Prezzo libri di testo secondaria primo grado a.s. 2008/2009

 Decreto Miur 15 gennaio 2008, n. 8 
Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
IL MINISTRO
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante le disposizioni legislative riguardanti le scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999), ed in particolare l’art. 27, co
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1, comm
VISTO il decreto ministeriale 7 dicembre 1999, n. 547, contenente le norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuole dell’obbligo e i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della predetta s
CONSIDERATO che la dotazione libraria della scuola secondaria di primo grado deve fare riferimento anche all’insegnamento della seconda lingua stra
RITENUTO necessario determinare un adeguamento del tetto di spesa complessivo, in relazione al mutato quadro di riferimento dell’editoria scolastica per la scuola secondaria di primo
VALUTATA l’opportunità di incrementare il tetto di spesa dell’intera dotazione libraria della scuola secondaria di primo grado, rapportandolo agli incrementi del tasso d’infla
VISTO il tasso effettivo di inflazione per l’anno 2006, pari al 2,1%;
D E C R E T A
ART. 1 – Per l’anno scolastico 2008/2009, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline di ciascun anno di corso della scuola secondaria di primo grado, da assumere quale limite all’interno del quale i docenti sono tenuti ad operare le proprie scelte, è così determinato:
1^ media € 286,00; 2^ media € 111,00; 3^ media € 127,00 .
ART. 2 – Eventuali superamenti del prezzo massimo complessivo nella prima classe possono essere compensati, nei successivi anni, rispetto al prezzo massimo complessivo della seconda e della terza classe
ART. 3 – Eventuali incrementi degli importi indicati ai precedenti articoli debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10%. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti ed approvate dal Consigli di istituto.
ART. 2 – Eventuali superamenti del prezzo massimo complessivo nella prima classe possono essere compensati, nei successivi anni, rispetto al prezzo massimo complessivo della seconda e della terza classe
ART. 3 – Eventuali incrementi degli importi indicati ai precedenti articoli debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10%. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti ed approvate dal Consigli di istituto.
IL MINISTRO
Fioroni