Accordo quadro “sezioni primavera”

Accordo in Conferenza Unificata 1 agosto 2013, n. 83/CU 

Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni.

Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 83/CU del 1° agosto 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell’odierna seduta del 1° agosto 2013;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

VISTO l’articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l’attivazione di “progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTI gli accordi sanciti in questa Conferenza il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008, il 29 ottobre 2009 e 10 ottobre 2010, con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispettivamente per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e per il triennio 2010-2013, per l’attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell’infanzia o di asili nido;

VISTE le intese sancite in questa Conferenza il 26 settembre 2007 (Rep. Atto n. 83/CU) e il 14 febbraio 2008 (Rep. Atto n. 22/CU), con cui lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali hanno confermato l’impegno a sostenere il processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia tra cui quelli previsti dal più volte citato articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente: “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ed in particolare l’articolo 2, comma 3;

CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla prosecuzione e al potenziamento in forma diffusa sul territorio di servizi educativi integrati, per rispondere alle richieste delle famiglie;

CONSIDERATA l’opportunità di valorizzare gli esiti delle esperienze delle sezioni primavera e le risorse professionali, strumentali e finanziarie impiegate per la loro attuazione nei pregressi anni scolastici per una maggiore qualificazione dell’offerta;

CONSIDERATA inoltre l’opportunità di avviare sui singoli territori la messa a sistema di ogni altra iniziativa che si connoti come servizio educativo per la fascia due-tre anni, comunque denominato;

CONSIDERATA altresì l’opportunità che il presente Accordo definisca criteri essenziali e linee di indirizzo generale da valere come quadro di riferimento per l’attivazione del servizio;

VISTA la proposta di accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni, trasmessa con nota del 19 luglio 2013 dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pervenuta in data 22 luglio 2013, e diramata, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame del predetto documento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 31 luglio 2013 nel corso della quale è stato condiviso il testo dell’accordo con alcune modifiche proposte dai rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e del Ministero dell’economia;

CONSIDERATO, pertanto, che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha fatto pervenire, con nota del 31 luglio 2013, la nuova formulazione dell’accordo con le modifiche concordate nella citata riunione tecnica, nonché la documentazione integrativa riguardante il monitoraggio sezioni primavera funzionanti nell’anno scolastico 2010/2011; la tabella con esplicitazione del computo percentuale del riparto regionale dei fondi statali e la Relazione per gli ordinamenti scolastici, nonché una Relazione di accompagnamento all’Accordo.

CONSIDERATO che, nella odierna seduta odierna di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole sul testo dell’accordo, consegnando un documento sulla situazione della scuola dell’infanzia;

CONSIDERATO che, nella medesima seduta, l’UPI, anche a nome dell’ANCI, ha espresso avviso favorevole sul testo dell’accordo in parola;

ACQUISITO, pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e delle Autonomie locali;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO

tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, Comuni e Province nei termini sottoindicati.

Art. 1

(Natura e finalità del servizio)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull’intero territorio nazionale l’offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell’infanzia ed eventualmente dei nidi d’infanzia.

2. Il servizio, denominato ‘sezione primavera’, risponde ad uno specifico profilo educativo proprio della fascia di età considerata, individuata per i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi d’età tra il 1° settembre e il 31 dicembre l’ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età, fatta salva diversa determinazione stabilita dall’intesa di cui al successivo articolo 2.

3. L’offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerose realtà territoriali, anche nella prospettiva di portare a sistema sul territorio ogni altra esperienza che si configuri come servizio educativo per bambini di tale età, nel rispetto delle normative vigenti.

4. I progetti educativi delle sezioni primavera, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono rispondere ai seguenti criteri generali nel rispetto, comunque, della specifica normativa regionale:

a) presenza di locali e spazi idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme in materia e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.);

b) allestimento degli spazi con arredi, materiali in grado di qualificare l’ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento;

c) specificità del progetto di continuità educativa come progettualità di raccordo/continuità e connessione dei processi educativi attraverso forme innovative con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini 0-6 anni e anche attraverso specifiche forme di aggiornamento del personale;

d) un orario di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario compreso tra le cinque e le otto ore giornaliere;

e) rapporto numerico educatori-bambini che, nel rispetto delle leggi regionali, sia non superiore a 1:10;

f) una dimensione contenuta del gruppo “omogeneo” di età, che può variare tra i 10 ed i 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato.

5. Il possesso dei criteri di cui al precedente comma è condizione essenziale per l’autorizzazione al funzionamento delle sezioni primavera, per il prosieguo della loro attività e, previa verifica, per la conseguente erogazione del contributo pubblico.

Art. 2

(Intese regionali)

1. Per il funzionamento delle sezioni primavera gli Uffici scolastici regionali e le Regioni stipulano apposite intese, sentite le ANCI regionali.

2. Le Regioni provvedono alla programmazione delle sezioni primavera sul territorio. Le modalità di funzionamento e gestione complessiva di tali sezioni, utilizzando a tal fine i fondi statali e regionali destinati di cui al successivo articolo 4, sono oggetto delle specifiche intese di cui al precedente comma.

3. Le Intese sottoscritte definiscono il soggetto istituzionale (Regione o USR) che provvederà alla gestione unitaria amministrativa, finanziaria e di controllo/verifica, secondo le seguenti linee operative:

a) nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sono ammesse in via prioritaria le sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico, per le quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;

b) le intese regionali sono definite di norma in tempo utile per attivare la programmazione e le procedure di ammissione dei progetti;

c) possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie, nuove sezioni, preferibilmente aggregate a scuole dell’infanzia, che rispondano ai requisiti di accesso previsti dal precedente articolo 1, ulteriormente integrati, se necessario, dalle intese regionali;

d) in base alle risorse disponibili, le intese regionali definiscono l’entità dei contribuiti da assegnare alle sezioni primavera per fasce definite, tenendo conto del numero dei bambini iscritti e della durata del servizio;

e) sono ammesse al finanziamento le sezioni che abbiano un numero di bambini compreso tra un minimo di dieci e un massimo di 20 unità, e che funzionino per un minimo giornaliero di cinque ore fino ad un massimo di otto; il numero minimo di bambini è derogabile per i territori montani e delle piccole isole, secondo parametri fissati dalle Intese regionali, nonché per previsione espressa in sede di intesa regionale in relazione a specifiche situazioni territoriali;

f) sono riconosciute come sezioni primavera, ancorché non finanziate con risorse pubbliche, le sezioni aggregate a scuole dell’infanzia organizzate secondo i requisiti previsti dal precedente articolo 1;

Art. 3

(Gestione del servizio)

1. I gestori di scuole dell’infanzia statali e paritarie (comunali e private paritarie), di nidi d’infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni ovvero dagli stessi appositamente autorizzati, possono partecipare all’attivazione di servizi per le sezioni primavera, secondo i seguenti criteri:

a) i progetti educativi per il servizio devono tener conto dei criteri generali di cui all’articolo 1, comma 4, assicurando, in particolare, la continuità organizzativa e didattica delle sezioni con le istituzioni dell’infanzia (scuole d’infanzia e nidi d’infanzia) a cui sono aggregate;

b) per nuove sezioni, preferibilmente aggregate a scuole dell’infanzia, da ammettere in base alla disponibilità di risorse finanziarie accertate, è richiesta la presentazione di apposito progetto educativo, definito sulla base dei criteri generali di cui sopra, tramite specifica istanza da produrre nei termini e secondo le modalità definite dalle intese regionali;

c) le richieste di ammissione o di conferma vengono valutate dall’apposito Tavolo tecnico regionale interistituzionale di cui ai successivi articoli;

d) i progetti di prosecuzione dell’esperienza e i nuovi progetti devono essere accompagnati dal parere vincolante del Comune in ordine all’agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) come ambiente educativo.

Art. 4

(Risorse pubbliche)

1. Lo Stato, le Regioni e i Comuni concorrono al funzionamento del servizio delle sezioni primavera sulla base delle rispettive risorse finanziarie nei seguenti termini:

a) il Ministero della istruzione, della università e della ricerca, il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mettono annualmente a disposizione del servizio specifiche risorse finanziarie, la cui entità complessiva viene resa nota all’inizio dell’esercizio finanziario e comunque entro il mese di marzo. Il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano di valutare la possibilità di mettere a disposizione una quota di risorse finanziarie, determinate in base alle disponibilità di bilancio successivamente accertate a seguito del riparto dei rispettivi fondi di competenza;

b) i contributi statali complessivi di cui al precedente punto a) sono ripartiti come segue:

– nella misura del 50% in base alla popolazione in età 24-36 mesi residente nel territorio regionale;

– e nel restante 50% in base al numero di sezioni autorizzate.

Limitatamente all’anno scolastico 2013-14 i contributi statali sono ripartiti secondo l’allegata tabella che è parte integrante del presente Accordo nella quale, per quanto attiene al numero delle sezioni, si fa riferimento a quelle rilevate dal monitoraggio del Miur 2010-2011;

c) ciascuna Regione concorre, nell’ambito delle risorse disponibili, al funzionamento delle sezioni primavera con proprio contributo finanziario che viene quantificato in sede di definizione dell’intesa regionale di cui al precedente articolo 2;

d) in caso di mancata sottoscrizione dell’intesa regionale, la programmazione e la gestione del servizio è rimessa alla competenza dell’Ufficio scolastico regionale;

e) i Comuni concorrono al funzionamento delle sezioni primavera con proprio apporto di risorse strumentali, umane e di servizi autonomamente definito;

f) i contributi finanziari sono erogati alle sezioni primavera nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, in proporzione alla durata oraria del servizio e alla quantità di bambini frequentanti, secondo parametri definiti dalle intese regionali, di cui all’articolo 1, comma 1.

Art. 5

(Contributo delle famiglie)

1. In sede di intesa regionale vengono definiti i criteri di massima della contribuzione richiesta alle famiglie, prevedendo che essa sia contenuta, di norma, in una fascia parametrica che si colloca tra le rette richieste sul territorio per la frequenza delle scuole dell’infanzia e quella richiesta per i nidi d’infanzia comunali, così come previsto dall’Accordo del 14 giugno 2007.

2. La contribuzione è comprensiva della eventuale quota per i pasti.

3. In considerazione di particolari condizioni socio-economiche della famiglia, il soggetto gestore del servizio può disporre l’esonero totale o parziale della contribuzione.

Art. 6

(Personale educativo)

1. I gestori dei servizi procedono, di norma, alla conferma del personale educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, al fine di valorizzare il processo di continuità della sperimentazione.

2. Per nuove assunzioni, da effettuarsi nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli previsti in materia di personale dalla legislazione vigente, è opportuno procedere prioritariamente alla scelta di personale educativo/docente con consolidata esperienza nei servizi per l’infanzia e/o con specifico titolo di studio (laurea in scienze dell’educazione o in scienze della formazione primaria).

3. Considerata la diversa natura dei soggetti gestori del servizio, in assenza di un profilo professionale unico di settore, il personale viene assunto con riferimento, per quanto applicabile, al CCNL del settore in cui è inserita la sezione primavera.

4. La determinazione della forma/tipologia del rapporto di lavoro per l’assunzione del personale è parte integrante dei progetti presentati dai gestori per la conferma o il nuovo accesso al finanziamento pubblico.

5. Per il personale impegnato nel servizio educativo delle sezioni primavera vengono predisposte a livello regionale/interregionale specifiche forme di aggiornamento.

Art. 7

(Valutazione)

1. Al fine di sostenere la qualificazione del servizio educativo e la valutazione del suo processo di attuazione, anche nella prospettiva di un suo potenziamento e di una sua espansione sul territorio, sono confermati i sotto elencati organismi di supporto, previsti al punto 9 dell’accordo del 14 giugno 2007:

a) in sede nazionale, il Gruppo paritetico nazionale, quale cabina di regia del progetto, con funzioni di monitoraggio, raccordo e coordinamento, che potrà avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche messe a disposizione dai diversi partner istituzionali, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, ivi compresa l’acquisizione dei dati di rendicontazione contabile, per la valutazione e la messa a regime dell’esperienza realizzata, così da poterne individuare criteri di valorizzazione per l’eventuale stabilizzazione del servizio, da effettuarsi, in ogni caso, compatibilmente con la disponibilità a regime delle risorse finanziarie;

b) in sede regionale, il Tavolo tecnico di valutazione e confronto, istituito sulla base delle modalità definite dalle singole intese regionali, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all’esperienza;

c) in sede locale il Comune è riconosciuto come soggetto “regolatore” della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione regionale. Il Comune procede alla conferma delle sezioni funzionanti sulla base della sussistenza dei requisiti essenziali. L’eventuale avvio di nuove sezioni avviene con le modalità autorizzative previste dal punto 6 dell’accordo 14.6.2007.

2. L’Ufficio scolastico regionale provvede, con verifiche a campione, al controllo del funzionamento delle sezioni primavera.

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more di un intervento legislativo di stabilizzazione del servizio, il presente Accordo ha la durata di anni due ed è tacitamente confermato per un ulteriore uguale periodo, previo accertamento delle risorse finanziarie stanziate a bilancio.

2. Dall’attuazione del presente Accordo non devono risultare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il Segretario Il Presidente

Roberto G. Marino Graziano Delrio