Riparto borse di studio l.62/2000 anno 2011

 Decreto direttoriale Miur 2 dicembre 2011 

Ripartizione dei finanziamenti, delle borse di studio nelle scuole statali e paritarie, per l’anno 2011. (GU n.285 del 07-12-2011)

IL DIRETTORE GENERALE
per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell’attestazione, con relative istruzioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita’ scolastica ed il diritto allo studio ed all’istruzione ed, in particolare, i commi 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106 attuativo delle disposizioni in precedenza indicate, concernente un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione;
Visto in particolare l’articolo 4, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede come, a decorrere dall’anno 2001, le somme indicate nella tabella A ad esso allegata, relative alla ripartizione per l’anno 2000 dell’importo iniziale di L 250 miliardi, s’intendono modificate, con apposito provvedimento del direttore generale del competente Ufficio di questo Ministero, in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall’ISTAT ed in proporzione alle disponibilita’ annuali di bilancio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2011);
Vista la legge 31 dicembre 2011 n. 196 (Legge di contabilita’ e finanza pubblica);
Vista la legge 13 dicembre 2010 n. 221 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per ii triennio 2011-2013;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 21 dicembre 2010 concernente la ripartizione in capitoli delle Unita’ di voto parlamentari relative al bilancio di previsione, dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 20112013, che ha appostato per l’anno finanziario 2011, nel capitolo 3044 del Ministero citato, la somma di € 33.134.815;
Visto il decreto-legge n. 78/2010 convertito con la legge 30 luglio 2010 n.122 – art. 2 e, in particolare l’art. 14 comma 2 che recita testualmente «I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011…»;
Vista la proposta concernente la ripartizione delle riduzioni delle risorse statali tra le regioni a statuto ordinario, da operare ai sensi del richiamato art. 14 comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122, formulata dalla conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta dell’11 novembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011 riguardante la ripartizione delle riduzioni statali tra le regioni a statuto ordinario;
Considerato che il competente Ispettorato del Bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze ha successivamente operato sul cap.3044 un ulteriore accantonamento prudenziale di € 3.422.045 e che in virtu’ di tale ulteriore riduzione lo stanziamento iscritto e’ pari ad € 15.325.203;
Visto l’art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che sancisce il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle Province autonome di Trento e Bolzano e di conseguenza gli importi da attribuire alle Province autonome di Trento e Bolzano indicati nella tabella annessa al presente decreto non saranno erogati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l’anno 2011, della somma complessiva di € 15.325.203 per l’erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria superiore, e’ definita secondo l’allegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 dicembre 2011

Il direttore generale: Zennaro

TABELLA A

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 69.501
Trento 312,271
Bolzano 298.868
Friuli-Venezia Giulia 856.724
Sicilia 11.446.966
Sardegna 2.340.874
TOTALE 15.325.203