in materia di effettuazione degli appalti;

VISTA la Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modifiche, relativa alla disciplina delle
Cooperative Sociali;

VISTO il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 recante disposizioni attuative della Direttiva 92/50/CEE in
materia di appalti pubblici di servizi;

VISTA la Legge 6.2.1996, n. 52 ed, in particolare, l’art. 20 relativo alle prestazioni di servizi da parte di Cooperative
Sociali;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed
Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed, in
particolare, l’articolo 21 che disciplina l’autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 citata;

VISTA la Legge 3.5.1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed, in particolare,
l’articolo 8, che prevede il trasferimento di personale ATA degli Enti locali alle dipendenze dello Stato;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo a
norma dell’articolo 11 della suindicata Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.M. 23 luglio 1999, n. 184 ed, in particolare, l’articolo 9, che dispone il subentro dello Stato nei contratti
stipulati dagli Enti locali alla data del 24 maggio 1999 ed eventualmente rinnovati in data successiva,
per la parte concernente l’attuazione di compiti propri del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
delle scuole statali, in luogo dell’assunzione di personale dipendente;

VISTO il D.M. 10 agosto 2000, n. 201 e successive integrazioni e modifiche, recante disposizioni sui criteri ed i
parametri di determinazione degli organici del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative
ed, in particolare, l’articolo 8, che prevede un accantonamento proporzionale del 25% del
corrispondente organico, in quelle sedi scolastiche nelle quali il relativo servizio di pulizia sia espletato
da personale estraneo all’Amministrazione scolastica, per effetto di contratti d’appalto già stipulati dagli
Enti locali e nei quali l’Amministrazione medesima sia ad essi subentrata;

VISTO il D.M. 1 febbraio 2001, n. 44, relativo al regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche autonome ed, in particolare, l’articolo 7, che
riconosce loro piena autonomia negoziale a fronte della quale possono stipulare convenzioni e contratti;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’articolo 4, comma 1, lettera b);

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e
servizi integrati/multiservizi sottoscritto in data 25 maggio 2001 ed, in particolare, l’articolo 4, che
dispone, che, in caso di cessazione dell’appalto, l’impresa subentrante, a parità di termini, modalità e
prestazioni contrattuali, s’impegna all’assunzione del personale facente capo all’impresa cessata;

PRESO ATTO della nota 26.6.2002, con la quale la Commissione delle Comunità Europee significava l’avvio della
procedura d’infrazione n. 2002/4476, per violazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi da parte del MIUR, che, a fronte di quanto espressamente previsto dall’art. 10, comma
3 del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n.468 come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, aveva proceduto all’affidamento dei servizi di pulizia negli Istituti scolastici a
personale ex LSU in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica Amministrazione;

VISTA la Legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee ed, in particolare, l’articolo 21, che ha modificato il
Decreto Legislativo 468/1997 citato, richiedendo il rispetto della disciplina comunitaria in materia di
appalti anche per le attività in esso contemplate;

CONSIDERATA la portata generale dei principi sottesi alla prefata modifica;

RITENUTA, pertanto, la necessità, per scongiurare l’insorgenza di analoghe censure, di estendere la disciplina
suindicata anche alle fattispecie relative all’affidamento degli appalti di pulizia già oggetto dei contratti
stipulati dagli Enti locali alla data del 24 maggio 1999 ed eventualmente rinnovati in data successiva,
relativi all’attuazione di compiti propri del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole
statali in luogo dell’assunzione di personale dipendente, attualmente in regime di proroga;

CONSIDERATA, altresì, l’opportunità di omogeneizzare nelle modalità e nei termini di decorrenza il regime degli
appalti già attivati dagli Enti locali e transitati allo Stato ai sensi della normativa in precedenza indicata,
anche al fine di maturare economie di spesa attraverso l’indizione di gare di portata regionale;

VISTO l’articolo 3 della Legge 22 novembre 2002, n. 268 che dispone, per i citati contratti nei quali lo Stato è
subentrato agli Enti locali, un finanziamento permanente sugli appositi capitoli di bilancio facenti capo
agli Uffici Scolastici Regionali;

VISTA la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed, in particolare, l’articolo 35 inerente alle misure di razionalizzazione
in materia di organizzazione scolastica, il cui comma 9 – subordinando la possibilità di terziarizzare i
servizi di pulizia alla preventiva definizione di appositi provvedimenti di carattere normativo, che
prevedano sia l’indisponibilità di una determinata quota proporzionale dei corrispondenti posti
dell’organico ATA nelle Istituzioni scolastiche interessate, che le conseguenti variazioni di bilancio
dirette a consentire l’attivazione dei contratti – in concreto consente l’esternalizzazione dei soli servizi a
tutt’oggi oggetto di proroga ed esclusivamente in quelle Istituzioni scolastiche nelle quali tale
esternalizzazione era già prevista, escludendo ogni possibilità di generalizzazione;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale ATA del comparto scuola, sottoscritto in
data 24 luglio 2003;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, relativo al Regolamento di
organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed, in particolare, l’articolo 8
che, nel disciplinare le funzioni degli Uffici Scolastici Regionali, attribuisce al Direttore Generale
Regionale anche il compito di assegnare alle Istituzioni scolastiche le relative risorse umane e
finanziarie;

VISTA la nota ministeriale 9 dicembre 2004, con la quale, nelle more della definizione della gara e fino alla stipula
dei relativi contratti, è stata disposta la proroga degli appalti già attivati dagli Enti locali e transitati allo
Stato ai sensi della normativa in precedenza indicata;

VISTA la Legge 30 dicembre 2004, n.311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato;

VISTA la Legge 30 dicembre 2004, n. 312, inerente al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005
ed a quello pluriennale per il triennio 2005-2007 ed, in particolare, l’articolo 7, concernente lo stato di
previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze datato 31 dicembre 2004, con il quale sono state
ripartite in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per l’anno 2005;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alle Cooperative Sociali, siglato in data 26 maggio 2004;

CONSIDERATO anche come, nell’attuale fase di progressivo consolidamento dell’autonomia organizzativa, la
possibilità dell’esternalizzazione dei servizi rappresenti un supporto ed una valida risorsa per favorire
prestazioni più specialistiche, elevandone qualità ed accuratezza e consentendo, nel contempo, al
personale ATA di dedicarsi prioritariamente a compiti di natura più spiccatamente parascolastica;

PRESO ATTO che, nelle sedi scolastiche interessate dall’esternalizzazione citata, il corrispondente contingente di
personale ATA riporta un accantonamento proporzionale del 25% della rispettiva consistenza organica;

RITENUTA la necessità di procedere alla tempestiva indizione delle gare di appalto, in conformità alla vigente
normativa, per la scelta delle imprese alle quali affidare i servizi di cui sopra, attualmente in regime di
proroga;

CONSIDERATA, al riguardo, l’opportunità di dare indicazioni comuni per garantire uniformità di comportamento ed
univocità interpretative nella definizione e gestione delle gare d’appalto da parte dei Direttori degli Uffici
scolastici regionali, anche a fronte della particolare natura della fattispecie di riferimento, comportante
implicazioni non solo tecnico-giuridiche, ma di spiccata rilevanza anche politica e socio-occupazionale;

RITENUTO, altresì, di dover fornire linee di indirizzo ed indicazioni comuni a tutte le componenti interessate, ai
diversi livelli, in un quadro sistematico, organico e coerente, coinvolgente le Scuole dell’autonomia, gli
Uffici scolastici regionali e locali e la stessa Amministrazione centrale;

RILEVATA, pertanto, l’opportunità di fornire, per le finalità di cui sopra, l’allegata documentazione, predisposta in
collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

SENTITE le Organizzazioni sindacali di categoria,

emana la seguente

DIRETTIVA

Art.1
Campo di applicazione e criteri generali

La presente Direttiva, ai sensi e per gli effetti di cui alle premesse, che s’intendono integralmente richiamate, definisce gli ambiti operativi, le modalità, i termini, il ruolo dei diversi soggetti, gli organi e i livelli istituzionali interessati (Istituzioni scolastiche, Uffici scolastici regionali ed Amministrazione centrale) per l’effettuazione di gare finalizzate alla stipula di “contratti normativi” con i quali regolamentare – nell’ambito delle risorse appostate nei bilanci dei singoli Uffici Scolastici Regionali medesimi – la
fornitura del servizio di pulizia e delle altre attività ausiliarie presso gli Istituti
scolastici, connesse al subentro nei contratti stipulati dagli Enti locali, laddove già  previste negli appalti sottoscritti da tali Enti, oggetto di trasferimento ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124 e prorogati presso i medesimi Istituti scolastici già interessati al subentro.
Ciascun Ufficio scolastico regionale interessato procederà con la massima
tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di registrazione della
presente direttiva, a bandire le gare.
Esse avranno carattere regionale, salva la possibilità, a fronte di comprovate,
particolari esigenze locali, di prevedere livelli di portata territoriale più limitata (lotti), il valore di ciascuno dei quali non potrà, però, essere inferiore ad un terzo dell’importo complessivo della gara.
Fino alla conclusione delle gare, per il cui espletamento ci si uniformerà alla vigente
normativa di riferimento con particolare riguardo alle disposizioni comunitarie in
materia, gli appalti in atto s’intendono prorogati.
Al fine di delineare un percorso omogeneo, finalizzato a favorire l’adozione, da parte
dei singoli Uffici scolastici regionali nell’ambito dei quali attualmente sono svolte le
attività esternalizzate, di comportamenti univoci e condivisi, è stata predisposta, in
collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’unita
documentazione di gara, che costituisce parte integrante della presente direttiva ed
ai cui contenuti si fa puntuale ed espresso rinvio.
Ogni Direttore generale regionale nel cui ambito di competenza sono in esercizio le
attività di cui alle premesse, avvalendosi, pertanto, della citata documentazione,
provvederà all’indizione e alla gestione della gara di appalto, nominerà la
Commissione composta da personale dotato delle opportune conoscenze tecnicogiuridiche
in materia, proclamerà i vincitori di gara sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e stipulerà il contratto quadro normativo,
fornendo, altresì, indicazioni operative ed ogni altro ausilio eventualmente
necessario ai Dirigenti scolastici che, in applicazione del contratto quadro citato,
sottoscriveranno con le ditte aggiudicatarie i singoli i contratti di appalto dei servizi
oggetto di gara.
Ai fini di quanto indicato nel presente articolo, ciascun Direttore Scolastico
Regionale curerà di fornire adeguata informativa alle Organizzazioni sindacali
interessate, a livello territoriale, ai sensi dell’articolo 5 del vigente CCNL relativo al
personale del comparto scuola.

Art. 2
Risorse finanziarie

Le risorse complessivamente disponibili per le attività di cui al precedente articolo 1
ammontano, tenuto conto dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge
22 novembre 2002, n. 268, ad € 273.553.914,00.
Tali risorse, come iscritte sotto ciascun centro di responsabilità riferito ad ogni Ufficio
Scolastico Regionale nello stato di previsione di questo Ministero, costituiranno, nei
limiti delle somme assegnate a ciascun Ufficio medesimo, la base d’asta delle
rispettive gare d’appalto ed, una volta intervenuta l’aggiudicazione, saranno
utilizzate da ogni Direttore regionale territorialmente competente per sovvenzionare
le attività promosse dalle Istituzioni scolastiche direttamente interessate, sulla scorta
del contratto-quadro definito dai Direttori regionali medesimi e secondo i criteri e gli
indirizzi dagli stessi fissati, in coerenza con le finalità e gli obiettivi individuati dalla
presente direttiva.

Art. 3
Obiettivi

L’appalto, oggetto delle gare, avrà durata triennale e, nelle more dell’emanazione
del bando successivo, potrà essere prorogato per un massimo di dodici mesi.
Le attività contemplate dall’appalto medesimo, ivi comprese quelle, eventuali, extra
canone, sono definite puntualmente nel capitolato tecnico e riguardano le:
1) attività di pulizia presso gli Istituti scolastici indicati in ciascun bando di gara,
come già previste nei contratti d’appalto stipulati dagli Enti locali, oggetto di
trasferimento ai sensi della normativa in premessa ed, a fronte della stessa,
prorogata presso i medesimi Istituti già interessati al subentro;
2) attività ausiliarie accessorie presso gli Istituti scolastici indicati in ciascun bando
di gara, connesse al subentro nei contratti stipulati dagli Enti locali, laddove già
previste in essi, oggetto di trasferimento ai sensi della normativa in premessa
ed, a fronte della stessa, prorogate presso i medesimi Istituti già interessati al
subentro; tali attività dovranno essere puntualmente declinate nel capitolato
tecnico precitato.
Non è consentita l’estensione degli appalti ad attività diverse da quelle indicate nel
presente articolo, né ad Istituzioni scolastiche non comprese negli elenchi allegati a
ciascun bando, di cui costituiscono parte integrante.

Art.4
Livelli d’intervento

Le gare, salvo quanto indicato nel precedente articolo 1, avranno portata regionale;
ad esse potranno partecipare, a norma di legge, le imprese appartenenti alle
tipologie contemplate nell’unita documentazione, in possesso dei requisiti richiesti e
con le modalità in essa prescritte.
Le risorse assegnate ai rispettivi Uffici scolastici regionali sono finalizzate a
consentire il migliore esercizio delle attività previste dalla presente Direttiva ed, a tal
fine, ciascun Ufficio medesimo curerà di fornire ai Capi d’istituto interessati ogni
ausilio, informazione e sostegno, nell’ambito del quadro normativo di riferimento, per
facilitarne le attività, garantendo loro – in quanto diretti contraenti con le ditte
assegnatarie – gli opportuni, adeguati, supporti tecnici, operativi e normativi ed
assicurando, altresì, la tempestiva assegnazione delle risorse necessarie per
l’esercizio delle attività di competenza.

Art. 5
Monitoraggio

Il corretto svolgimento delle attività contemplate nella presente Direttiva sarà oggetto
di specifiche azioni di monitoraggio ed, a tal fine, la Direzione Generale del
Personale della scuola definirà, d’intesa e con la collaborazione degli Uffici scolastici
regionali, un apposito progetto al riguardo.
A norma della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, la presente Direttiva sarà trasmessa
alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite dell’Ufficio Centrale di
Bilancio.

Il Ministro: Moratti