La Regione Veneto chiarisce la questione dell’autocertificazione per i benefici del diritto allo studio

Circolare Regione Veneto 24 ottobre 2018 

Con deliberazione n. 1035 del 17 luglio 2018 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 27, L. 448/1998, il Bando regionale per la concessione del contributo “Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi” per l’Anno scolastico-formativo 2018-2019 a favore delle famiglie degli studenti residenti nella Regione del Veneto che frequentano le Istituzioni scolastiche, statali e non statali, secondarie di primo e secondo grado.
Le istruzioni per la compilazione della domanda fornite ai richiedenti ed ai Comuni – rese disponibili nel sito internet regionale – richiamano quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2018, ossia la possibilità per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea di utilizzare autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive per i soli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, prevista dall’art. 3 del D.P.R. 445/2000 e meglio precisata, in ordine alla documentazione necessaria, dall’art. 2 del D.P.R. 394/1999.
Si evidenzia che né il bando né le istruzioni per la compilazione della domanda prevedono l’inammissibilità delle richieste presentate da cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea sprovviste della documentazione relativa a quanto non certificabile o attestabile da parte di soggetti pubblici italiani, essendo previsto, solo nelle istruzioni, l’obbligo per l’ente erogatore del contributo (il Comune) di confermare o non confermare di aver ricevuto tale documentazione.
Pertanto, come previsto per i casi in cui manchi uno dei requisiti indicati dal Bando, anche nell’ipotesi in cui il Comune dovesse confermare di non aver ricevuto tale documentazione, la richiesta deve essere comunque trasmessa alla Regione per consentire ai suoi uffici di completarne l’istruttoria.
Considerato quindi che non sussistono cause di esclusione dal contributo per mancata produzione della documentazione in parola, in tale fase procedimentale la domanda è da considerarsi utilmente presentata anche in presenza della sola autocertificazione.
Una volta conclusa l’istruttoria degli uffici regionali i Comuni, in qualità di soggetti erogatori, in attuazione a quanto previsto dal 3° comma, art. 1 della legge regionale 2/2018 in materia di controlli e verifiche, adempiranno all’obbligo di definire e, entro il 30 aprile 2019, attuare modalità di controllo, anche a campione, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del rischio.
In caso di accertamento di dichiarazioni false o mendaci sarà disposta la decadenza dai benefici e il richiedente sarà perseguito penalmente o in via amministrativa per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ai sensi dell’art. 316 ter del Codice Penale riservandosi la Regione ulteriori eventuali preclusioni dai benefici con riferimento a successive domande di erogazione del buono libri.