Criteri per il raccordo tra istruzione e formazione professionale

 Decreto raccordo istruzione professionale 17 maggio 2018, s.n.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DECRETO 17 maggio 2018
Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.
(GU n.216 del 17-9-2018)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonche’ raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita’ scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;
Visto l’art. 4 della legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto l’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita’ e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche’ per la valorizzazione della qualita’ dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all’art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante «Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell’art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto l’art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita’ economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli»;
Visto l’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita’»;
Visto l’art. 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita’ applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente il «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione»;
Visti i decreti interministeriali del Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca del 24 aprile 2012 e del 13 novembre 2014, resi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, relativi all’adozione dell’Elenco nazionale delle opzioni degli istituti professionali di cui all’art. 8, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
Visto l’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del 30 giugno 2015, recante «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;
Vista l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010, riguardante l’adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visti gli accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali professionali);
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente;
Vista la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C111/01 del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF);
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C155/01 del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita’ dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET);
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C155/02 del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET);
Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di espungere, all’art. 3, comma 1, lettera c), la frase «anche con la diffusione del sistema duale realizzato in alternanza scuola lavoro e in apprendistato» in quanto previsione non limitativa delle possibilita’ delle scuole poiche’ sostenuta dalla congiunzione «anche»;
Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI relativa all’art. 5, comma 2, in quanto si tratta di materia oggetto di scelta politica sostenuta dalle regioni e accolta dalle amministrazioni concertanti;
Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI relativa all’art. 8, comma 2, in quanto determinerebbe la violazione della norma vigente in materia di formazione delle classi e determinerebbe un incremento di spesa;
Ritenuto non necessario modificare, come da richiesta del CSPI, l’art. 11, comma 3, in quanto alle misure di accompagnamento si provvede per via amministrativa con risorse gia’ assegnate ai sensi del decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851;
Ritenuto superfluo inserire il comma 6 all’art. 11, relativo ai percorsi in lingua slovena, in quanto le prerogative dell’ufficio speciale sono normate dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, e l’ufficio puo’ procedere in via amministrativa senza espressa previsione nel presente decreto;
Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell’8 marzo 2018;
Decreta:

Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, definisce criteri generali per:
a) favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale, di seguito denominato sistema di IeFP;
b) la definizione, a livello regionale, degli accordi di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 61 del 2017, tra la regione e l’ufficio scolastico regionale ai fini dell’attivazione dei percorsi di cui alla lettera c);
c) la realizzazione, in via sussidiaria, dei percorsi di cui all’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 61 del 2017, da parte delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, di seguito denominate istituzioni scolastiche di I.P.

Art. 2
Definizioni
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:
«Decreto legislativo»: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonche’ raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
«Standard formativo regionale»: regolamentazione regionale in materia di IeFP che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, definisce in particolare:
a) la durata, l’articolazione e gli obiettivi dei percorsi di IeFP;
b) le modalita’ per l’effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi e di certificazione finale e intermedia delle competenze acquisite anche in contesti non formali e informali, nonche’ di riconoscimento dei crediti, spendibili nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;
c) la modulazione temporale tra attivita’ formativa e alternanza scuola lavoro nonche’ dell’apprendistato ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
«Accreditamento»: la procedura mediante la quale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riconoscono a una istituzione scolastica di I.P. l’idoneita’ a erogare percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all’art. 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
«Istituzione scolastica accreditata»: l’istituzione scolastica di I.P. cui e’ riconosciuta l’idoneita’ ad erogare percorsi di IeFP.

Art. 3
Raccordi tra i sistemi formativi
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome promuovono e sostengono i raccordi tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di IeFP, a livello nazionale e territoriale, per:
a) innovare le metodologie e la didattica, anche attraverso programmi di formazione congiunta dei docenti delle istituzioni scolastiche di I.P. e dei formatori delle istituzioni formative di IeFP;
b) consolidare e ampliare i rapporti con il mondo del lavoro, anche ai fini dell’aggiornamento periodico degli indirizzi quinquennali di studio di I.P., delle qualifiche e dei diplomi professionali di IeFP, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche che caratterizzano la quarta rivoluzione industriale in atto;
c) rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, anche con la diffusione del sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, in vista della progressiva costruzione della «Rete nazionale delle scuole professionali» di cui all’art. 7, comma 3, del «decreto legislativo»;
d) migliorare e ampliare le opportunita’ di riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dalla studentessa e dallo studente, ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi di cui all’art. 8 del «decreto legislativo»;
e) facilitare la spendibilita’, nel mercato del lavoro, dei diplomi di istruzione professionale, delle qualifiche e dei diplomi di IeFP, anche attraverso specifici accordi in sede di Conferenza Stato-regioni, a partire da quello di istruzione professionale per i servizi per la sanita’ e l’assistenza sociale di cui all’art. 3, comma 1, lettera i) del «decreto legislativo»;
f) favorire il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti e il sistema di IeFP con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento permanente per i cittadini anche attraverso percorsi di IeFP ad essi appositamente rivolti. I criteri e le modalita’ di organizzazione di tali percorsi sono definiti nell’ambito degli accordi regionali di cui al successivo art. 4, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, e nelle linee guida adottate con decreto interministeriale del 12 marzo 2015;
g) rendere effettiva per la studentessa e lo studente la possibilita’ dei passaggi tra i percorsi dei sistemi di I.P. e di IeFP e la possibilita’ per la studentessa e lo studente iscritti ai percorsi di IP di accedere all’esame di qualifica o diploma professionale previo riconoscimento dei crediti formativi;
h) rendere effettiva la possibilita’ di scelta per la studentessa e lo studente tra percorsi di IeFP del sistema regionale, e percorsi in sussidiarieta’ di cui all’art. 5;
i) sostenere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche di I.P. e le istituzioni formative di IeFP per il completo sviluppo, sino a livello terziario, delle filiere formative professionalizzanti correlate agli indirizzi di studio di cui all’art. 3, comma 1, del «decreto legislativo» e alle qualifiche e diplomi di IeFP.
2. Al fine di favorire per le studentesse e gli studenti dei percorsi di IP il conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP coerente con l’indirizzo di IP, nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione, le istituzioni scolastiche di I.P. possono prevedere interventi per integrare anche con la collaborazione delle istituzioni formative di IeFP, i percorsi di istruzione professionale con attivita’ idonee a far acquisire, nell’ambito del Piano formativo individuale (P.F.I.) di cui all’art. 5, comma 1 del «decreto legislativo», conoscenze, abilita’ e competenze riconoscibili in termini di crediti formativi. A tal fine, nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione, le istituzioni scolastiche di I.P. utilizzano:
nel biennio, la quota del monte orario non superiore a 264 ore di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), del «decreto legislativo»;
nel triennio, gli spazi di flessibilita’ di cui all’art. 4, comma 3, lettera e), del «decreto legislativo».
3. Le misure per i raccordi tra i sistemi formativi di cui al presente articolo possono essere promosse e sostenute nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle a valere sui programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo, e sui POR delle singole regioni, nonche’ ulteriori risorse regionali, senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Art. 4
Accordi regionali
1. Gli accordi di cui all’art. 1, lettera b) sono stipulati a livello territoriale tra la regione e l’ufficio scolastico regionale sia per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di IeFP, sia per definire le modalita’ realizzative dei percorsi di cui all’art. 1, lettera c), nonche’ per definire – le modalita’ realizzative dei raccordi di cui all’art. 3, lettera f) del presente decreto. Oltre a quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo, gli accordi definiscono, nel rispetto degli standard formativi di ciascuna regione, i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti con le attivita’ integrative di cui all’art. 3, comma 2, nonche’ le modalita’ di accesso all’esame di qualifica e di diploma professionale per le studentesse e gli studenti dei percorsi di IP che hanno acquisito i crediti. Tali accordi sono definiti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche di I.P. e dell’esercizio delle competenze esclusive delle regioni e province autonome in materia, sulla base dei seguenti criteri generali:
a) salvaguardare l’identita’ dei percorsi di istruzione professionale e di IeFP, tra i quali, a norma dell’art. 2, comma 1, del «decreto legislativo», la studentessa e lo studente, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, possono scegliere all’atto dell’iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
b) soddisfare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la richiesta della studentessa e dello studente, iscritti presso un’istituzione scolastica di I.P., di accedere agli esami, presso un’istituzione scolastica o formativa accreditata, per conseguire una qualifica e un diploma professionale di IeFP coerente con gli indirizzi di I.P., in base alle indicazioni contenute nel regolamento di cui all’art. 3, comma 3, del «decreto legislativo». Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di qualifica e di diploma professionale sono a carico delle regioni;
c) assicurare alla studentessa e allo studente la possibilita’ dei passaggi tra i percorsi dei sistemi di IP e di IeFP, con riferimento alle fasi definite con l’accordo di cui all’art. 8, comma 2, del «decreto legislativo», e di accesso all’esame per il conseguimento delle qualifiche e diplomi di IeFP attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti;
d) ampliare e differenziare i percorsi attraverso l’offerta sussidiaria delle istituzioni scolastiche di I.P. di cui all’art. 5, del presente decreto, nei limiti delle disponibilita’ di organico a legislazione vigente.

Art. 5
Offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP
1. L’offerta sussidiaria delle istituzioni scolastiche di I.P. e’ finalizzata all’integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi di cui all’art. 4, comma 4, del «decreto legislativo» in rapporto alle esigenze e specificita’ territoriali, per assicurare il diritto della studentessa e dello studente, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, di accedere ai percorsi del secondo ciclo caratterizzati dalla diversa identita’ e pari dignita’ del sistema di istruzione professionale e del sistema di IeFP.
2. Ai fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche di I.P. possono attivare, secondo quanto previsto dagli accordi regionali di cui all’art. 4 del presente decreto e nell’ambito dei piani triennali predisposti secondo le indicazioni nazionali contenute nel regolamento di cui all’art. 3, comma 3, del «decreto legislativo», percorsi per il conseguimento della qualifica triennale e del diploma professionale quadriennale di IeFP, in via sussidiaria, per ampliare e differenziare la propria offerta formativa, previo accreditamento regionale secondo i criteri generali di cui all’art. 6 del presente decreto. Le istituzioni scolastiche di I.P. realizzano tali percorsi:
sulla base degli standard formativi definiti da ciascuna regione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e dei criteri generali contenuti nel presente decreto;
con la costituzione di classi composte da studentesse e studenti che scelgono, all’atto dell’iscrizione, di seguire i percorsi di IeFP per il conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e di diplomi professionali, di durata quadriennale, secondo gli standard formativi definiti da ciascuna regione, ferma restando la reversibilita’ delle scelte attraverso i passaggi di cui all’art. 8 del «decreto legislativo».
3. I titoli di qualifica e di diploma professionale conseguibili nell’offerta sussidiaria fanno riferimento alle figure di cui all’art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2005, incluse nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali previsto all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. I predetti titoli costituiscono anche il riferimento per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all’art. 3, comma 2, del presente decreto.
4. L’offerta sussidiaria di cui al presente articolo e’ erogata nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall’art. 1, commi da 63 a 69 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle dotazioni organiche relative al personale A.T.A. di cui all’art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Art. 6
Accreditamento regionale
delle istituzioni scolastiche di I.P.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento delle istituzioni formative per l’erogazione dei percorsi di IeFP, prevedono le modalita’ di accreditamento delle istituzioni scolastiche per l’erogazione di percorsi di IeFP in via sussidiaria di cui all’art. 5 del presente decreto.
2. I livelli minimi previsti dall’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni 20 marzo 2008 sono garantiti attraverso la declinazione territoriale degli standard minimi del sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualita’ dei servizi, che tenga conto della specificita’ delle istituzioni scolastiche di I.P. In particolare, con riferimento alle istituzioni scolastiche statali di I.P., il requisito della certificazione del sistema di gestione della qualita’, laddove previsto dai sistemi regionali di accreditamento, si ritiene assolto anche attraverso le procedure del rapporto di autovalutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione».

Art. 7
Programmazione dell’offerta sussidiaria di IeFP
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito delle rispettive modalita’ di programmazione dell’offerta sussidiaria di IeFP assicurano:
a) un’offerta sussidiaria di percorsi e interventi finalizzati all’integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi in rapporto alle esigenze e specificita’ territoriali;
b) il rispetto dei livelli essenziali dei percorsi di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226/2005, degli standard minimi formativi delle qualifiche e dei diplomi relativi alle figure incluse nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali previsto all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
c) la definizione della natura e dell’articolazione dell’offerta, le modalita’ didattiche, fra cui l’alternanza scuola lavoro e l’apprendistato ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonche’ la specifica disciplina sugli esami di qualifica e diploma dei percorsi di IeFP;
d) l’accreditamento di cui all’art. 6 del presente decreto come requisito da parte delle istituzioni scolastiche per l’erogazione dell’offerta sussidiaria di cui all’art. 5 del presente decreto.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono, nell’ambito della propria programmazione dell’offerta formativa e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche accreditate, i percorsi di IeFP di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, che gli istituti professionali possono erogare in regime sussidiario. Negli accordi regionali di cui all’art. 4 del presente decreto sono stabilite le modalita’ realizzative per assicurare il rispetto della diversa identita’ dei percorsi del sistema dell’istruzione professionale e del sistema di IeFP, ferma restando la possibilita’ della piena soddisfazione della richiesta della studentessa e dello studente di acquisire conoscenze, abilita’ e competenze riconoscibili in termini di crediti formativi e spendibili nel sistema di IeFP attraverso l’organizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 2 del presente decreto.

Art. 8
Dotazioni organiche
1. La realizzazione delle misure attuative del presente decreto, ivi inclusa l’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate avviene nel rispetto del limite dell’organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza di spesa rispetto ai percorsi ordinari degli istituti professionali; in nessun caso la dotazione organica complessiva puo’ essere incrementata in conseguenza dell’attivazione degli interventi previsti dal presente decreto, ivi compreso l’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall’art. 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le istituzioni scolastiche di I.P., anche per quanto riguarda gli interventi di cui all’art. 3, comma 2 del presente decreto, fanno riferimento alle indicazioni nazionali contenute nel regolamento di cui all’art. 3, comma 3, del «decreto legislativo».
2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, le classi iniziali di IeFP erogate dalle istituzioni scolastiche si costituiscono con riferimento ai criteri del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
3. L’organico dell’istituzione scolastica e’ determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato, compreso quello riferito ai percorsi di IeFP e agli interventi di cui all’art. 3, comma 2 del presente decreto, fermo restando il limite di cui al comma 1.
4. L’organico assegnato alle classi delle istituzioni scolastiche di I.P. ove si realizzano i percorsi di IeFP di cui all’art. 5 del presente decreto, e’ riferito al monte orario di cui alla disciplina regionale e, in ogni caso, non puo’ essere maggiore di quello attribuito ad ogni classe di istruzione professionale. Nel caso di percorsi di istruzione professionale ove si attuano interventi di integrazione con le istituzioni formative di IeFP secondo i criteri generali di cui all’art. 3, comma 2 del presente decreto, l’organico e’ determinato sulla base delle indicazioni nazionali contenute nel regolamento di cui all’art. 3, comma 3, del «decreto legislativo».
5. L’organico assegnato alle istituzioni scolastiche di I.P. per le classi di IeFP non e’ separato; l’attribuzione del personale alle classi di IeFP e’ effettuata dal dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalita’ delle classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’art. 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.
6. Le classi IeFP hanno una composizione qualitativa dell’organico del personale docente coerente con gli standard formativi dei percorsi di IeFP definito dalla programmazione di istituto. L’articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di istruzione e formazione professionale offerti dalle istituzioni scolastiche di I.P., e’ determinata dalle medesime istituzioni scolastiche e dagli uffici scolastici regionali ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Gli uffici scolastici regionali verificano, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che l’articolazione proposta dalle istituzioni scolastiche non determini situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale.
7. Nel caso in cui dall’applicazione degli standard formativi dei percorsi di IeFP e delle misure di raccordo tra i sistemi di IP e i sistemi di IeFP emerga un maggiore fabbisogno di personale rispetto alle dotazioni organiche assegnate a livello statale, i relativi oneri sono a carico delle regioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9
Indicazioni sulle misure regionali
di accompagnamento
1. Il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di IeFP e per la realizzazione dei percorsi di cui all’art. 4, comma 4 del «decreto legislativo» e’ accompagnato da misure nazionali e regionali di sistema che riguardano prioritariamente il nuovo assetto organizzativo e didattico di cui all’art. 5 e all’art. 3, comma 2.
2. Le misure di cui al comma 1 definite nell’ambito degli accordi regionali concorrono ad assicurare anche la qualificazione del sistema di IeFP regionale, con particolare attenzione a:
azioni di contrasto alla dispersione;
iniziative di potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro;
sostegno all’attivazione di percorsi finalizzati all’acquisizione di un titolo di studio del sistema di IeFP;
azioni volte all’utilizzo di esperti e professionalita’ provenienti dal mondo del lavoro;
iniziative volte all’utilizzo di laboratori territoriali di eccellenza presso scuole, universita’ o imprese;
azioni rivolte alla facilitazione dei passaggi ed al riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra i sistemi, secondo quanto previsto all’art. 8, comma 2 del decreto legislativo;
interventi formativi congiunti rivolti al personale delle istituzioni scolastiche di I.P. e delle istituzioni formative di IeFP accreditate.
3. Alle misure di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente cui possono concorrere le risorse disponibili a legislazione vigente, cui possono concorrere quelle a valere sui programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo, e sui POR delle singole regioni nonche’ ulteriori risorse regionali senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Art. 10
Monitoraggio e valutazione
1. I percorsi e gli interventi di cui all’art. 5, comma 2, del presente decreto sono oggetto di monitoraggio e valutazione nell’ambito di quanto previsto all’art. 10, comma 1, del «decreto legislativo».

Art. 11
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai fini della realizzazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP di cui all’art. 5 del presente decreto, si intendono accreditate a norma dell’art. 6 del presente decreto, le istituzioni scolastiche di I.P. gia’ accreditate sulla base del previgente ordinamento, fatta salva la competenza esclusiva delle regioni e province autonome a revocare, modificare e integrare i propri atti disposti in materia. Per il solo anno scolastico 2018/2019 il requisito di cui all’art. 6 del presente decreto deve essere assolto entro la chiusura dello stesso anno.
2. L’intesa sui passaggi tra i sistemi, prevista dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo, conseguita la qualifica triennale dei percorsi di IeFP di operatore del benessere e di tecnico dei trattamenti estetici, puo’ prevedere apposite misure per consentire il passaggio ai percorsi di IP, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 del presente decreto.
3. Ai fini della programmazione dell’offerta sussidiaria di IeFP di cui all’art. 7 del presente decreto, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono stipulati gli accordi regionali di cui all’art. 4 in tempo utile per consentire l’attivazione dei percorsi relativi ai nuovi indirizzi di studio di cui all’art. 3 del «decreto legislativo» a partire dalle prime classi funzionanti entro nell’anno scolastico 2018-2019. Per le classi successive alla prima in relazione a quanto previsto all’art. 14, comma 1, del «decreto legislativo», continuano a produrre i loro effetti gli accordi gia’ stipulati dalle regioni con gli uffici scolastici regionali secondo il previgente ordinamento.
4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le regioni recepiscono, con propri atti, le disposizioni di cui al presente decreto.
5. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla finalita’ del presente decreto, nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Roma, 17 maggio 2018

Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca Fedeli
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 279