Limiti di reddito esonero dal pagamento tasse scolastiche a.s. 2006/2007.

 Circolare Miur 4 gennaio 2006, n. 2 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Ufficio VII

Circolare ministeriale n. 2               Prot. n. 66  Roma, 4 gennaio 2006

Oggetto: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2006 – 2007.

Com’è noto, l’art.21-9° comma della legge 11-3-1988, n.67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l’altro, che i limiti di reddito previsti dall’art.28 -4° comma della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall’anno 1988,in ragione del tasso d’inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 30-12-2005 che il tasso d’inflazione programmato per il 2006 è pari all’1,7%.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l’anno scolastico 2006-2007, come dal seguente prospetto in euro:

Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone
Limite massimo di reddito espresso in euro per l’a.s. 2006-2007 riferito all’anno d’imposta 2005
1 4.625,00
2 7.673,00
3 9.864,00
4 11.781,00
5 13.697,00
6 15.524,00
7 e oltre  17.348,00

Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990).

Ai sensi del combinato disposto dell’art.6, comma 1, del Decreto Legislativo 15-4-2005, n.76 e dell’art. 28 del Decreto Legislativo 17-10-2005,n.226, a partire dall’anno scolastico 2006-2007, il diritto dovere all’istruzione e formazione professionale comprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell’accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni,Città e Autonomie Locali del 19-6-2003.

Conseguentemente gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.
Il Vice Direttore
Sergio Scala