La disciplina antisismica si applica a tutte le costruzioni

  Sentenza Corte di Cassazione 22 giugno 2018, n. 42818  

La Corte di Cassazione ha ricordato che la disciplina antisismica si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità, a prescindere dai materiali e dalle relative strutture nonché dalla natura precaria o permanente dell’intervento, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche.

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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42818 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: ROSI ELISABETTA
Data Udienza: 22/06/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EVANGELISTA PASQUALE nato a ORTA NOVA il 06/05/1940
avverso la sentenza del 02/02/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Ritenuto che con sentenza del 2/02/2017, il Tribunale di Foggia, all’esito del giudizio istaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha condannato Evangelista Pasquale alla pena di euro 700,00 di ammenda perché ritenuto responsabile dei reati di cui al capo a) ex artt. 83 e 95 D.P.R. 380/2001 e al capo b) ex artt. 93 e 95 D.P.R. 380/2001 (fatti accertati in Foggia in data 2/04/2014) nonché ha ordinato la demolizione del manufatto costruito in violazione delle norme citate;
che avverso tale sentenza l’imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto appello, qui trasmesso, perché qualificato dalla Corte di appello quale ricorso per cassazione, chiedendo:

1) l’assoluzione  dell’imputato perché il fatto non costituisce reato, essendo la struttura de quo costruita con materiale prefabbricato e dunque non qualificabile come opera edilizia sottoposta alla disciplina che si adduce violata;

2) annullare l’ordine di demolizione del manufatto, sia perché l’odierno ricorrente ha depositato in fase dibattimentale la richiesta di sanatoria, sia perché il medesimo manufatto era oggetto di altro procedimento penale nel quale è stato disposto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

Considerato

che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto  propongono violazioni di legge sostanziale per la cui valutazione è tuttavia necessario un riesame in fatto, non ammissibile in sede di legittimità;

che giova, tuttavia, ribadire l’orientamento consolidato di questa corte in base al quale la speciale disciplina antisismica si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità, a prescindere dai materiali e dalle relative strutture nonché dalla natura precaria o permanente dell’intervento, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche (Sez. 3, n. 48950 del 04/11/2015 ud, dep. 11/12/2015, Baio, Rv. 266033 e sentenze ivi citate. Cfr. in particolare Sez. 3, n. 6591 del 24/11/2011 Ud. (dep. 17/02/2012),  ‘Onofrio,
Rv. 252441 (Fattispecie relativa a piscina prefabbricata): “Le disposizioni antisismiche previste dagli artt. 83 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, anche quando si impieghino per la realizzazione delle opere elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura e al cemento armato”);

che la sentenza impugnata presenta un’adeguata e non illogica motivazione circa tutti gli elementi della fattispecie delittuosa contestata all’odierno ricorrente;

che l’ordine di demolizione consegue alla sentenza di condanna ex art. 31 comma 9 DPR 380/2001;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2018.