Intesa in CU integrazione scolastica alunni disabili

Accordo in Conferenza Unificata 20 marzo 2008, n. 39

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Unificata

Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabílità.

Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio Atti n. 39/CU del 20 marzo 2008.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 20 marzo 2008:

VISTO l’articolo 8, comma 6 delle legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di posizioni comuni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie in materia di alunni portatori di handicap;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 con particolare riferimento all’art. 40, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi 413 e 414 (legge finanziaria 2008);

VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289, con particolare riferimento all’art. 35, comma 7 secondo la quale all’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie sulla base dì accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri della pubblica istruzione, e della salute;

VISTO il DPCM 23 febbraio 2006, n. 185, regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap attuativo della citata legge n. 289/2002;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), con particolare riferimento all’art. 1, comma 605 che prevede il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3, della citata legge n. 449/1997, con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 413 e 414 (finanziaria 2008), secondo cui il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007 e la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTA la proposta di intesa del Ministro della Pubblica Istruzione e del Ministro della Salute, nel testo pervenuto dal Ministero della pubblica istruzione il 5 marzo 2008 e diramata il successivo 10 marzo 2008 alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che nella riunione, a livello tecnico, del 17 marzo 2008, su richiesta delle Regioni presenti, dell’ANCI, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute sono stati concordati alcuni emendamenti;

VISTA la riformulazione dello schema d’intesa con le modifiche concordate in sede tecnica, pervenuta il 17 marzo 2008 dal Ministero della pubblica istruzione e diramata in pari data;

CONSIDERATO che, nei corso dell’odierna seduta di questa Conferenza le Regioni in materia di politiche sociali hanno espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento del seguente emendamento: nell’ultimo capoverso del dispositivo che precede l’articolo 1, inserire dopo le parole “nell’ambito delle proprie competenze”: “e nel rispetto delle proprie autonomie e delle specifiche potestà organizzative e programmatorie”;

CONSIDERATO che, sempre nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza l’ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento dei seguenti emendamenti: Art. 2, Comma 2.2, 3 comma dopo “agli Enti Locali competenti”, aggiungere: “e ASL”; Art. 4, Comma 3, sostituire “utilizzando» con: “favorendo l’integrazione delle prestazioni delle figure professionali” e sostituire le parole “educatori professionali e sociali dipendenti dagli Enti Locali” con: “operatori sociali messi a disposizione dagli Enti Locali”; Art. 5 comma 3, dopo le parole “la realizzazione” aggiungere: “degli interventi di integrazione scolastica e sociale secondo quanto previsto nei Piani di Zona”.

RILEVATO che il Governo ha accolto gli emendamenti delle Regioni e dell’ANCI;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

tra il Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

finalizzata a stabilire modalità e criteri per ricondurre la complessa materia dell’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità all’interno di un progetto complessivo idoneo a ridefinire principi e criteri su cui fondare gli interventi di sostegno e assistenza, di coordinamento e funzionalità dei momenti accertativi e di integrazione delle azioni di tutti i soggetti istituzionali coinvolti: Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, Province, Comuni, Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, Istituzioni scolastiche autonome.

Tutti i citati soggetti istituzionali, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, e nel rispetto delle proprie autonomie e delle specifiche potestà organizzative e programmatorie si impegnano a realizzare gli interventi di seguito descritti, prevedendo anche modalità di valutazione e monitoraggio.

Articolo 1

(Accoglienza e accompagnamento)

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera g) e dell’art. 8, comma 1, lettera d) della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i soggetti di cui alla presente intesa, tra di loro opportunamente coordinati, nelle forme e nei modi concordati attraverso accordi di programma regionali, provinciali e territoriali, accolgono e accompagnano la persona con disabilità e la sua famiglia con una presa in carico attiva che garantisca loro partecipazione e capacità di consapevole decisione, assicurando il coordinamento e l’integrazione di tutti i servizi territoriali, con le modalità di seguito indicate. A tali fini assume carattere prioritario il diritto della persona con disabilità e della sua famiglia ad acquisire tutte le informazioni utili alle scelte ed ai diversi percorsi realizzabili, nonché al quadro complessivo delle risorse e delle opportunità alle quali possono accedere.

Articolo 2

(Individuazione e percorso valutativo della persona disabile)

2. 1 – Individuazione della disabilità della persona (certificazione – diagnosi clinica) In base all’art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si rilevano due ipotesi:

a) Persona la cui disabilità é già conosciuta dalla nascita o dai primi anni di vita.

La documentazione e la certificazione formale contenente la diagnosi (ICD 10 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità), già effettuata a cura dell’Unità Multidisciplinare del Servizio Specialistico dell’Infanzia e dell’Adolescenza del SSN, nelle diverse articolazioni locali, costituisce la base per l’attivazione del percorso specifico ai fini dell’inserimento scolastico e della definizione della diagnosi funzionale. Il Servizio dell’Azienda sanitaria che è responsabile della realizzazione del progetto individualizzato, all’approssimarsi dell’età scolare, accompagna la famiglia nei suoi contatti con la scuola.

b) Persona che manifesta bisogni educativi speciali durante il percorso di istruzione.

Su richiesta della famiglia, che può agire autonomamente o a seguito di accordi con la scuola, il Servizio Specialistico dell’Infanzia e dell’Adolescenza del SSN avvia la valutazione da parte dell’Unità Multidisciplinare. La scuola, su richiesta del Servizio Specialistico, redige una relazione descrittiva dei problemi evidenziati. L’Unità Multidisciplinare valuta il quadro globale e avvia la presa in carico della persona e, quando ne ravvisa la necessità, redige la certificazione formale secondo le modalità di cui al precedente punto a). Tale certificazione è resa alla famiglia che la consegna alla scuola.

La prima certificazione avviene, di norma, entro la conclusione dei ciclo di studi della Scuola Primaria, salvo situazioni sopraggiunte che vanno opportunamente motivate.

2.2 – Diagnosi Funzionale (DF)

La Diagnosi Funzionate, predisposta ai sensi della legge 104/92, è l’atto di valutazione dinamica di ingresso e presa in carica, per la piena integrazione scolastica e sociale. Alla Diagnosi Funzionale provvede l’Unità Multidisciplinare presente nei Servizi Specialistici per l’Infanzia e l’adolescenza del territorio di competenza. La Diagnosi Funzionale è redatta secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base dell’ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e si articola nelle seguenti parti:

– approfondimento anamnestico e clinico;

– descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;

– definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici sociali ed educativi e delle idonee strategie integrate di intervento;

– individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l’integrazione scolastica e sociale.

In questa nuova versione, la Diagnosi Funzionale include anche il Profilo Dinamico Funzionale e corrisponde, in coerenza coi i principi dell’ICF, al Profilo di funzionamento della persona.

Per gli aspetti inerenti l’individuazione delle competenze professionali e delle risorse strutturali, l’Unità Multidisciplinare è affiancata da un esperto di pedagogia e didattica speciale designato dall’Ufficio Scolastico Provinciale e da un operatore esperto sociale in carico ai Piani di Zona, (art. 19 legge n. 328/2000) o agli Enti Locali competenti e ASL. La diagnosi funzionale viene sempre stesa dall’Unità multidisciplinare in collaborazione con scuola e famiglia. La verifica periodica della diagnosi funzionale è obbligatoria.

La Diagnosi Funzionale è redatta in tempi utili per !a predisposizione del Piano Educativo Individualizzato.

2.3 Revisione della diagnosi

Ad ogni passaggio di grado di istruzione o in presenza di condizioni nuove e sopravvenute la diagnosi clinica/certificazione la Diagnosi Funzionale, devono essere riconsiderate in relazione all’evoluzione della persona. Per eventuali nuove individuazìoni di competenze professionali o di risorse strutturali, l’Unità Multidisciplinare è affiancata da docenti o operatori sociali che hanno già preso in carico l’alunna/o.

Art. 3

(Piano Educativo Individualizzato – PEI)

II Piano Educativo Individualizzato (PEI) di cui all’art. 12, comma 5 legge n. 104/92 è redatto dall’intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell’Unità Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali e in collaborazione con i genitori.

Tale documento contiene tutte le attività educative e didattiche programmate, con relative verifiche e valutazioni. Inoltre include gli interventi di carattere riabilitativa e sociale, in modo da integrare e condividere tra loro i diversi interventi. II Piano segnala la tipologia e la funzionalità delle esigenze complessive di risorse professionali, tecnologiche, di supporto all’autonomia scolastica, di riorganizzazione funzionale degli ambienti. II PEI è un impegno alla collaborazione fra tutti gli operatori coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi indicati e condivisi.

Nel corso dell’anno scolastico i soggetti responsabili del PEI attuano una verifica di medio termine sulle attività realizzate e formulano gli eventuali adeguamenti.

II PEI è rivisto ed aggiornato all’inizio di ogni anno scolastico, effettuando una verifica dei progressi realizzati.

Nell’ultimo anno di ogni grado d’istruzione, il dirigente scolastico prende gli opportuni accordi con la scuola prescelta dall’alunno con disabílità per la prosecuzione degli studi, al fine di assicurare un passaggio che garantisca continuità nella presa in carico, nella progettualità, e nell’azione educativa. Nei passaggi di ciclo il PEI sarà realizzato con la collaborazione dei docenti del ciclo precedente coinvolti nelle iniziative di sostegno.

AI termine della Scuola secondaria di primo grado saranno attivate le migliori forme di orientamento e di auto-orientamento dell’alunno con disabiltà, al fine di aiutarlo a scegliere il percorso formativo rispondente alle sue potenzialità e preferenze.

Durante tutto il periodo educativo e soprattutto nella fase precedente all’uscita dal sistema scolastico o formativo, le istituzioni scolastiche, in raccordo con il servizio specialistico dell’Infanzia e dell’Adolescenza del SSN, i servizi sociali e la famiglia, si impegnano ad adottare iniziative che favoriscano l’accompagnamento dell’alunno alla vita adulta quali, ad esempio, le esperienze di transizione scuola-lavoro, gli stages, i contratti di collaborazione con le agenzie territoriali responsabili per la disabilità adulta, al fine di garantire la continuità del progetto individualizzata di sostegno. In tale fase le Regioni, gli Uffici Scolastici Regionali, e i soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 5 della legge n. 328/2000, pianificano e promuovono le azioni atte a garantire le migliori condizioni di transizione alla vita adulta secondo modalità consone alle specificità territoriali.

Articolo 4

(Coordinamento e integrazione delle risorse professionali e materiali)

Le Regioni, gli enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e provinciali, le istituzioni scolastiche autonome, sulla base delle risorse annualmente disponibili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio stabiliti a legislazioni vigente, concertano le modalità tecniche per la gestione e la distribuzione delle risorse di personale e delle risorse materiali utili all’integrazione dell’alunna/o.

A livello locale, sulla base dei citati Piani di Zona e degli Accordi di Programma regionali, provinciali e territoriali, di cui alla legge n. 104/1992, sono individuati i livelli di concertazione tra istituzioni pubbliche per l’assegnazione delle risorse professionali e materiali di rispettiva competenza proposte e richieste contestualmente da parte delle istituzioni scolastiche interessate. II Gruppo di Lavoro di Istituto (GLH), di cui all’art. 15, comma 2, legge 104/92, presieduto dal Dirigente Scolastico, tenuto conto di tutti i PEI predisposti, sulla base del Piano di Zona (art. 19 legge n. 328/2000) formula le complessive proposte della propria istituzione scolastica concernenti tutte le risorse, professionali e materiali, necessarie alla migliore integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità del proprio istituto.

Le istituzioni scolastiche garantiscono l’adozione di ogni possibile flessibilità didattica ed organizzativa nell’ambiente scolastico per lo sviluppo di tutti i potenziali individuali degli alunni con disabilità, favorendo l’integrazione delle prestazioni delle figure professionali disponibili all’interno delle istituzioni scolastiche stesse o su reti di scuole: insegnanti, collaboratori scolastici, operatori sociali messi a disposizione dagli Enti Locali, altre figure professionali e di volontariato, secondo il modello di sistema integrato di interventi e servizi, già previsto all’art. 3 della legge n. 328/2000, anche con riferimento all’istruzione domiciliare. Gli operatori coinvolti partecipano in modo corresponsabile a tutte le fasi dell’integrazione scolastica e sociale.

Inoltre, la scuola di frequenza dell’alunno e gli Enti Locali, per quanto di loro competenza, assicurano le risorse tecnologiche, gli strumenti e i servizi necessari per realizzare ambienti favorevoli e senza barriere.

Articolo 5

(Assegnazione degli insegnanti specializzati per il sostegno)

Le dotazioni delle risorse professionali specializzate per il sostegno sono determinate, sulla base delle disposizioni di cui alla Legge n. 296/2006, art. 1, comma 605, con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate attraverso le collaborazioni sopra richiamate tra Regioni, Uffici Scolastici Regionali, Enti Locali, Aziende Sanitarie ed Istituzioni scolastiche e attraverso i PEI individuali e di istituto idonei a definire appropriati interventi formativi.

La quantificazione delle dotazioni di organico da assegnare ad ogni Regione verrà determinata secondo la previsione dell’art. 2, comma 413 e 414 della legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008), sulla base di un decreto interministeriale da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Tali dotazioni garantiranno soglie comuni, prossimali alla media di 1 docente specializzato ogni 2 alunni con disabilità, necessarie ad attivare la realizzazione degli interventi di integrazione scolastica e sociale secondo quanto previsto nei Piani di Zona di cui alla Legge Quadro 328/2000 con risorse predefinite e certe.

Nei territori coincidenti con i Piani di Zona, l’Ufficio Scolastico Provinciale individuerà idonee strutture organizzative al fine di stabilizzare la gestione degli organici delle Scuole di ogni ordine e grado che fanno riferimento all’ambito territoriale.

L’Ufficio Scolastico Provinciale effettuerà:

– l’assegnazione del contingente degli insegnanti di sostegno al livello di zona della struttura organizzativa individuata;

– la valutazione delle richieste di assegnazione di docenti con competenze specifiche per particolari bisogni educativi speciali, avvalendosi del Dirigente Tecnico e del personale referente per l’integrazione scolastica;

– la elaborazione di indicatori di esito e la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’offerta formativa delle scuole in merito all’integrazione degli alunni con disabilità.

Gli insegnanti specializzati per il sostegno sano titolari nella Scuola Polo di zona e assegnati alle Istituzioni scolastiche garantendone la continuità didattica e la piena contitolarità con tutti i docenti.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

Dalle disposizioni previste dalla presente intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni pubbliche interessate alle iniziative da adottare in applicazione della suddetta intesa devono provvedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

II Segretario Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia On. le Prof. Linda Lanzillotta