Regolamento sul riconoscimento della parità scolastica

 Decreto Miur 29 novembre 2007, n. 267 

Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27»

Pubblicato nella Gazzetta Uffuciale 28 gennaio 2008, n. 23.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e, in particolare, l’articolo 1-bis, comma 2, concernente le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, da definirsi con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all’istruzione;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l’articolo 1, comma 7, concernente l’istituzione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 ottobre 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

1. Procedure per il riconoscimento della parità.

1. La parità è riconosciuta, a domanda, con provvedimento adottato dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti e condizioni stabiliti dall’articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. In materia di parità le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano le loro attribuzioni in conformità ai rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione.

3. L’istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore persona fisica o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale. Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. La domanda presentata da ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da ente locale o regione deve essere corredata del relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.

5. L’istanza di riconoscimento della parità può essere inoltrata:

a) per le scuole non statali già funzionanti;

b) per le scuole non statali che attiveranno il funzionamento all’inizio dell’anno scolastico successivo a quello dell’inoltro della richiesta. Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell’istituzione dell’intero corso.

6. Con l’istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell’anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare:

a) i dati relativi al proprio status giuridico nonchè il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

b) l’impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato;

c) l’impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano dell’offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

d) l’impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

e) l’impegno ad accogliere l’iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;

f) l’impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto per rendere efficace l’organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche. Per le scuole dell’infanzia il numero minimo degli alunni va computato con riferimento alle sezioni complessivamente attivate;

g) l’impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l’insegnamento impartito;

h) l’impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente;

i) l’impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e per il personale docente della scuola conformi ai contratti collettivi di settore e a rispettare il limite previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62. È fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell’ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell’ambito di strutture gestite dalla diocesi.

7. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione relativa:

a) al progetto educativo della scuola adottato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;

b) alle linee essenziali del piano dell’offerta formativa elaborato in conformità agli ordinamenti vigenti;

c) alla disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza;

d) al numero degli alunni iscritti a ciascuna classe o sezione.

8. In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l’iscrizione degli alunni, l’estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. A norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità non può essere riconosciuta, di norma, a singole classi.

2. Riconoscimento della parità.

1. Verificata la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore ai sensi dell’articolo 1, il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale competente per territorio adotta, entro il 30 giugno un provvedimento di riconoscimento o di diniego della parità scolastica.

2. Il riconoscimento ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.

3. Il provvedimento adottato deve specificare per quale ordine e grado di scuola e per quali corsi è riconosciuta la parità.

4. Per le scuole già paritarie, in caso di istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali, il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale emana apposito decreto secondo le modalità di cui al presente articolo. In caso di cessazione di corsi il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale emana il provvedimento consequenziale modificativo di quello originario.

5. In caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione deve essere presentata nuova domanda di parità all’ufficio scolastico regionale competente per territorio.

3. Mantenimento della parità.

1. Il gestore o il rappresentante legale, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, deve dichiarare al competente ufficio scolastico regionale, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.

2. Inoltre, la scuola è tenuta a comunicare entro il termine di cui al comma 1:

a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche e ai docenti;

b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;

c) la composizione degli organi collegiali;

d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell’offerta formativa (POF), che deve essere conservato agli atti della scuola.

3. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero di irregolarità di funzionamento, l’ufficio scolastico invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia provveduto, l’ufficio scolastico regionale dispone gli opportuni accertamenti anche ai fini del successivo articolo 5. Ai fini di cui al presente comma, per irregolarità di funzionamento sono da intendersi tutte quelle correlate alla carente rispondenza delle situazioni di fatto ai requisiti previsti dall’articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, alle disposizioni del presente regolamento nonchè alle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato.

4. Il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente all’ufficio scolastico regionale ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l’organizzazione e il funzionamento della scuola stessa ai fini delle conseguenti verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti.

5. Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell’idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente.

6. L’ufficio scolastico regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti, di cui all’articolo 1, mediante apposite verifiche ispettive che potranno essere disposte in qualsiasi momento.

7. Nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l’ufficio scolastico regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine, di norma non superiore a trenta giorni. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l’ufficio scolastico regionale provvede alla revoca del provvedimento con cui è stata disposta la parità, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.

4. Revoca della parità.

1. La revoca dell’atto di riconoscimento della parità scolastica è disposta, oltre che nella fattispecie di cui all’articolo 3, nei seguenti casi:

a) libera determinazione del gestore;

b) gravi irregolarità di funzionamento accertate ai sensi dell’articolo 3;

c) accertata violazione dell’articolo 1-bis, comma 3 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

d) mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe;

e) mancata attivazione di una stessa classe per due anni scolastici consecutivi.

5. Norme finali.

1. Per l’applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono dettate apposite linee-guida di attuazione.

2. I provvedimenti adottati dagli uffici scolastici regionali ai sensi del presente regolamento sono definitivi.