Organici personale docenti a.s. 2008/2009

 Circolare n. 19 Roma, 1 febbraio 2008 Ministero dell’Istruzione

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2008/2009 –

Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.

Si trasmette l’unito schema di decreto interministeriale, da emanare di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze, recante disposizioni, per l’anno scolastico 2008/09, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.
Si premette che le disposizioni di cui sopra sono il risultato dell’elaborazione dei diversi dati che concorrono alla quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema d’istruzione nei diversi ambiti territoriali. Detto lavoro ha evidenziato la presenza di significativi margini di azione per realizzare un ulteriore adeguamento dell’ articolazione degli organici in funzione di un più equilibrato rapporto alunni/classi e di una maggiore efficienza ed

efficacia della spesa attraverso un più razionale utilizzo delle risorse assegnate.

Nella consapevolezza che la funzionalità del servizio rispetto agli obiettivi si lega soprattutto all’affidabilità e alla professionalità individuale degli operatori e alle capacità organizzative delle diverse strutture deputate all’erogazione del servizio stesso, si ritiene che un impegno responsabile da parte di tutti i soggetti operanti a diversi livelli nel settore dell’istruzione – USR, USP, singole istituzioni scolastiche ed Enti locali – possa coniugare efficienza della spesa, qualità del servizio e soddisfazione delle effettive esigenze dell’utenza.
Tale impegno consentirà di far fronte, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle crescenti richieste da parte delle famiglie in ordine all’ampliamento della scuola dell’infanzia e del tempo pieno nella scuola primaria e all’improrogabile necessità di attivare un sistema d’istruzione degli adulti efficiente e dinamico, in grado di garantire a tutti, per l’intero arco della vita, in un contesto in rapida evoluzione, una formazione coerente con le esigenze poste dalla moderna società della conoscenza.
E’ di tutta evidenza che gli interventi di cui sopra richiedono la stretta collaborazione delle Regioni e degli Enti locali cui spettano, ai sensi del novellato art. 117 della Costituzione e dello stesso decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, competenze proprie nella programmazione dell’offerta formativa e nella definizione della distribuzione della rete scolastica territoriale. Occorrerà pertanto che le SS. LL. promuovano sistematici confronti con le Regioni e gli Enti locali nella fase di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse perché detto piano risulti coerente con le scelte effettuate precedentemente negli ambiti di competenza. A questo proposito, si segnala l’opportunità che vengano poste le basi per realizzare, tra gli UU.SS.RR. e le Regioni, delle intese utili a sviluppare, per l’a.s. 2009/2010, una programmazione dell’offerta formativa che sia coerente con l’obiettivo di migliorare sia la qualità del servizio di istruzione sia l’efficienza e l’efficacia della stessa.
Tanto premesso, le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto

e sulla base delle istruzioni e indicazioni della presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure che si rendono necessarie per il corretto e puntuale avvio dell’anno scolastico.

In tale contesto, prioritario adempimento, in quanto propedeutico alle operazioni di mobilità, sistemazione e nomine, risulta la ripartizione dei contingenti assegnati tra le rispettive province, previa informativa alle OO.SS., sulla base delle tipologie, degli assetti e delle articolazioni delle scuole e della consistenza della popolazione scolastica.
La consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale è stata definita in coerenza con

quanto previsto dall’art. 2, comma 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il

2008) che ha rimodulato gli obiettivi di contenimento della finanziaria 2007 e previsto per l’anno

2008/09 una riduzione complessiva di 11.000 posti (10 mila per il personale docente e mille per il personale ATA).

Per conseguire detta riduzione la stessa legge finanziaria ha individuato, all’art. 2 comma 411, specifici interventi dettagliati nelle successive sezioni dedicate ai diversi gradi scolastici. In via generale, sempre ai fini di cui sopra, si conferma la disposizione, già operante nell’anno scolastico in corso, relativa alla possibilità di non effettuare sdoppiamenti delle classi in presenza di uno o due alunni in più rispetto ai parametri previsti dal D. M. 331/98. Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che, ai sensi dell’ art. 2 comma 411 lettera c) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), gli incrementi del numero delle classi disposti dal dirigente scolastico in organico di fatto devono essere autorizzati dal direttore regionale.

La ripartizione a livello regionale dell’organico globalmente definito è stata operata, in maniera non difforme dagli anni pregressi, tenendo a riferimento, come precisato dall’art. 1, comma 2 dello schema di D.I. in oggetto, tutti i dati e gli elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema d’istituzione ai diversi livelli territoriali, anche con riguardo alle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà.

Le dotazioni organiche regionali sono ripartite nelle tabelle allegate al testo del richiamato schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante. Le citate tabelle, nella consapevolezza che il completo obiettivo di riduzione non possa essere conseguito esclusivamente in organico di diritto, prevedono, comunque, riduzioni per una soglia minima di 6.000 unità complessive che devono essere necessariamente realizzate in organico di diritto e che consentono, nel contempo, di rispondere alle esigenze del territorio; la riduzione delle decurtazioni relative all’ organico di diritto, infatti, potrà assicurare, attraverso una più numerosa platea di posti utili per la mobilità e le nomine in ruolo, una maggiore stabilità del personale interessato a tutela della continuità didattica. Una attenta gestione dell’ organico di fatto successivamente completerà l’obiettivo di contenimento previsto dalla legge finanziaria; si sottolinea che l’intervento sull’organico di fatto verrà attuato allorché i dati relativi alle iscrizioni saranno ampiamente consolidati e non più presunti. Sarà quindi oltremodo agevole rapportare le consistenze di organico alle reali necessità del territorio, procedendo alla eventuale redistribuzione ponderata della restante quota di interventi da operare sull’ organico di fatto. Resta inteso che a conclusione di tutte le operazioni di organico di diritto e di fatto, dovrà essere comunque conseguito l’obiettivo previsto dalla legge finanziaria 2008, e ciò al fine di evitare l’applicazione della clausola di salvaguardia. A tal fine si affida comunque alle SS. LL. il compito di valutare con la massima flessibilità le concrete situazioni in essere e di adottare le soluzioni più appropriate per raggiungere l’obiettivo finale complessivo, anche in deroga ai parametri indicati che vanno assunti come orientativi nel più generale contesto dell’ azione di razionalizzazione della rete scolastica.

Con la presente circolare si forniscono, quale quadro di riferimento generale, indicazioni, suggerimenti e proposte utili per la determinazione degli organici regionali e il conseguimento delle suddette riduzioni.
Resta inteso tuttavia che le SS.LL., attraverso strategie autonomamente definite in funzione

degli specifici bisogni del territorio di competenza e valorizzando a pieno le autonome scelte delle scuole, potranno individuare ulteriori soluzioni e interventi atti a conseguire lo specifico obiettivo di contenimento, che, laddove le condizioni di contesto lo consentano, potrà essere realizzato già nella fase di determinazione dell’organico di diritto. Lo schema di decreto interministeriale riporta la tabella G nella quale sono indicati nella colonna “A” a livello nazionale e regionale le entità degli incrementi e dei decrementi che dovranno essere operati in organico di diritto, mentre, come prima precisato, si rinvia ad una fase successiva la comunicazione relativa agli interventi da operare in organico di fatto.

La tabella B1, reca il numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria.

Come più volte fatto presente, sono ammesse compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi ambiti di scolarità.

Com’è noto, la legge finanziaria 2008, all’art. 2, commi da 417 a 424, ha previsto la sperimentazione triennale di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. Con atto di indirizzo in fase di predisposizione saranno definiti finalità, criteri e metodi di detta sperimentazione e individuate le province coinvolte nell’iniziativa. Si precisa, fin d’ora, che le dotazioni di diritto assegnate riguardano anche quest’ultime province.
Il decreto interministeriale prevede, altresì, la possibilità di inserire in organico di diritto, nel limite delle risorse assegnate a ciascuna provincia, le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti presso gli Educandati femminili statali.

Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici

Le SS.LL., appena ricevuta la presente circolare e l’allegato schema di decreto

interministeriale, al fine di assumere scelte il più possibile condivise, vorranno attivare i necessari incontri con gli Assessori regionali in vista di una programmazione integrata dell’offerta formativa. Successivamente avvieranno la fase di informazione alle Organizzazioni Sindacali prevista dall’art. 2 dello schema di decreto succitato.

Contestualmente, le SS.LL., forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai dirigenti degli Uffici scolatici provinciali e ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, incontri e approfondimenti, richiamando la necessità che i dati trasmessi al Sistema informativo dalle istituzioni scolastiche siano assunti nell’ osservanza della normativa vigente.

A tal fine, le SS.LL. impartiranno le istruzioni occorrenti per dare concreta attuazione alle previsioni della legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008), indicando le misure e gli interventi da adottare per la formazione delle classi. In particolare, a titolo di esempio, potrà essere considerata, nella scuola primaria, l’opportunità di ridurre quote di organico funzionale, di utilizzare al meglio i docenti specializzati di lingua inglese e di procedere, nell’istruzione secondaria di I e II grado, ad una più attenta riconduzione delle cattedre a 18 ore, nonché alla corretta applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2008,all’art. 2, comma 411. In fase assolutamente residuale, e principalmente nelle classi prime, qualora non risultasse possibile raggiungere altrimenti l’obiettivo fissato dalla legge finanziaria, le SS.LL. valuteranno la possibilità, in analogia a quanto previsto già nel corrente anno scolastico, di non attuare lo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato numero di alunni (una o due unità) eccedente i parametri previsti dal D. M. n. 331/98. Ciò anche al fine di evitare la costituzione di classi che non diano garanzia di tenuta, con la conseguenza di accorpamenti negli anni successivi a discapito della continuità didattica.

E’ di tutta evidenza, poi, che il processo di contenimento non potrà essere conseguito attraverso un semplice frazionamento delle cattedre e dei posti, che si ricompongono poi nell’ organico di fatto, ma dovrà interessare fondamentalmente la corretta e attenta formazione delle classi, dalla quale dipende principalmente il raggiungimento dell’ obiettivo di contenimento.

Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro coerenza con le indicazioni della presente circolare e della legge finanziaria 2008, apportando eventuali, necessarie variazioni agli stessi. Una volta validati e resi definitivi, ne daranno formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive.

Scuola dell’infanzia

La C.M. n. 110 del 14 dicembre 2007, relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2008/09, ha previsto che possono iscriversi alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiranno il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2008. A conferma di una consolidata prassi e alle condizioni indicate dalla stessa C.M. n. 110/2007, possono altresì essere iscritti quelli che compiranno il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2009.

Al fine di contribuire alla progressiva eliminazione delle liste di attesa e pervenire alla graduale generalizzazione del servizio e corrispondere in maniera adeguata alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, la dotazione di organico di diritto per l’anno 2008/09 viene incrementata dei posti autorizzati in organico di fatto nel corrente anno scolastico, nonché di ulteriori posti per un totale complessivo di oltre 700 unità.

Nella tabella A1 sono riportati i 610 posti finanziati con quota parte delle risorse previste dall’art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004.

Si ritiene opportuno precisare che nel caso le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, al fine di assicurare continuità al percorso educativo avviato, dovrà essere data la precedenza alle bambine e ai bambini che hanno frequentato le cd. “sezioni primavera”.

Scuola primaria

Anche per il prossimo anno scolastico le dotazioni di organico sono definite, in maniera generalizzata, stante le preferenze espresse dalle famiglie, sulla base di un modello orario di 30 ore settimanali per classe.
Si conferma che devono tutt’ora trovare applicazione i criteri e le modalità di determinazione

delle classi e degli organici di cui al D.M. n. 331/98 e al D.M. 141/99, con gli adeguamenti prima

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accennati, finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla legge finanziaria 2008, che a tal fine sono state commisurate alle esigenze più volte rappresentate, ivi comprese, ovviamente, quelle connesse alla attuazione del tempo pieno.
Si precisa che le classi a tempo pieno possono essere autorizzate solo in presenza di strutture idonee, con un orario complessivo, compreso il tempo mensa, di 40 ore settimanale e con orario obbligatoriamente antimeridiano e pomeridiano per una più efficace e valida organizzazione della didattica. Prima di istituire le classi a tempo pieno la SS.LL. verificheranno la presenza di tutte le citate condizioni.
Si rammenta che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di estrema necessità e

nelle zone particolarmente disagiate.

Il contingente di posti assegnato alle SS.LL. è comprensivo anche dei posti di specialista

necessari per garantire lo studio generalizzato della lingua straniera inglese.

Si rammenta altresì che, come previsto dall’art. 1, comma 128, della legge finanziaria 2005, l’insegnamento della lingua straniera deve essere effettuato dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti, o da altro docente facente parte dell’organico di istituto, sempre in possesso dei requisiti richiesti. In tale ottica, al fine di realizzare una corretta gestione delle risorse, i dirigenti scolastici porranno in essere tutti gli accorgimenti organizzativi affinché i docenti specializzati, in servizio nell’istituzione scolastica, impartiscano l’insegnamento delle lingua straniera nelle classi del modulo. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire con il personale della scuola, possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, sempre nel limite del contingente regionale.
I posti da destinare ai docenti specialisti si costituiscono, di regola, in ragione di un posto per ogni 7/8 classi, ferma restando l’esigenza che ciascun docente effettui almeno 18 ore di insegnamento. Per evidenti ragioni di efficacia dell’offerta formativa si evidenza, comunque, l’esigenza di aggregare le classi in maniera che le stesse non superino il numero sopra indicato.

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Con l’occasione si fa presente che ai fini di quanto previsto dal citato art. 1, comma 128 della

legge n. 311/2004, è in corso di attuazione il piano di formazione, avviato nell’anno scolastico

2004/05 sulla base della c.s. n. 1446/05, da proseguire anche negli anni 2007/08 e 2008/09 ai sensi dell’art. 1 comma 605, lettera e) della legge finanziaria 2007, che prevede la progressiva copertura con docenti specializzati di tutti i posti di insegnamento della lingua inglese.
A tal riguardo si evidenzia che, entro il 31 agosto p.v., conseguiranno la certificazione richiesta per l’insegnamento della lingua inglese i docenti che hanno iniziato il corso di formazione linguistico-comunicativa nell’anno 2006. Le SS.LL., pertanto, nella determinazione dei posti da destinare ai docenti specialisti dovranno considerare detta situazione.

Istruzione secondaria di I grado

Tenuto conto del disposto dell’art. 1 comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, che ha prorogato all’a.s. 2008/09 la fase transitoria, anche per tale anno restano confermati, per l’intero corso, i criteri di costituzione delle cattedre fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni.
Ai sensi dell’art. 1 della legge 25 ottobre 2007, n. 176, i posti per le attività di tempo prolungato devono essere attivati nell’ambito della dotazione complessiva dell’ organico di diritto determinata con decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Pertanto, eventuali incrementi di posti e di ore a tempo prolungato, rispetto alle dotazioni attuali, possono essere consentiti solo nei limiti delle complessive quantità di organico del personale docente assegnate a livello regionale.
L’offerta del tempo prolungato è regolata dal D.M. 22 luglio 1983 e le relative classi possono essere autorizzate solo in presenza di adeguate strutture edilizie e attrezzature idonee, con un orario complessivo, compreso il tempo mensa, da non meno di 36 fino a 40 ore settimanale e con orario obbligatoriamente antimeridiano e pomeridiano per una efficace e valida organizzazione della didattica. Prima di autorizzare classi a tempo prolungato la SS.LL. verificheranno la

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presenza di tutte le citate condizioni. E’ consentita l’organizzazione del tempo scuola in tutti gli assetti didattici previsti dal progetto di istituto, a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato.
a) Lingue comunitarie

Per effetto del disposto dell’art. 1 comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, anche per l’anno 2008/09 verranno previste in organico di diritto le consistenze di organico relative ad una sola lingua straniera, vale a dire quella presente in tale organico nel corrente anno scolastico. Tanto, nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni. Restano, inoltre, confermate le attuali dotazioni organiche relative alle ex sperimentazioni della seconda lingua straniera.
La dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o altra lingua comunitaria) sarà invece definita in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Si fa, pertanto, riserva di impartire a tempo debito puntuali istruzioni sulle modalità di copertura delle ore riservate allo studio della seconda lingua comunitaria.
Quanto al numero delle ore da destinare all’insegnamento di ciascuna delle due lingue comunitarie (inglese e altra lingua), l’allegato E) del decreto legislativo n. 226/05 prevede tre ore settimanali per la lingua inglese e due ore settimanali per la seconda lingua comunitaria.
Anche nell’anno scolastico 2008/09, non troverà applicazione l’ art. 25, comma 2, del D.L.vo

n. 226/2005, relativo all’insegnamento “potenziato” della lingua inglese.

b) Tecnologia

Com’è noto, l’orario d’insegnamento della tecnologia, rientrante nell’area disciplinare “Matematica, scienze e tecnologia”, assegnato nell’attuale fase transitoria ai docenti di educazione tecnica, è stato definito, a partire dall’anno scolastico 2006/07, in due ore settimanali.

In relazione a quanto sopra, i predetti docenti, ai fini del completamento a tre ore, previste per l’insegnamento di educazione tecnica, potranno essere impiegati, in base alle competenze professionali in possesso, nelle diverse attività previste dal progetto di istituto.

c) Strumento musicale

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Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle richieste formulate dalle famiglie, è assicurato, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 266/05, “per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i corsi ad indirizzo musicale”. Tale quota oraria è aggiuntiva rispetto al vigente orario obbligatorio di insegnamento.

Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono confermati i criteri previsti dalla normativa previgente. Ferma restando l’esigenza che vengano mantenuti in organico di diritto i corsi avviati negli anni precedenti, si evidenzia che eventuali nuovi corsi dovranno essere istituiti già in organico di diritto, in quanto i posti necessari per la loro attivazione dovranno rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con il decreto interministeriale da adottare di concerto con il Ministero dell’economia.
d) Riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento settimanali

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che lo schema di Decreto interministeriale allegato alla presente, in attuazione dell’art. 35 della legge n. 289/03, prevede la costituzione delle cattedre con 18 ore di insegnamento con riferimento alle classi di concorso A028, A030, A032 e a quelle relative alla lingua straniera. Si darà attuazione a tale operazione dopo la formazione delle cattedre e dei posti interni e, in via residuale, quelli esterni, utilizzando gli spezzoni che dovessero residuare in ambito provinciale per la costituzione delle cattedre orario esterne.

Istruzione secondaria di II grado

Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, anche per la scuola secondaria di II grado si richiamano i criteri e i parametri previsti dal D.M. n. 331/98 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.M. n. 141/99 (relativo alle classi con la presenza di alunni disabili), con gli adeguamenti prima indicati finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla finanziaria 2008.

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La medesima legge finanziaria, per conseguire le riduzioni programmate per l’anno

2008/2009, ha previsto, all’art. 2, comma 411, ulteriori interventi atti a favorire tali riduzioni:

− Il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d’arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento, con lo stesso procedimento di cui all’art. 18, comma 1, del D.M. n. 331/98. La disposizione sostituisce i commi 3 e 7 dell’art. 18 del D.M.
331/98 e tende a razionalizzare la costituzione del numero classi. Qualora il totale delle classi così determinate non consenta l’attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nell’istituzione scolastica sarà cura delle SS.LL. di dare indicazioni ai dirigenti scolastici sull’opportunità di mantenere i corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando la duplicazione con corsi/indirizzi similari. Al fine poi di mantenere un’offerta formativa più ampia è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici a livello provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.
Per indirizzi si intendono i vari corsi di studio presenti nelle diverse tipologie di istituto (es. in un istituto tecnico commerciale: indirizzo IGEA, indirizzo programmatori, indirizzo progetto Mercurio; in un istituto per geometri: indirizzo geometri tradizionale e indirizzo progetto Cinque; in un istituto per il turismo: indirizzo tradizionale e indirizzo ITER).
− Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti ordini, istituti o sezioni di diverso tipo (es. istituto agrario con istituto per la ristorazione, istituto commerciale con sezione annessa di geometra o periti aziendali e corrispondenti lingue estere, il liceo classico con il liceo scientifico, in tutti i casi di istituti d’istruzione superiore), le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine, istituto o tipo di sezione, secondo la procedura di cui all’art. 18, comma 1, del D.M. 331/98. La disposizione conferma dunque quanto previsto dal comma 2 dell’art. 18 del citato D.M. n. 331/98.

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− Nell’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati
ad ordinamento ai sensi del D.M. n. 234/2000 il cui carico orario sia superiore alle
34 ore settimanali, è subordinata alla valutazione della congruità dei quadri orari e dei piani di studio rispetto ai vigenti ordinamenti nazionali. Ne consegue, pertanto, che non potranno essere attivate le classi prime dei corsi ex sperimentali con un carico orario superiore alle 34 ore, qualora sia presente nell’ordinamento nazionale un analogo e similare corso con orario pari o inferiore alle 34 ore settimanali, salvo motivate deroghe, da verificare attentamente in sede locale, in relazione a corsi di riconosciuta valenza formativa.

Oltre le novità introdotte dalla legge finanziaria 2008, lo schema di decreto interministeriale

contiene altre disposizioni che di seguito si richiamano:

− Ai sensi dell’art. 35 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) le cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, sono ricondotte alle 18 ore settimanali, salvaguardando l’unitarietà dell’insegnamento di ciascuna disciplina. Tale disposizione, quest’anno, si applica anche alla classe di concorso 50/A (materie letterarie) dell’istruzione professionale a seguito della riduzione di quattro ore dell’orario settimanale di lezione nelle classi del biennio, disposta con D.M. n. 41 del 25 maggio 2007. Detta norma dovrà trovare applicazione solo qualora non si determinino situazioni di soprannumerarietà e, nel caso di titolarità su cattedre costituite tra più scuole, la possibilità di conservare la titolarità rimane subordinata all’avvenuto completamento a 18 ore dell’orario delle cattedre interne. I posti segnalati al Sistema informativo al solo fine di salvaguardare le titolarità, non sono disponibili per le operazioni di mobilità.

− La prima classe di una sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso

indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, si costituisce con almeno

20 alunni. Per gli istituti di istruzione artistica e per quelli situati in zone

geograficamente disagiate sono consentiti, sempre nell’ambito del contingente dei

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posti assegnato alle SS.LL., limitati scostamenti rispetto al citato numero di 20 alunni, nel caso ricorrano situazioni del tutto eccezionali, debitamente motivate, come previsto dall’art. 21 del D.M. n. 331/98.

− Si procede all’accorpamento delle classi finali, qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo cura, comunque, di non frazionare il gruppo classe.

− Si procede alla costituzione di classi iniziali, articolate in gruppi di diverso indirizzo di studio, purché formate con un numero complessivo di alunni non inferiore a 27 e con un gruppo di studio (quello meno consistente) di almeno 12 alunni.

− Ai sensi del D.M. 331/98, qualora il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della medesima scuola, ferma restando, ovviamente, la possibilità per tali alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo o la “sperimentazione” richiesti.

− Negli istituti d’arte la ripartizione delle ore destinate agli insegnamenti di laboratorio deve essere effettuata assicurando prioritariamente il pieno utilizzo del personale in servizio negli istituti medesimi.

− Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di un

numero di 20 alunni.

− Le cattedre di educazione fisica sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Rimane la possibilità, previa deliberazione del collegio dei docenti, di attivare ancora le squadre sulla base delle attitudini e delle esigenze degli alunni, qualora ciò non comporti incrementi di ore o di cattedre, rispetto alla costituzione delle cattedre per classi.

Ufficio 4

Le disposizioni in questione rispondono alle finalità di evitare dispersione di risorse per

effetto dell’attivazione di indirizzi di studio che non garantiscano, per gli anni successivi, il

funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni.

Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità di organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per tutte le operazioni necessarie per un corretto avvio dell’anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali vorranno evitare il ricorso al frazionamento delle cattedre.

Si ritiene opportuno rammentare che la realizzazione dei progetti di cui all’accordo quadro e ai protocolli di intesa Stato-Regioni si lega di norma ad appositi finanziamenti. Ulteriori precisazioni e indicazioni verranno fornite con la circolare relativa all’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto.

Si ritiene infine di dover sottolineare che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con le iniziative legate al dimensionamento e alla distribuzione sul territorio delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l’istruzione secondaria di II grado, all’attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.

Istruzione degli adulti

L’organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all’attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti, rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2007/2008. Eventuali deroghe, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza di organico assegnata alle singole realtà regionali.

Posti di sostegno

Ufficio 4

L’art. 9 dello schema di decreto interministeriale dà applicazione a quanto stabilito dall’art. 2, commi 413 e 414, delle legge finanziaria per il 2008 che prevede nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo dei posti di sostegno istituibili a livello nazionale e di quelli attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo.
− Il comma 413, nell’ottica di realizzare il graduale raggiungimento di un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni disabili, stabilisce che a decorrere dall’anno scolastico 2008/09, il numero dei posti di sostegno non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi funzionanti nell’organico di diritto dell’a.s. 2006/07. Detti posti sono comprensivi anche delle deroghe che in precedenza venivano autorizzate in organico di fatto per rispondere alle esigenze certificate.
Il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili, nell’anno scolastico 2008/09, in ciascun ambito regionale, compresi quelli dell’organico di diritto, sono riportati nella tabella E, colonna C, dello schema di decreto interministeriale e sono comprensivi degli spezzoni orari.
In sostanza, per il prossimo anno scolastico, sono stati confermati a livello nazionale i posti complessivamente istituiti in organico di fatto dell’a.s. 2007/08, con limitate modifiche a livello regionale, necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti tra le varie regioni, e per raggiungere, gradualmente, come previsto dalla legge finanziaria 2008, il tendenziale rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili. Si confida, pertanto, in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse, con particolare riguardo all’innalzamento dell’obbligo scolastico, al fine di contenere l’istituzione dei posti entro il contingente assegnato e riportato nella citata tabelle E, colonna C.
Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e le altre Istituzioni pubbliche competenti, individueranno modalità di distribuzione delle risorse umane e materiali utili all’integrazione dell’alunno disabile, anche attraverso la costituzioni di reti di scuole.
In esecuzione di quanto previsto dall’art. 1, comma 605 lettera b) della legge finanziaria

Ufficio 4

2007, che postula la necessità di far corrispondere l’individuazione degli organici alle effettive esigenze attraverso una stretta collaborazione tra USR, Regioni, ASL e istituzioni scolastiche, è stato istituto un tavolo di lavoro presso la Conferenza Unificata, per il raggiungimento di una intesa finalizzata alla più razionale organizzazione ed utilizzazione di tutte le risorse necessarie per la integrazione scolastica dell’alunno disabile.

− Il comma 414 prevede che la dotazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/07. Sulla base di tale consistenza sarà possibile pervenire alla fine del triennio, ad un organico di diritto di 63.347 posti, rispetto agli attuali 48.696. Nella tabella E, colonna A, dello schema di decreto interministeriale è riportata la dotazione di organico di diritto relativa all’a.s. 2008/09, comprensiva della prima quota di incremento. Essa realizza, per la prima volta dopo dieci anni, un incremento dei posti disponibili di organico di diritto, utili sia per i movimenti che per le nomine in ruolo.

In applicazione del citato comma 414, nello schema di decreto interministeriale è allegata la tabella F che riportata la progressiva e graduale rideterminazione della dotazione di diritto dei posti di sostegno relativa al triennio 2008/2010.
Spetta alla SS.LL. determinare la dotazione organica di ciascun grado di istruzione, definendo l’organico di diritto e quello di fatto secondo le quantità riportate nella tabella E, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.

Scuole con insegnamento in lingua slovena

Il Direttore Generale dell’USR del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 13 dello schema di decreto interministeriale, provvederà a ripartire le dotazioni organiche regionali, assicurando la funzionalità delle scuola con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo.

Ufficio 4

Indicazioni finali

Al fine di poter disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell’ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante monitoraggio delle fasi volte alla determinazione degli organici di diritto e delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

Ai fini di cui sopra, le SS.LL. avvalendosi della collaborazione della struttura appositamente costituita presso codeste direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo Dipartimento (e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione Generale del Personale della scuola (e-mail luciano.chiappetta@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.

Tanto anche nell’intento di raccordare proficuamente l’attività della menzionata struttura con

quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.

Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO F.to Giuseppe Cosentino

D.I. n.

del

DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2008/2009

IL MINISTRO DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
VISTI l’articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché l’articolo 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e l’articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200 riguardanti l’organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna;
VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che ha previsto l’attribuzione dell’autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto ministeriale 13 giugno 2006, n. 47, e la nota esplicativa prot. n. 721 del 22 giugno
2006, che ha disposto l’elevazione sino al 20% dei limiti di flessibilità riservati alle istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi di scuola ai sensi dell’art. 8 del Regolamento in materia di autonomia scolastica n. 275/99;
VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;
VISTI l’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 concernente l’assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;
VISTA la legge 20 agosto 2001 n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002;

VISTA la legge 28 dicembre 2001 n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato”;
VISTA la legge 22 novembre 2002 n. 268 di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002 n.
212, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale;
VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, ai sensi della citata legge n. 53/03; VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l’ articolo 3, commi 88 – 90”;
VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l’ articolo 1, comma 128”;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in particolare il Capo IV, che ha previsto norme di raccordo e continuità tra il primo e secondo ciclo;
VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;
VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;
VISTI il decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 176, e il decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n.
131 nella parte relativa ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, e alla definizione degli organici del personale educativo;
VISTO il D.M. del 25 maggio 2007, n. 41 relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell’art. 1, comma 605, della legge 296/96;
VISTO il D.M. del 3 ottobre 2007, n. 80 recante disposizioni in materia di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti scolastici;
VISTO il D.M. del 22 agosto 2007, n. 139 regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo scolastico emanato in attuazione dell’art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006;
VISTA la circolare ministeriale n. 110 del 14 dicembre 2007 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s.. 2008/09;
VISTA la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464, del 5 marzo 2004, avente ad oggetto “Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – indicazioni e istruzioni”;

VISTO l’art. 35, 1° comma della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che “le cattedre
costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’ insegnamento di ciascuna disciplina” e che, in via transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall’utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole; VISTO il D. P.R. 11 agosto 2003, n. 319 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233, del
17 luglio 2006, con il quale è stato istituito il Ministero della pubblica istruzione e sono state trasferire allo stesso le funzioni e le risorse già attribuite al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dall’art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 300, del 30 luglio 1999;
VISTA la legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 173, del 12 gennaio 2006, recante “ proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l’esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione”, con la quale è stata disposta la proroga: – all’anno scolastico 2007-2008 del regime transitorio concernente l’accesso anticipato alla scuola dell’infanzia; – all’ anno scolastico 2008/2009 delle disposizioni per la definizione degli organici del personale docente della scuola secondaria di I grado secondo la previsione del DPR n. 782/1982; – il rinvio all’anno scolastico 2008/2009 dell’avvio della riforma dell’istruzione secondaria di II grado di cui al decreto l. vo n. 226/05;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato;
VISTO in particolare l’art. 1, comma 605, che prevede che per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’Amministrazione scolastica, il Ministro della Pubblica Istruzione adotti provvedimenti che prevedano “nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall’anno scolastico 2007/08, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini a gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni classe dello 0,4;
VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni, nella legge n. 176, del
25 ottobre 2007, in particolare l’art. 1 che, tra l’altro, prevede il ripristino del tempo pieno nella scuola primaria secondo il modello di cui all’art. 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la legge24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato;
VISTO in particolare l’art. 2, commi da 411 414, che per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’Amministrazione scolastica, anche attraverso misure di carattere strutturale, prevede l’adozione dei seguenti provvedimenti:
“1.a) a partire dall’anno scolastico 2008/2009, per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno
2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell’istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;
c) il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331»;
412. Le economie di spesa di cui all’articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), del presente articolo sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l’anno 2008, euro 897 milioni per l’anno 2009, euro
1.218 milioni per l’anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall’anno 2011. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a d), del presente articolo, si applica la procedura prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
413. Fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera b), dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico
2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell’obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata,
nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all’articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a:
«particolarmente gravi», fermo restando il rispetto dei principi sull’integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 3 del presente articolo e dal presente comma.

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

DECRETA
articolo 1
(consistenze dotazioni)
1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali relativamente alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico
2008/2009 sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle “A”, “B”, “C”, “D” , ”E”, “F”e “G” e costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell’entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all’articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, alle situazioni edilizie, secondo parametri e i criteri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 , n.
141, e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art.
2, comma 412, della legge finanziaria n. 244/2007.
3. Per la scuola primaria e alla scuola dell’infanzia, le citate consistenze tengono conto anche delle situazioni relative agli organici funzionali, così come previste rispettivamente dal decreto ministeriale

24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200.
4. Con riferimento all’istruzione secondaria, le dotazioni organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni.
5. Ai fini di cui dall’art. 2, comma 1, lettera f) e dall’art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53 le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella “B1”, mentre le dotazioni organiche della scuola dell’infanzia (tabella A) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella “A1”. Entrambe le tabelle “A1” e “B1” costituiscono parte integrate del presente decreto.
6. I Direttori regionali, ai fini dell’acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all’andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell’apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e di consultazioni con la partecipazione dei responsabili dei USP e dei Dirigenti scolastici, finalizzati all’esame e allo approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.

articolo 2
(dotazioni provinciali)
1 I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza, avendo cura, altresì, di sensibilizzare le Regioni sull’attuazione del piano dell’offerta formativa. L’assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo si darà anche alle zone in cui siano presenti tassi particolarmente elevati di dispersione e di abbandono.
2 I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogica- didattica, formativa e sociale, l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
3 Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico

regionale su proposta dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell’organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell’offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell’andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni, dei dati desumibili dall’anagrafe degli alunni, nonché degli altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze.
4 I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, e rendano definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.
5 I direttori generali regionali al fine di conseguire gli obiettivi fissati dall’ articolo 1, commi 605 e seguenti della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007), come rimodulati dall’art. 2, comma 412, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), attraverso la valorizzazione della responsabilità delle istituzioni scolastiche, possono prevedere di non procedere allo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato numero di alunni eccedente i parametri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n.
331, e successive modifiche ed integrazioni.

articolo 3
(Scuola primaria)
1 L’articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall’art. 7 del Decreto legislativo n. 59/2004.
2 Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 25 ottobre 2007, n. 176 è reintrodotta l’organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa di cui all’art. 130 del decreto legislativo n. 294/94. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell’organico di diritto determinata con il presente decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il numero dei posti per le attività di tempo pieno devono essere attivati a livello nazionale nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
Classi a tempo pieno possono essere attivate solo in presenza di strutture idonee, l’orario settimanale, ivi compreso il tempo mensa, deve essere previsto in 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere l’orario obbligatoriamente antimeridiano e pomeridiano.
3 L’insegnamento della lingua inglese, è impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per

un’ora alla settimana nella prima classe, mediamente per due ore e mezza per classe alla settimana nel primo biennio, per tre ore per classe alla settimana nel secondo biennio.
4 Ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l’insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i dirigenti scolastici porranno in essere tutti gli accorgimenti organizzativi affinché tutti i docenti in servizio nell’istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano l’insegnamento delle lingua straniera nelle due classi del modulo. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando la citata procedura possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.

articolo 4
(Disposizioni generali per l’istruzione secondaria)
1 Al fine della piena valorizzazione dell’autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all’integrazione degli alunni portatori di handicap, e tenendo conto dell’ eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali.
2 Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. Il disposto di cui al presente comma trova applicazione nel caso in cui nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Tale procedura si applica anche all’istruzione professionale stante la riduzione dell’orario settimanale di lezione disposta con D.M. n. 41 del 25 maggio 2007.
Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle classi di concorso A028, A030, A032 e alla lingua straniera, sono ricondotte a 18 ore di insegnamento nei limiti in cui sia possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni

residui presenti in ambito provinciale per la costituzione della cattedre orario esterne.
3 Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all’interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull’una o sull’altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
4 Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
5 Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.
6 I Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore
settimanali.
articolo 5
(scuola secondaria di I grado)
1 L’articolazione e la quantificazione delle attività educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall’art. 10 del Decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, artt. 23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2 Tenuto conto della proroga all’anno scolastico 2008/2009 della fase transitoria di attivazione del nuovo ordinamento, disposta dall’art, 1, comma 7, della legge12 luglio 2006, n. 228, l’assetto organico della scuola secondaria di I grado è confermato secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n.
782 e successive modifiche ed integrazioni.
3 Ai sensi dell’art. 1 della legge 25 ottobre 2007, n. 176, i posti per le attività di tempo prolungato devono essere attivati nell’ambito della dotazione complessiva dell’ organico di diritto determinata con il presente decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il numero dei posti per le attività di tempo prolungato devono essere attivati a livello nazionale nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
Classi a tempo prolungato di cui al D.M. 22 luglio 1983, possono essere attivate solo in presenza

di adeguate strutture edilizie e attrezzature idonee; l’orario settimanale, ivi compreso il tempo mensa, deve essere stabilito in non meno di 36 fino a 40 ore e l’organizzazione della didattica deve prevedere l’orario obbligatoriamente antimeridiano e pomeridiano.

articolo 6
(Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado)
1 Il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d’arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento, con lo stesso procedimento di cui all’art. 18, comma 1, del D.M. n. 331/98. Per indirizzi si intendono i vari corsi di studio presenti nelle diverse tipologie di istituto (es. in un istituto tecnico commerciale: indirizzo IGEA, indirizzo programmatori, indirizzo progetto Mercurio; in un istituto per geometri: indirizzo geometri tradizionale e indirizzo progetto Cinque); in un istituto per il turismo: indirizzo tradizionale e indirizzo ITER).
2 Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti ordini, istituti o sezioni di diverso tipo (es. istituto agrario con istituto per la ristorazione, istituto commerciale con sezione annessa di geometra o periti aziendali, il liceo classi con il liceo scientifico), le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine, istituto o tipo di sezione, secondo la procedura di cui all’art. 18, comma 1, del D.M. 331/98.
3 Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con non meno di 20 di alunni.
4 Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni .
5 Per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento ai sensi del D.M. n. 234/2000 il cui carico orario è pari o superiore alle 34 ore settimanali, è subordinata alla valutazione della congruità dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali, salvo motivate deroghe, da verificare attentamente in sede locale, in relazione a corsi di riconosciuta valenza formativa.
6 Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la

costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.
7 Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede all’accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.
8 Le cattedre di educazione fisica sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.
9 Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai decreti ministeriali n. 331/98 e n. 141/99 e successive modifiche ed integrazioni.

articolo 7
(dotazione organica dei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti) L’organizzazione e la dotazione organica dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti è regolata dal D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all’attuazione progressiva della citata disposizione, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta, rimane confermate nelle attuali consistenze e non può superare quella relativa all’organico di diritto dell’anno scolastico 2007/2008. Eventuali variazioni, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.

articolo 8
(sezioni ospedaliere)
1 Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell’istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all’ art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura .

articolo 9
(dotazione organica di sostegno)
1 A decorrere dall’anno scolastico 2008/09, ai sensi dell’art. 2, comma 413, della legge n.
244/2007, la dotazione organica dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni disabili è determinata sulla base del 25 per cento delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Tale dotazione fissa le complessive quantità dei posti di sostegno annualmente attivabili a livello nazionale ed è comprensiva delle eventuali deroghe necessarie per l’integrazione degli alunni disabili.
2 Per l’anno scolastico 2008/09 il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna Regione, compresi quelli dell’ organico di diritto, non può superare le quantità stabilite nella tabella E, colonna C, e tende a realizzare al livello regionale il graduale raggiungimento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.
3 La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l’anno scolastico 2008/09 è stabilita nella medesima tabella E, colonna A, che riporta la prima quota dell’incremento della dotazione di diritto di cui all’art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007. La progressiva e graduale rideterminazione dei posti di sostegno in organico di diritto per il triennio 2008-2010, prevista dal citato art. 2 comma 414 della legge 244/2007, fino al raggiungimento nell’a.s. 2010/2011 del 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007 è riportata nella tabella F.
5 I Direttori generali regionali sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre Istituzioni pubbliche competenti individuano di comune accordo le modalità di distribuzione delle risorse di personale e materiali utili all’integrazione dell’alunno disabile, anche attraverso la costituzioni di reti di scuole.
6 I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l’organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E, e quelle dell’adeguamento dell’organico alle situazioni di diritto secondo le quantità riportate nella colonna B della tabella E.
7 Nell’ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.
8 Sulle disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione regionale complessiva di cui al comma 2, e quelli attivati in organico di diritto di cui al comma 3 possono

essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

articolo 10
(istituzioni educative)
Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di cui all’art. 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002.

articolo 11
(scuole funzionanti presso educandati femminili statali)
Le classi e i posti di insegnamento delle scuola di ogni ordine e grado funzionanti presso gli Educandati femminili statali, di cui all’art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono determinati secondo le disposizioni del presente decreto e sono assunti nell’organico di diritto nei limite delle consistenze organiche provinciali.

articolo 12
(sperimentazione dell’organico)
Con successivo provvedimento saranno individuate le province interessate alla sperimentazione di cui all’art. 2, commi da 417 a 424 , della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), nonché le finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto ad innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa.

articolo 13
(gestione delle situazioni di fatto)
1 Ai sensi dell’art. 1, comma 411, lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del direttore generale regionale secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131, dal decreto interministeriale n. 57 del 20 luglio 2004 e dal presente decreto.
2 Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all’accorpamento delle classi

secondo le disposizioni citate nel precedente comma.
3 Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l’inizio dell’anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non hanno saldato il debito, non si procede comunque all’istituzione o allo sdoppiamento delle classi qualora il numero degli alunni per classe non superi le 31 unità.
4 Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell’organico di diritto e non devono ricadere entro la previsione di cui all’art. 9 del D.M. n. 331/98 relativo alla possibilità di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre il
10 luglio, al competente Direttore regionale e agli USR di riferimento, per i seguiti di competenza e per l’attivazione dei necessari controlli.
5 Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall’ ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

articolo 14
(verifica e monitoraggio)
1 Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.
2 L’apposita struttura istituita presso l’Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell’andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell’incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, si avvalgono dell’apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell’ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

articolo 15
(scuole di lingua slovena)
1 Con proprio decreto il Direttore generale dell’Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali.
articolo 16
(oneri finanziari)
1 Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle “A”, “B”, “C”, “D”,“E” e “G” gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A1 e B1 sono posti a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 7, comma 6, della legge
28 marzo 2003,n. 53 e dell’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE

Tabella A – Scuola dell’infanzia
Previsione organico per l’a.s. 2008/09

Regione Organico

2007/2008 (A) Organico

2008/2009 (B)

Abruzzo 2.463 2.463
Basilicata 1.291 1.291
Calabria 4.299 4.299
Campania 12.157 12.157
Emilia Romagna 3.779 3.943
Friuli Venezia Giulia 1.471 1.487
Lazio 6.480 6.514
Liguria 1.692 1.694
Lombardia 8.843 9.043
Marche 2.696 2.706
Molise 567 567
Piemonte 5.530 5.622
Puglia 7.621 7.621
Sardegna 2.857 2.857
Sicilia 8.871 8.871
Toscana 5.031 5.161
Umbria 1.433 1.447
Veneto 3.575 3.616

Totale 80.656 81.359

Tabella A1 – Scuola dell’infanzia

Posti assegnati per le generalizzazione del servizio e sperimentazione degli anticipi finanziati dall’art. 1, comma 130, della legge 30.12.2004, n. 311

Regione Organico
2007/2008 Organico
2008/2009

Abruzzo 12 12
Basilicata = =
Calabria 15 15
Campania 60 60
Emilia Romagna 77 77
Friuli Venezia Giulia 24 24
Lazio 45 45
Liguria 15 15
Lombardia 77 77
Marche 30 30
Molise = =
Piemonte 65 65
Puglia 12 12
Sardegna = =
Sicilia 51 51
Toscana 54 54
Umbria 11 11
Veneto 62 62

Totale 610 610

Tabella B – Scuola Primaria

Previsione organico per l’a.s. 2008/09

Regione Organico 2007/2008
(A) Organico 2008/2009
(B)

Abruzzo 4.955 4.797
Basilicata 2.748 2.555
Calabria 9.557 8.959
Campania 25.505 23.859
Emilia Romagna 14.665 15.091
Friuli Venezia Giulia 4.661 4.660
Lazio 20.555 20.412
Liguria 5.200 5.112
Lombardia 36.174 36.628
Marche 5.708 5.660
Molise 1.301 1.199
Piemonte 16.691 16.691
Puglia 16.311 15.827
Sardegna 6.406 5.993
Sicilia 21.454 20.580
Toscana 12.764 12.851
Umbria 3.248 3.248
Veneto 18.711 18.778

Totale 226.614 222.901

Tabella B1 – Scuola Primaria

Posti assegnati per effetto degli anticipi finanziati dall’art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n.53
A.S. 2008/2009

Regione Posti assegnati per anticipi
A.S. 2007/08 Posti assegnati per anticipi
A.S. 2008/09

Abruzzo 57 57
Basilicata 36 36
Calabria 144 144
Campania 494 494
Emilia Romagna 93 93
Friuli Venezia Giulia 26 26
Lazio 260 260
Liguria 49 49
Lombardia 168 168
Marche 54 54
Molise 17 17
Piemonte 122 122
Puglia 308 308
Sardegna 92 92
Sicilia 380 380
Toscana 96 96
Umbria 33 33
Veneto 121 121

Totale 2.550 2.550

Tabella C – Scuola Secondaria di I grado

Previsione organico per l’a.s. 2008/2009

Regione Organico
2007/2008 Organico
2008/2009
(A) (B)

Abruzzo 3.377 3.345
Basilicata 2.093 2.034
Calabria 7.450 7.218
Campania 19.978 19.760
Emilia Romagna 8.217 8.457
Friuli Venezia Giulia 2.611 2.650
Lazio 13.261 13.217
Liguria 3.146 3.118
Lombardia 21.441 21.598
Marche 3.550 3.562
Molise 990 967
Piemonte 9.773 9.888
Puglia 11.907 11.718
Sardegna 5.197 5.019
Sicilia 17.361 16.941
Toscana 7.439 7.574
Umbria 1.973 1.973
Veneto 11.073 11.276

Totale 150.837 150.315

Tabella D – Scuola secondaria di II grado

Previsione organico per l’a.s. 2008/2009

Regione Organico
2007/2008 Organico
2008/2009
(A) (B)

Abruzzo 5.434 5.395
Basilicata 3.105 3.007
Calabria 10.622 10.256
Campania 27.961 27.452
Emilia Romagna 12.991 13.125
Friuli Venezia Giulia 4.217 4.141
Lazio 21.437 20.953
Liguria 4.793 4.698
Lombardia 27.939 27.939
Marche 6.009 5.896
Molise 1.565 1.475
Piemonte 13.949 13.949
Puglia 19.620 19.305
Sardegna 7.875 7.525
Sicilia 23.531 23.098
Toscana 12.138 12.460
Umbria 3.256 3.227
Veneto 15.891 15.891

Totale 222.333 219.793

Tabella E – Sostegno

Previsione organico per l’a.s. 2008/2009

Regione Organico di diritto
2008/2009 Posti aggiuntivi comprese le deroghe
2008/2009 Totale posti
in organico di fatto
2008/2009
A B C=A+B

Abruzzo 1386 448 1834
Basilicata 735 295 1030
Calabria 2423 1368 3791
Campania 8963 3113 12076
Emilia R. 2727 2962 5689
Friuli V. G. 764 524 1288
Lazio 5282 3455 8737
Liguria 1251 871 2122
Lombardia 5564 5880 11444
Marche 1082 1167 2249
Molise 303 167 470
Piemonte 3287 2793 6080
Puglia 5133 2402 7535
Sardegna 1829 770 2599
Sicilia 6976 5514 12490
Toscana 2416 2230 4646
Umbria 603 539 962
Veneto 2857 2983 5840

Totale 53.581 37.301 90.882

Tabella F – Sostegno

Incremento progressivo dell’organico di diritto nel triennio 2008 – 2010

Regione Organico di diritto
2008/09 Organico di diritto
2009/10 Organico di diritto
2010/11
A B C

Abruzzo 1386 1513 1639
Basilicata 735 802 869
Calabria 2423 2644 2865
Campania 8963 9780 10597
Emilia R. 2727 2975 3224
Friuli V. G. 764 833 903
Lazio 5282 5764 6245
Liguria 1251 1365 1479
Lombardia 5564 6071 6578
Marche 1082 1180 1279
Molise 303 330 358
Piemonte 3287 3586 3886
Puglia 5133 5601 6069
Sardegna 1829 1995 2162
Sicilia 6976 7612 8247
Toscana 2416 2636 2857
Umbria 603 658 713
Veneto 2857 3118 3378

Totale 53.581 58463 63348

Tabella G – Conseguimento obiettivo fissato dall’art. 2 comma 412 della legge 24 dicembre 2007

Riepilogo generale escluso il sostegno

Regione incremento / decremento sull’organico in diritto (escluso il sostegno) a.s.
2008/09 incremento / decremento sull’organico in fatto (escluso il sostegno) a.s.
2008/09 obiettivo fissato dall’art 2 comma 412 della legge 24 dicembre 2007
A B A+B
Abruzzo -229
Basilicata -351
Calabria -1.195
Campania -2.373
Emilia Romagna 964
Friuli V. G. -22
Lazio -637
Liguria -208
Lombardia 811
Marche -139
Molise -214
Piemonte 207
Puglia -988
Sardegna -941
Sicilia -1.727
Toscana 675
Umbria -15
Veneto 310

Totale -6.072 -3.928 -10.000