Approvato il modello per i contributi progettazione zone sismiche 1 e 2

 Decreto ministeriale 27 aprile 2018 
MINISTERO DELL’INTERNO

Richiesta di contributo a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

(GU n.104 del 7-5-2018)

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto il comma 1, dell’art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017) come modificato dall’art. 17-quater, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017), che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2017.

Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l’anno 2018 e di 30 milioni di euro per l’anno 2019.»;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce: «I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l’anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018: a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione; b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità; c) la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione»; Rilevata la necessita’ di acquisire dai comuni interessati i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate, al fine di determinare, con successivo provvedimento, l’entità del contributo da assegnare, in applicazione dei criteri di priorità ed, eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 3-bis e 4 del citato art. 41-bis;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessita’ di definire il modello di certificazione da utilizzare, nonché le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l’anno 2018 e per il successivo anno 2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l’atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1
Comuni destinatari del contributo

1. Hanno facoltà di richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, previsto dall’art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall’art. 17-quater, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, i comuni che sono compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 del medesimo art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, presentando apposita domanda al Ministero dell’interno – Direzione centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini di cui al successivo art. 3 del presente decreto.

Art. 2
Modello di certificazione

1. E’ approvato il modello di certificazione informatizzato con il quale i comuni, individuati con le modalità di cui all’art. 1 del presente decreto, comunicano la richiesta di contributo a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di opere pubbliche.

2. Il modello cartaceo, allegato A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio giacente sui sistemi informatizzati del Ministero dell’interno – Direzione centrale della finanza locale.

3. La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sara’ messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell’«Area Certificati».

Art. 3
Modalita’ e termini di trasmissione
1. Per la validita’ della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019, trasmettono la certificazione di cui all’allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, esclusivamente con modalita’ telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Art. 4
Istruzioni e specifiche
1. Il modello eventualmente trasmesso con modalita’ e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara’ ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di cui all’art. 3. 2. L’eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello gia’ trasmesso telematicamente, comporta la non validita’ dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all’art. 3. 3. E’ facolta’ dei comuni, che avessero necessita’ di rettificare i dati gia’ trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente certificazione che perdera’ la sua validita’ ai fini del concorso erariale.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2018

Il direttore centrale: Verde

Allegato