Proroga al 31 dicembre 2018 per i fondi Kyoto

 Decreto Ministero Ambiente 28 giugno 2017

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Decreto 28 giugno 2018
Proroga dei termini per l’accesso al fondo Kyoto per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici.
(GU n.164 del 17-7-2018)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il Testo unico bancario approvato con il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per
l’edilizia scolastica», con particolare riferimento all’art. 3
«Competenze degli enti locali» e all’art. 8 «Trasferimento ed
utilizzazione degli immobili»;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria approvato con il decreto legislativo del
24 febbraio 1998, n. 58, s.m.i.;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.i., Riforma delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati;
Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la
revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di
riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano di
azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas
serra e l’aumento del loro assorbimento, successivamente modificata
con deliberazione n. 135 dell’11 dicembre 2007 ed aggiornata con
delibera CIPE dell’8 marzo 2013, n. 17;
Vista la direttiva 2002/91 CE relativa al rendimento energetico
degli edifici;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di recepimento
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli
edifici;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e il
regolamento di esecuzione adottato con il decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che all’art. 1,
comma 1110, ha istituito un apposito Fondo rotativo per il
finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo
di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla
legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del
19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22
marzo 2003, e successivi aggiornamenti;
Visto che l’art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 ha istituito il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti
S.p.A., di seguito CDP S.p.A., ed ha previsto la stipula di apposita
convenzione tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la CDP S.p.A. per definire le modalita’ di
gestione e la facolta’ della stessa CDP S.p.A. di avvalersi per
l’istruttoria, l’erogazione e per tutti gli atti connessi alla
gestione dei finanziamenti concessi di uno o piu’ istituti di
credito, scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare
una omogenea e diffusa copertura territoriale;
Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recepita con decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17
novembre 2009 che, ai sensi dell’art. 1, comma 1111, della legge n.
296 del 2006, ha definito il tasso di interesse da applicare ai
finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto;
Vista la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli
edifici che abroga con effetto dal 1° febbraio 2012 la direttiva
2002/91/CE;
Visto il decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in
particolare l’art. 33 relativo alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare;
Vista la Convenzione per le attivita’ di gestione del Fondo Kyoto
di cui all’art. 1 comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
sottoscritta il 15 novembre 2011, tra il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.A., registrata dalla
Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, Reg. n. 1 – Foglio 108;
Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull’efficienza
energetica recepita con decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 recante
«Incentivazione della produzione di energia termica da fonti
rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole
dimensioni» (cosiddetto «Conto Termico»), successivamente aggiornato
dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016;
Visto il decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla
legge 3 agosto 2013 n. 90, che recepisce la direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica degli edifici ed integra e modifica il
decreto legislativo n. 192 del 2005;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante:
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea» e in particolare l’art. 9 che dispone «Interventi urgenti
per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e
universitari pubblici» a valere sul Fondo di cui all’art. 1, comma
1110 della citata legge n. 296 del 2006 nel limite di euro
350.000.000,00, rinviando ad apposito decreto interministeriale la
definizione dei criteri e delle modalita’ di concessione, di
erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonche’
alle caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento
immobiliare e dei progetti di investimenti da questi presentati;
Visto che ai sensi dell’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge
n. 91 del 2014, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a
valere sulle risorse del Fondo Kyoto di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2009 e’ ridotto del 50
per cento;
Visto il decreto legislativo del 4 luglio 2014, n. 102 che
recepisce la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
luglio 2014, n. 142, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli
Uffici di diretta collaborazione»;
Visto l’addendum alla convenzione per le attivita’ di gestione del
fondo Kyoto di cui all’art. 1 comma 1115 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sottoscritto il 10 aprile 2014 tra il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.A,
registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre 2014, Reg.
n. 1 – Foglio 3429;
Visto il decreto interministeriale 14 aprile 2015, n. 66, del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo e economico e il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, attuativo dell’art. 9 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e in particolare l’art. 2, comma
6, che prevede la possibilita’ di riprogrammare per i medesimi fini
le eventuali risorse non assegnate;
Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del
25 giugno 2015 per l’apertura dello sportello per la presentazione
delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato
finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al decreto
interministeriale n. 66 del 2015 entro il termine del 22 settembre
2015;
Visto il secondo addendum alla citata Convenzione, sottoscritto
digitalmente tra il Ministero dell’ambiente e CDP e firmato in
originale rispettivamente in data 5 ottobre 2015 e 8 ottobre 2015,
con il quale le Parti intendono definire le modalita’ di gestione
delle fasi successive all’ammissione ai finanziamenti agevolati
(stipula del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso del
prestito, ecc.), concessi nell’ambito del Fondo Kyoto 3, registrato
dalla Corte dei conti in data 6 novembre 2015, Reg. n. 1 – Foglio
3365, recante il format della documentazione necessaria per la
stipula dei contratti di finanziamento;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 22 febbraio 2016, n. 40, con il quale sono
state riprogrammate per i medesimi fini le risorse residue di cui al
decreto interministeriale n. 66 del 2015, pari ad euro
247.093.955,15;
Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del
21 aprile 2016 che ha fissato al 18 ottobre 2016 il termine per la
presentazione delle domande per la concessione dei finanziamenti a
tasso agevolato finalizzati alla realizzazione degli interventi di
cui al citato decreto ministeriale n. 40 del 2016;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 14 ottobre 2016, n. 282, con il quale e’
stata disposta la proroga del citato termine del 18 ottobre 2016 al
30 giugno 2017;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 27 giugno 2017, n. 169, con il quale e’
stata disposta la proroga del predetto termine del 30 giugno 2017 al
30 giugno 2018;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 che all’art. 1, comma 485,
assegna spazi finanziari agli enti locali, per il triennio 2017-2019,
nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300
milioni di euro annui destinati in modo specifico ad interventi di
edilizia scolastica;
Considerato che la presentazione delle istanze per l’accesso ai
finanziamenti agevolati da parte degli Enti locali puo’ essere
incentivata dall’assegnazione degli spazi finanziari di cui al citato
comma 485, dell’art. 1, della legge n. 232 del 2016, e che i termini
per l’attribuzione degli spazi per l’anno 2019 sono fissati al 20
gennaio 2019;
Atteso che molte Amministrazioni hanno in corso di affidamento i
contratti per l’esecuzione delle diagnosi energetiche finanziate con
le risorse del Fondo Kyoto e che la realizzazione di dette diagnosi
e’ propedeutica alla possibilita’ di accedere ai finanziamenti per
gli interventi di efficientamento energetico di cui al decreto
ministeriale 22 febbraio 2016, n. 40;
Considerato che alcune Amministrazioni non hanno potuto rispettare
i termini previsti dal decreto interministeriale 14 aprile 2015, n.
66, per la mancata approvazione dei bilanci di previsione e, inoltre,
hanno evidenziato rallentamenti nelle procedure di affidamento dei
lavori, in seguito alle novita’ introdotte dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
Considerato che, in prossimita’ della scadenza dei termini fissati
al 30 giugno 2018 dal decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 27 giugno 2017, n. 169,
risultano ancora disponibili risorse per circa 150 milioni di euro;
Vista la nota dell’Anci del 1° giugno 2018, con la quale e’ stata
richiesta la possibilita’ di prorogare i termini per l’accesso ai
finanziamenti agevolati di cui al decreto ministeriale 22 febbraio
2016, n. 40;
Ritenuto pertanto opportuno prorogare il termine per la
presentazione delle domande di accesso ai benefici previsti dal
citato decreto ministeriale del 22 febbraio 2016, fissando la nuova
scadenza in coerenza con le considerazioni che precedono;

Decreta:

Art. 1

Premesse

1. Le citate premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente decreto.
Art. 2

Finalita’ ed oggetto

1. La scadenza del termine per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2016, n. 40 e’ prorogata alle ore 17,00 del 31 dicembre 2018.

Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Roma, 28 giugno 2018

Il Ministro: Costa