Obbligo scolastico. Il quadro normativo

 Nota obbligo scolastico 9 luglio 2018, n. 4891  

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio di Gabinetto

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

Oggetto: tutela del diritto all’istruzione, attraverso l’adempimento dell’obbligo scolastico.

La piena realizzazione del diritto alla libertà e all’uguaglianza dei cittadini e il completo sviluppo della persona umana sono possibili solo attraverso l’istruzione e la formazione, che assumono perciò un ruolo di fondamentale importanza nella società.

Proprio per questo, l’articolo 34, secondo comma, della Costituzione dispone che l’istruzione, impartita per almeno otto anni, sia obbligatoria e gratuita.

L’obbligo è stato poi esteso sino a ricomprendere, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006, l’istruzione impartita per almeno dieci anni, finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Al fine di tutelare il diritto all’istruzione, si chiede pertanto alle SS.LL. di invitare i dirigenti scolastici a proseguire l’apprezzata e importante opera di vigilanza in merito all’adempimento dell’obbligo.

In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro n. 489 del 2001, i dirigenti scolastici provvedono a detta vigilanza nei confronti degli studenti iscritti nelle relative scuole. Ciò avviene tramite la trasmissione degli elenchi degli iscritti ai Comuni di residenza, e la verifica, in corso d’anno, della frequenza.

Fermi restando i compiti delle autorità comunali, si rammenta che l’articolo 731 del Codice penale punisce l’inosservanza dell’obbligo, limitatamente all’istruzione primaria, con l’ammenda fino a 30 euro (per la limitazione all’istruzione primaria, vedi Cass. pen. Sez. III, sent. n. 4520 del 31 gennaio 2017).

Pertanto, e ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, anche il dirigente scolastico è tenuto a fare denuncia per iscritto senza ritardo, in caso di violazione dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione nella scuola primaria.

Ciò premesso, s’invitano le SS.LL. a intraprendere ogni iniziativa utile a favorire una riduzione degli abbandoni scolastici, soprattutto nel periodo dell’obbligo, anche in collaborazione con le istituzioni del territorio, coordinandosi con la Direzione generale per l o studente, l’integrazione e la partecipazione e tenendo informato questo Ufficio in merito ai risultati conseguiti.

Il Capo di Gabinetto
Cons. Giuseppe Chiné