Corso di specializzazione educatore servizi infanzia

 Decreto Miur 9 maggio 2018, n. 378 – Educatore servizi infanzia 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma l, n. 11, che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ncerca;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo l, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo l, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento. nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. l 07, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo dell’articolo l, commi 180 e
181, lettera e) che ha previsto l’istituzione del “sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo l, commi I 80 e 181, lettera e), della legge 13 luglio
2015, n. l 07” e, in particolare, l’articolo 4, comma l;
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 26 maggio 1998, recante “Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario”;
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
CONSIDERATA l’opportunità di accogliere solo parzialmente la richiesta del Consiglio Universitario Nazionale relativa alla modifica del numero dei crediti formativi universitari da assegnare alle attività laboratoriali e di tirocinio in quanto si ritiene necessario qualificare in modo adeguato la formazione pratica attraverso tali tipologie di attività;
VISTO il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, reso in data 18 aprile 2018;
RITENUTO di poter accogliere le proposte di modifica al testo del decreto formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere, ad eccezione di quelle di seguito indicate;
CONSIDERATA l’opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di posticipare all’anno scolastico 2020/2021 il termine a decorrere dal quale è necessaria la laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione a indirizzo specifico per accedere ai posti per educatore di servizi educativi per l’infanzia in quanto incompatibile con quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65;
CONSIDERATA l’opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di prevedere un riconoscimento economico alle attività di tutoraggio interno ed esterno, in quanto la questione attiene all’autonomia delle istituzioni coinvolte;
CONSIDERATA l’opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di prevedere il riconoscimento, da parte delle singole università, dei piani di studio personalizzati dei laureati in L-19, in quanto la possibilità di accedere al terzo anno di corso della laurea magistrale LM-85bis è già subordinata all’acquisizione di almeno 55 CFU, come indicati nella Tabella B;
CONSIDERATA l’opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di evidenziare, per la Tabella A, la correlazione tra le discipline dei Settori Scientifico-Disciplinari con gli obiettivi previsti dal percorso formativo, in quanto si ritiene più chiaro e omogeneo fare riferimento agli argomenti dei settori scientifico disciplinari;

DECRETA

Articolo l – (Educatore dei servizi educativi per l’infanzia)
l. L’educatore dei servizi educativi per l’infanzia, in una prospettiva di lavoro collegiale e di collaborazione e confronto con le famiglie, predispone i contesti educativi, progetta e realizza attività volte a sviluppare, nelle bambine e nei bambini da zero a tre anni di età, le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato ambiente affettivo, ludico e cognitivo, garantendo pari opportunità di educazione, di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. A tal fine l’educatore dei servizi educativi per l’infanzia deve possedere:
a) conoscenze teoriche relative allo sviluppo infantile da zero a tre anni di età, nelle sue diverse dimensioni fisico, psico-motorio, emotivo, relazionale, sociale, identitaria, cognitivo e comunicativo;
b) capacità di riconoscere e promuovere competenze emotive, cognitive, senso-motorie, relazionali, simboliche, comunicative delle bambine e dei bambini da zero a tre anni di età;
c) conoscenze teoriche e pratiche relative a cura, educazione e socializzazione delle bambine e
dei bambini da zero a tre anni di età;
d) conoscenze dei diversi contesti di vita, culture, pratiche e scelte di cura e di educazione delle famiglie;
e) competenze relazionali e comunicative;
f) conoscenze e competenze relative al sostegno alla genitorialità e alla promozione delle relazioni con le famiglie;
g) conoscenze e competenze relative alla promozione del benessere psico-fisico e ali ‘identificazione di condizioni di rischio, ritardo, disagio e disturbo nello sviluppo delle bambine e dei bambini da zero a tre anni di età;
h) conoscenze relative a pensiero, storia, normativa, organizzazione e funzionamento delle istituzioni educative per la prima infanzia in Italia e in altri Paesi;
i) conoscenze e competenze relative a progettazione, organizzazione e valutazione dei contesti
e delle attività educativi per la prima infanzia, in linea con gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
j) conoscenze e competenze relative ai contenuti delle proposte e alle metodologie educative nella prima infanzia, con particolare attenzione all’esperienza del gioco e alle diverse modalità di espressione;
k) conoscenze e competenze relative ali’osservazione, valutazione e documentazione dei comportamenti delle bambine e dei bambini da zero a tre anni di età nei contesti educativi.

Articolo 2 (Istituzione del corso di specializzazione)
l. Il corso di specializzazione annuale di cui ali’articolo 4, comma l, lettera e) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, di seguito “corso di specializzazione”, è istituito presso le Università nelle quali è attivo il corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis.
2. L’istituzione e l’attivazione del corso di cui al comma l è subordinata all’autorizzazione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. Il corso di specializzazione verte su aspetti specifici e centrali dello sviluppo e dell’educazione delle bambine e dei bambini da zero a tre anni, approfondendo contenuti e competenze non acquisiti nel corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.
4. L’obiettivo del corso è di formare il laureato in Scienze della formazione primaria alla funzione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 20 l 7, n. 65, attraverso un approccio teorico e pratico che prevede lezioni, laboratori, tirocinio diretto e indiretto.
5. All’insieme delle attività formative di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU.

Articolo 3 (Accesso al corso di specializzazione)
l. L’accesso al corso di specializzazione è riservato a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo infanzia, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 26 maggio l 998, e a coloro che hanno conseguito la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca l O settembre 20 l O, n. 249.
2. I costi per la frequenza del corso di specializzazione sono a totale carico degli iscritti.

Articolo 4 (Riconoscimento dei crediti formativi universitari)
l. Possono essere riconosciuti CFU per esami superati in corsi di studio universitari diversi da quelli di cui all’articolo 3, comma l, se attinenti agli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari e agli argomenti di cui ali’Allegato A.
2. Possono essere riconosciuti come tirocinio diretto, per un massimo di tre CFU, gli incarichi svolti come educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 20 l 7, n. 65.

Articolo 5 (Attività formative del corso di specializzazione)
l. Le attività formative del corso di specializzazione sono definite nell’Allegato A.
2. I contenuti degli insegnamenti sono specificatamente rivolti all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze di cui all’articolo l.
3. Ogni CFU degli insegnamenti prevede dalle sei alle otto ore di lezione in presenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 per le attività laboratoriali.
4. Le attività di laboratorio, anche a carattere interdisciplinare, sono svolte da docenti dei settori scientifico-disciplinari M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04 e PSI/04, oppure da soggetti con comprovata e documentata esperienza di almeno cinque anni negli argomenti previsti dall’Allegato A.
5. Le attività di laboratorio sono volte all’acquisizione di competenze professionali relative ali’educazione delle bambine e dei bambini da zero a tre anni di età e sono realizzate prevedendo lavori di gruppo cooperativi, simulazioni, osservazioni di esperienze reali, presentazione di casi che attivano la riflessione e l’apprendimento metacognitivo. Ogni CFU di laboratorio comprende almeno diciotto ore in presenza.
6. I laboratori non prevedono attività a distanza, la loro frequenza è obbligatoria e non può essere sostituita con il riconoscimento di competenze universitarie o extra-universitarie.

Articolo 6 (Tirocinio)
l. Il tirocinio si articola in tirocinio diretto e indiretto.
2. Il tirocinio diretto si svolge nei servizi educativi per l ‘infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ed è regolato da apposite convenzioni stipulate tra le Università e i servizi educativi per l’infanzia autorizzati.
3. Il tirocinio diretto ha una durata di 175 ore, di cui almeno il cinquanta per cento deve essere svolto in nidi d’infanzia o micronidi ed è seguito dal tutor del tirocinante interno al servizio educativo per l’infanzia di cui al comma l dell’articolo 7.
4.Il tirocinio diretto è progettato e realizzato in sinergia con il coordinamento pedagogico territoriale di cui all’articolo 4, comma l, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
5. Il tirocinio indiretto ha una durata di 75 ore, è seguito dal tutor del tirocinio, operante presso il
corso di specializzazione, di cui al comma 2 dell’articolo 7 e include attività di progettazione e di rielaborazione in gruppo e individuale.
6. La frequenza alle attività di tirocinio diretto e indiretto è obbligatoria. L’attività di tirocinio non può essere erogata a distanza ed è documentata in un portfolio e in un project work.
7. Il tirocinio include strategie di mentoring e peer-coaching e momenti di confronto e riflessione in
gruppo, svolti con il coordinamento del tutor di tirocinio, sulle attività di tirocinio.

Articolo 7 (Tutor delle attività di tirocinio)
l. Il tutor del tirocinante interno al servizio educativo per l’infanzia è individuato dalla struttura accogliente tra il personale educativo in servizio presso la stessa, incluso il coordinatore del servizio educativo per l’infanzia, con almeno due anni di esperienza professionale.
2. Il tutor di tirocinio operante presso il corso di specializzazione è individuato dall’università tra
soggetti di comprovata e documentata esperienza con almeno cinque anni di attività professionale nell’ambito dell’educazione della prima infanzia.

Articolo 8 (Prova finale)
l. Il corso di specializzazione si conclude con un esame finale che si svolge dinanzi a una commissione, nominata dalla competente autorità accademica, integrata da un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale, da un rappresentante del coordinamento pedagogico territoriale di cui all’articolo 4, comma l, lettera g) del decreto legislativo 13 aprile 20 l 7, n. 65 e da un tutor di tirocinio di cui al comma 2 dell’articolo 7.
2. L’esame consiste in un colloquio atto a valutare le competenze acquisite durante il corso di specializzazione sul piano teorico, metodologico e pratico. Il colloquio include anche la discussione sull’attività svolta durante il tirocinio e sulle competenze acquisite e documentate nel portfolio e nel ptoject work.
3. Alla prova finale la Commissione assegna fino ad un massimo di 30 punti. La prova è superata se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 18/30.
4. Ai componenti la commissione di cui al comma l non spetta alcun compenso, indennità, gettone
di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Articolo 9 (Qualificazione universitaria dei laureati in Scienze dell’educazione e della formazione)
l. Ai sensi dell’articolo 4, comma l, della lettera e) del decreto legislativo n. 65 del 2017, l’educatore dei servizi educativi per l’infanzia deve possedere la laurea triennale nella classe L-19
Scienze dell’educazione e della formazione con percorso formativo che soddisfa i requisiti minimi di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. I CFU di cui all’allegato B sono attinenti alle conoscenze e alle competenze di cui ali’articolo l.
2. I laureati nella classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui al comma l, accertati dall’università in considerazione dei contenuti dei programmi d’esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-
85bis.

Il Ministro Valeria Fedeli

Allegato A
Ambito disciplinare
Settori scientifico- disciplinari (SSD)
Argomenti Crediti formativi universitari (CFU)
Discipline pedagogiche
M-PED/01
M-PED/02 Le attività formative in questo ambito devono riguardare: la pedagogia dell’infanzia, con riferimento a teorie ed esperienze; la pedagogia della relazione educativa; la pedagogia delle famiglie; la storia dei servizi educativi per l’infanzia; i modelli culturali dell’educazione e della cura dell’infanzia.
9-12
Discipline metodologico
-didattiche
M-PED/03
M-PED/04
Le attività formative in questo ambito devono riguardare: i modelli e le metodologie del gioco infantile; le didattiche inclusive e interculturali per l’infanzia; la progettazione, l’organizzazione, la valutazione e la documentazione delle attività e dei servizi educativi.
9-12
Discipline
psicologiche
M-PSI/04 Le attività formative in questo ambito devono riguardare: lo sviluppo psicologico nella prima infanzia; i processi di sviluppo ed educazione nella prima infanzia; i modelli relazionali in famiglia e nei servizi educativi; modelli, tecniche e strumenti di osservazione del comportamento infantile.
10
Discipline
sociologiche SPS/07 oppure SPS/08
Le attività formative in questo ambito devono riguardare la sociologia delle famiglie e dell’infanzia.
2
Discipline
della salute e della prevenzione
MED/38
Le attive formative in questo ambito devono riguardare la pediatria dell’infanzia, l’educazione alla salute, alla prevenzione e all’igiene.
2
Discipline perla disabilità infantile
MED/39 oppure
M-PSI/08
Le attive formative in questo ambito devono riguardare la neuropsichiatria infantile oppure la psicopatologia dello sviluppo infantile con riferimento ai disturbi, ai ritardi di sviluppo e all’intervento nella prima infanzia
2
Laboratori
M-PED/01
M-PED/02
M-PED/03
M-PED/04
M-PSI/04 Le attività formative m questo ambito consistono m laboratori, preferibilmente integrati e interdisciplinari, sulle seguenti tematiche: accoglienza e ambientamento; progettazione dei contesti, degli ambienti e delle attività; relazioni con le famiglie; attività di cura (spazi, tempi e relazioni); attività di gioco (spazi, tempi e materiali); attività di educazione alla lettura degli albi illustrati e sensoriali; documentazione; osservazione del compor­ tamento infantile; osservazione dell’interazione educativa; valutazione della qualità dei servizi educativi per l’infanzia; tecniche e metodologie per il lavoro collaborativo in équipe.
10-12CFU
Tirocinio Tirocinio diretto 6
Tirocinio indiretto 3
Prova finale l Project work
2
Totale CFU
60
———————————–
Allegato B
Ai sensi dell’articolo 4, comma l, lettera e), del decreto legislativo n. 65 del 2017, è riconosciuta, ai fini dell’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, la laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione il cui percorso formativo soddisfa i seguenti requisiti minimi che possono essere acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare:
almeno l O CFU nei SSD M-PED/0 l e/o M-PED/02 con contenuti specifici sull’infanzia 0-3 anni; almeno l O CFU nei SSD M-PED/03 e M-PED/04 con contenuti specifici sull’infanzia 0-3 anni; almeno 10 CFU nei SSD PSI/01 e M-PSI/04 con contenuti specifici sull’infanzia 0-3 anni;
almeno 5 CFU nei SSD SPS/07 oppure SPS/08 con contenuti specifici sull’infanzia 0-3 anni;
almeno 5 CFU in almeno due dei SSD MED/38, MED 39, MED42 oppure M-PSI/08 con contenuti specifici sull’infanzia 0-3 anni;
almeno 5 CFU di laboratori nei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, M-PSI/04 con contenuti specifici sull’infanzia 0-3 anni;
almeno 1 O CFU di tirocinio, di cui almeno il cinquanta per cento delle ore di tirocinio diretto svolto presso i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017.